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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 777/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione Volontaria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50153 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6113/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in liquidazione volontaria, esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, in persona del liquidatore, ha opposto il diniego di rimborso credito IVA n. cron. 50153/0, notificato in data 28.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate, riferito all'anno d'imposta 2020.
Parte ricorrente rappresenta, in fatto, che, a far data dal bilancio d'esercizio per l'anno 2017, accumulava perdite di esercizio, acuitesi nelle successive annualità 2018 e 2019 (allega al ricorso i bilanci 2017, 2018
e 2019), per cui l'assemblea dei soci, in data 15 dicembre 2020, decideva la messa in liquidazione, motivata con l'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale (allega al ricorso il verbale dell'assemblea straordinaria di messa in liquidazione).
Specifica, quindi, che il nominato liquidatore Nominativo_2 (che rivestiva già la carica di amministratore unico della società ed era il socio di maggioranza assoluta, con il 90% del capitale sociale) decedeva in data 21 gennaio 2021, per cui il socio rimasto (rappresentante il 10% del capitale sociale), tenuto conto che il de cuius liquidatore era il genitore, procedeva con gli adempimenti di legge (dichiarazione di successione e convocazione assemblea per la nomina di nuovo liquidatore).
Di seguito, quindi, il nuovo liquidatore, in data 26 marzo 2024, presentava la dichiarazione reddituale ai fini dell'imposta IVA, richiedendo il rimborso del relativo credito.
Quindi, in diritto, censura il diniego, basato sull'assenza del presupposto, cioè la cessazione dell'attività (ex art. 30, comma 2 del DPR n. 633/1972) a far data dal 31.12.2020, considerata la perdurante iscrizione presso la Camera di Commercio e la risultanza della messa in liquidazione dal 24.02.2024.
La società, invece, deduce di aver ritualmente cessato la partita IVA in data 31.12.2020 (a distanza di pochi giorni rispetto alla data di messa in liquidazione e nei termini di cui al DPR 633/72), con domanda accettata in data 27/01/2021 (allegati nn. 9 e 10, rispettivamente modello cessazione attività e ricevuta di accoglimento).
Quindi specifica che la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, cristallizza il diritto al rimborso dal momento della cessazione dell'attività (sul punto richiama vari arresti della giurisprudenza di legittimità).
Ne ricava, perciò, che l'atto opposto, laddove indica che la società “non risulta cessata alla Camera di commercio anzi risulta in liquidazione dal 24.02.2024-liquidatore Nominativo_3”, sia carente nella motivazione, considerato che, per come si rileva dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con l'indicazione “ultimo protocollo 29.2.2024”, si rileva chiaramente, al capoverso n. 4, che la data di messa in liquidazione è quella del 15.12.2020 (atto pubblico redatto dal Notaio e trascritto in data 02.03.2021, entro i termini di legge).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando doversi confermare la legittimità del provvedimento di diniego opposto, in ragione della mancata cessazione dell'attività in CCIAA all'atto della richiesta;
sul punto, inoltre, l'Agenzia deduce che “ la mera chiusura della partita Iva non può equivalere ad indice di sicura e definitiva chiusura dell'attività economica “, nonché che la società non ha assolto l'onere probatorio a supporto della richiesta, da cui potersi desumere l'origine della posta attiva e la conseguente spettanza.
In data 24.09.2025 parte ricorrente ha presentato memorie, insistendo sulle ragioni di gravame ed evidenziando, in particolare, che il professionista incaricato per effettuare gli adempimenti necessari per pervenire alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, già in data 27 gennaio 2021, aveva depositato “istanza di cancellazione della so-cietà” presso la locale Camera di Commercio, allegando la documentazione necessaria. Sul punto, inoltre, parte ricorrente puntualizza che lo stesso professionista “ … non era a conoscenza che il liquidatore della società, Sig. Nominativo_2, era deceduto 6 giorni prima (21.10.2021) … “, per cui l'iter della cancellazione ha subito un fermo, tenuto anche conto che il socio-liquidatore deceduto rappresentava il 90% delle quote societarie.
Quindi la società evidenzia, nel merito, di aver prodotto i bilanci di esercizio, così adempiendo all'onere dimostrativo della debenza del credito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Emerge per tabulas, nella fattispecie in trattazione, che la ricorrente, per il tramite di professionista incaricato (l'argomento è specificato e documentato dalla società sia nel ricorso che nelle memorie illustrative), ha prodotto, presso la Camera di Commercio “COMUNICAZIONE UNICA” (ai sensi dell'art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40, nonché dell'art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dell'art. 5, co. 1 e 2 del D.M. 10 novembre
2011) avente ad oggetto “ CANCELLAZIONE DELL' IMPRESA DAL REGISTRO IMPRESE “, con numero protocollo RI/PRA/2021/2042 del 27/01/2021 (Codice Pratica: 127J4559).
