Articolo 37 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 36Articolo 38
Versione
12 agosto 1982
Art. 37.
Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.
Per l'anno 1982, anche le contabilita' speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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