Sentenza 16 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2018, n. 16722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16722 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore SI DA' PER FATTA LA RELAZIONE L'AVV.TO DE FEO SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE L'AVV.TO
CONCILIO SI RIPORTA AL RICORSO RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'11.2.15, ha riformato la sentenza del Tribunale di Salerno dell'8.5.13, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di AT CO in ordine ai reati di tentato omicidio in danno di RA AR e di porto illegale di coltello, applicando l'attenuante di cui all'art. 56 co.4 c.p. e rideterminando la pena in anni cinque e mesi due di reclusione.
1.1. Il Tribunale aveva condannato AT alla pena di anni sei e mesi uno di reclusione, avendo escluso la premeditazione, riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla residua aggravante dell'avere agito per motivi abietti e futili ed applicato l'ulteriore diminuzione per la scelta del rito abbreviato.
1.2. La Corte d'Appello di Salerno aveva ridotto la pena ad anni cinque mesi due di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante speciale del cd.recesso attivo, ritenendo assorbito l'ulteriore motivo di ricorso attinente al giudizio di comparazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Napoli.
1.3. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha ritenuto applicabile l'attenuante in questione, giudicandola equivalente, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, alla aggravante dell'avere agito per motivi abietti e futili ed ha rideterminato la pena nella stessa misura già irrogata con la sentenza annullata.
2. Propone ricorso il difensore dell'imputato articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.623 co.1 lett.c) c.p.p. per l'erronea trattazione del giudizio di rinvio ad opera della Corte d'Appello di Napoli anziché della Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. Si sottolinea che, nella parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, si individua il giudice di rinvio nella Corte d'Appello di Salerno, senonchè, nel dispositivo, è indicata la Corte d'Appello di Napoli, probabilmente per un errore materiale.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio al difensore delle parti civili.
2.2. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 56 co.4 e 69 c.p. nonché vizi motivazionali in relazione all'assenza di una adeguata motivazione circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti - quelle 1 o generiche già accordate nei precedenti gradi di giudizio e quella di cui all'art. 56 co.4 c.p. concessa dal giudice di rinvio- sull'aggravante. Sotto tale profilo, il giudice di rinvio avrebbe omesso di adeguarsi ai principi posti dalla sentenza di annullamento ed avrebbe reso una motivazione apparente con riguardo al giudizio di bilanciamento, che avrebbe dovuto essere rivalutato secondo i dettami della Corte di Cassazione.
3. Il difensore ha presentato motivi nuovi in cui denunzia la contraddittorietà della motivazione circa il giudizio di bilanciamento.
4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza di annullamento con la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627 co.1 c.p.p. i possa essere in una qualunque sede sindacata ( Sez. 6, n.46812de1 19/11/2015 Rv. 265516).
5. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse ( Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 Rv. 267172).
6. Il terzo motivo è infondato. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha operato una nuova valutazione in ordine al giudizio di comparazione ed ha ritenuto che l'obiettiva gravità del fatto e la violenta personalità dell'imputato, desunte dalle efferate modalità della condotta, fossero ostative rispetto ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti, ivi compresa quella di cui all'art.56 co.4 c.p. Va sottolineato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e, pertanto, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Seppure in termini sintetici, i giudici di merito hanno dato conto, in termini non illogici e quindi incensurabili in questa sede, della congruità del giudizio di equivalenza ai fini della determinazione di una pena adeguata al fatto ed alla personalità dell'agente. La sentenza di annullamento, peraltro, non dettava alcun principio a cui i giudici di merito dovessero uniformarsi nell'effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento, dovendosi intendere per "nuovo" non "diverso" bensì "rinnovato".
6.1. Non è contraddittoria la decisione di diminuire comunque la pena, posto che, evidentemente, le circostanze valorizzate al fine di concedere l'attenuante di cui all'art.56 co.4 c.p.,pur non essendo state ritenute tali da superare il disvalore dell'aggravante di cui all'art.61 n.1 c.p., hanno inciso sulla complessiva valutazione di gravità dell'episodio.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili per questo grado di giudizio che, tenuto conto del numero di parti e della natura della causa, si ritiene equo liquidare in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 30 gennaio 2018 Il Presidente Graz