Ciò appare temporalmente dirimente ai fini di valutare la prosecuzione o meno dell'attività (peraltro in formale e concorrente compresenza della chiusura della partita IVA), che non appare potersi mettere in discussione, né è stata contestata nel merito.
Si vuol dire, in altri termini, che la cessazione dell'attività è stata idoneamente dimostrata e va fatta risalire, quanto meno, alla data della comunicazione prima indicata, con prevalenza, quindi, rispetto al dato (solo) formale, pur presente, delle successive risultanze in ordine alla cancellazione.
Inoltre appare pure rilevante doversi considerare l'incidenza dell'onere probatorio, rispetto al quale le parti si attestano su posizioni contrapposte, nel senso cioè che l'Agenzia evidenzia che la società non avrebbe assolto detto onere ai fini di dimostrare la spettanza del rimborso, mentre parte ricorrente rappresenta il contrario avviso della spettanza.
La Corte ritiene che la distribuzione dell'onere vada giocoforza calibrata sulla base della documentazione esistente in atti, dalla quale emerge che parte ricorrente ha allegato alla richiesta di rimborso la documentazione riferita all'imposta ritenuta da rimborsare, mentre la resistente Agenzia ha, insufficientemente, evidenziato non essere stato assolto il relativo onere, ma senza controdedurre nel merito sul punto, cioè non puntualizzando, per come sarebbe stato necessario, le specifiche ragioni di contestazione dei dati risultanti dalla documentazione prodotta.
L'Ufficio, in altri termini, avrebbe potuto chiedere alla parte, in fase di controllo e a supporto del (successivo) diniego del rimborso, di provare, nel merito, le risultanze ricavabili dalla documentazione riferibile alla chiusura
(o meno) dell'attività, ma si tratta di attività istruttoria che non risulta essere stata posta in essere
(segnatamente occorreva controllare l'allegato modello IVA 2021, riferito al periodo d'imposta 2020, nei cui quadri VL25, VL33 e VL33 erano indicati gli importi relativi all'eccedenza di credito IVA e la conseguente determinazione dell'imposta stessa).
Le risultanze, presso la Camera di Commercio, successive alla data di effettiva chiusura dell'attività, inducono, comunque, la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 777/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione Volontaria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50153 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6113/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in liquidazione volontaria, esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, in persona del liquidatore, ha opposto il diniego di rimborso credito IVA n. cron. 50153/0, notificato in data 28.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate, riferito all'anno d'imposta 2020.
Parte ricorrente rappresenta, in fatto, che, a far data dal bilancio d'esercizio per l'anno 2017, accumulava perdite di esercizio, acuitesi nelle successive annualità 2018 e 2019 (allega al ricorso i bilanci 2017, 2018
e 2019), per cui l'assemblea dei soci, in data 15 dicembre 2020, decideva la messa in liquidazione, motivata con l'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale (allega al ricorso il verbale dell'assemblea straordinaria di messa in liquidazione).
Specifica, quindi, che il nominato liquidatore Nominativo_2 (che rivestiva già la carica di amministratore unico della società ed era il socio di maggioranza assoluta, con il 90% del capitale sociale) decedeva in data 21 gennaio 2021, per cui il socio rimasto (rappresentante il 10% del capitale sociale), tenuto conto che il de cuius liquidatore era il genitore, procedeva con gli adempimenti di legge (dichiarazione di successione e convocazione assemblea per la nomina di nuovo liquidatore).
Di seguito, quindi, il nuovo liquidatore, in data 26 marzo 2024, presentava la dichiarazione reddituale ai fini dell'imposta IVA, richiedendo il rimborso del relativo credito.
Quindi, in diritto, censura il diniego, basato sull'assenza del presupposto, cioè la cessazione dell'attività (ex art. 30, comma 2 del DPR n. 633/1972) a far data dal 31.12.2020, considerata la perdurante iscrizione presso la Camera di Commercio e la risultanza della messa in liquidazione dal 24.02.2024.
La società, invece, deduce di aver ritualmente cessato la partita IVA in data 31.12.2020 (a distanza di pochi giorni rispetto alla data di messa in liquidazione e nei termini di cui al DPR 633/72), con domanda accettata in data 27/01/2021 (allegati nn. 9 e 10, rispettivamente modello cessazione attività e ricevuta di accoglimento).
Quindi specifica che la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, cristallizza il diritto al rimborso dal momento della cessazione dell'attività (sul punto richiama vari arresti della giurisprudenza di legittimità).
