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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. DA AL TE, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3007/2024 R.G., promosso
da (CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to IA CE NE)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido civile totale con diritto all'indennità d'accompagnamento, oltre che portatrice di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato (cfr. nota di deposito del CP_1
22.02.2025), sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda va accolta parzialmente, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è da riconoscere soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, e possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di
1 handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario, e si liquidano in CP_1 applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per essere riconosciuta soggetto invalido civile totale al 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L.104/92, con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida CP_1 in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
IA CE NE, quale procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
DA AL TE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. DA AL TE, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3007/2024 R.G., promosso
da (CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to IA CE NE)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta soggetto invalido civile totale con diritto all'indennità d'accompagnamento, oltre che portatrice di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato (cfr. nota di deposito del CP_1
22.02.2025), sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda va accolta parzialmente, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è da riconoscere soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, e possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di
1 handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario, e si liquidano in CP_1 applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per essere riconosciuta soggetto invalido civile totale al 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L.104/92, con decorrenza dal mese di luglio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida CP_1 in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
IA CE NE, quale procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
DA AL TE
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