Ne ricava, perciò, che l'atto opposto, laddove indica che la società “non risulta cessata alla Camera di commercio anzi risulta in liquidazione dal 24.02.2024-liquidatore Nominativo_3”, sia carente nella motivazione, considerato che, per come si rileva dalla visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con l'indicazione “ultimo protocollo 29.2.2024”, si rileva chiaramente, al capoverso n. 4, che la data di messa in liquidazione è quella del 15.12.2020 (atto pubblico redatto dal Notaio e trascritto in data 02.03.2021, entro i termini di legge).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando doversi confermare la legittimità del provvedimento di diniego opposto, in ragione della mancata cessazione dell'attività in CCIAA all'atto della richiesta;
sul punto, inoltre, l'Agenzia deduce che “ la mera chiusura della partita Iva non può equivalere ad indice di sicura e definitiva chiusura dell'attività economica “, nonché che la società non ha assolto l'onere probatorio a supporto della richiesta, da cui potersi desumere l'origine della posta attiva e la conseguente spettanza.
In data 24.09.2025 parte ricorrente ha presentato memorie, insistendo sulle ragioni di gravame ed evidenziando, in particolare, che il professionista incaricato per effettuare gli adempimenti necessari per pervenire alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, già in data 27 gennaio 2021, aveva depositato “istanza di cancellazione della so-cietà” presso la locale Camera di Commercio, allegando la documentazione necessaria. Sul punto, inoltre, parte ricorrente puntualizza che lo stesso professionista “ … non era a conoscenza che il liquidatore della società, Sig. Nominativo_2, era deceduto 6 giorni prima (21.10.2021) … “, per cui l'iter della cancellazione ha subito un fermo, tenuto anche conto che il socio-liquidatore deceduto rappresentava il 90% delle quote societarie.
Quindi la società evidenzia, nel merito, di aver prodotto i bilanci di esercizio, così adempiendo all'onere dimostrativo della debenza del credito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Emerge per tabulas, nella fattispecie in trattazione, che la ricorrente, per il tramite di professionista incaricato (l'argomento è specificato e documentato dalla società sia nel ricorso che nelle memorie illustrative), ha prodotto, presso la Camera di Commercio “COMUNICAZIONE UNICA” (ai sensi dell'art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40, nonché dell'art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dell'art. 5, co. 1 e 2 del D.M. 10 novembre
2011) avente ad oggetto “ CANCELLAZIONE DELL' IMPRESA DAL REGISTRO IMPRESE “, con numero protocollo RI/PRA/2021/2042 del 27/01/2021 (Codice Pratica: 127J4559).
Ciò appare temporalmente dirimente ai fini di valutare la prosecuzione o meno dell'attività (peraltro in formale e concorrente compresenza della chiusura della partita IVA), che non appare potersi mettere in discussione, né è stata contestata nel merito.
Si vuol dire, in altri termini, che la cessazione dell'attività è stata idoneamente dimostrata e va fatta risalire, quanto meno, alla data della comunicazione prima indicata, con prevalenza, quindi, rispetto al dato (solo) formale, pur presente, delle successive risultanze in ordine alla cancellazione.
Inoltre appare pure rilevante doversi considerare l'incidenza dell'onere probatorio, rispetto al quale le parti si attestano su posizioni contrapposte, nel senso cioè che l'Agenzia evidenzia che la società non avrebbe assolto detto onere ai fini di dimostrare la spettanza del rimborso, mentre parte ricorrente rappresenta il contrario avviso della spettanza.
La Corte ritiene che la distribuzione dell'onere vada giocoforza calibrata sulla base della documentazione esistente in atti, dalla quale emerge che parte ricorrente ha allegato alla richiesta di rimborso la documentazione riferita all'imposta ritenuta da rimborsare, mentre la resistente Agenzia ha, insufficientemente, evidenziato non essere stato assolto il relativo onere, ma senza controdedurre nel merito sul punto, cioè non puntualizzando, per come sarebbe stato necessario, le specifiche ragioni di contestazione dei dati risultanti dalla documentazione prodotta.
L'Ufficio, in altri termini, avrebbe potuto chiedere alla parte, in fase di controllo e a supporto del (successivo) diniego del rimborso, di provare, nel merito, le risultanze ricavabili dalla documentazione riferibile alla chiusura
(o meno) dell'attività, ma si tratta di attività istruttoria che non risulta essere stata posta in essere
(segnatamente occorreva controllare l'allegato modello IVA 2021, riferito al periodo d'imposta 2020, nei cui quadri VL25, VL33 e VL33 erano indicati gli importi relativi all'eccedenza di credito IVA e la conseguente determinazione dell'imposta stessa).
Le risultanze, presso la Camera di Commercio, successive alla data di effettiva chiusura dell'attività, inducono, comunque, la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite.