CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE IA, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13245/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031578751000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031578751000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21209/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ricorreva contro l'intimazione di pagamento n. 07120259027619966000, notificata in data 21.05.2025 dalla Agenzia delle Entrate ON.
Eccepiva la mancata notifica da parte della stessa riscossione della cartella di pagamento sottesa contenente le imposte Ires ed iva 2015 con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON e rappresentava in via principale che la cartella di pagamento n. 07120190031578751000 sottesa alla intimazione era stata notificata a mezzo pec, come da prova in atti, all'indirizzo “Email_3”, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2.
Rilevava ancora che la costante giurisprudenza di legittimità riteneva legittima la notifica effettuata da un indirizzo pec istituzionale non risultante nei pubblici elenchi anche per il raggiungimento dello scopo della notifica e che la iscrizione a ruolo derivava da controllo automatizzato ex art.36bis del dpr n.600/72 e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati.
Inoltre, prima della intimazione impugnata, sempre con riguardo alla sottesa cartella di pagamento, venivano recapitate:
1. in data 27.08.2018 la notifica, a mezzo pec, del preavviso di fermo amministrativo n.07180201800011766000;
2. in data 23.01.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n.07120249004266370000;
3. in data 04.03.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.07184202400002169001;
4. in data 04.03.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.07184202400002168001;
5. in data 04.03.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.07184202400002170001.
Per cui nessuna prescrizione poteva essere lamentata, trattandosi peraltro di imposte con termine di prescrizione decennale.
Lamentava infine l'Agenzia che il contribuente illegittimamente aveva frazionato l'azione di opposizione, sempre davanti alla CGT di primo grado di Napoli, con altri 11 ricorsi contro la medesima intimazione di pagamento relativi però ad altre cartelle in essa contenute.
Allegava documenti a comprova della regolarità delle notifiche e chiedeva il rigetto del ricorso con addebito delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene la Corte il ricorso infondato e pertanto lo rigetta.
Da rigettare le eccezioni di nullità della procedura di riscossione avanzata dal contribuente poiché la riscossione ha provato in atti che la cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento impugnata
è stata regolarmente notificata alla società contribuente a mezzo pec. E tale modalità di notifica risulta essere in linea con la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che espressamente prevede la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo della posta elettronica certificata (pec), come nella specie, per cui nessuna irregolarità della notifica è ravvisabile.
Si rileva ancora che la iscrizione a ruolo derivava da controllo automatizzato ex art.36bis del dpr n.600/72
e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati emergenti dalla dichiarazioni presentate e che dalla notifica della cartella di pagamento sottesa avvenuta in data 28-2-2019 erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione, come provato in atti, che comunque era decennale, per cui nessuna prescrizione del credito è intervenuta, diversamente da come la ricorrente lamenta.
Deve essere pertanto rigetto il ricorso, con assorbimento delle altre eccezioni sollevate, e dichiarata la legittimità della intimazione di pagamento notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1500,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE IA, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13245/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031578751000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031578751000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21209/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ricorreva contro l'intimazione di pagamento n. 07120259027619966000, notificata in data 21.05.2025 dalla Agenzia delle Entrate ON.
Eccepiva la mancata notifica da parte della stessa riscossione della cartella di pagamento sottesa contenente le imposte Ires ed iva 2015 con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ON e rappresentava in via principale che la cartella di pagamento n. 07120190031578751000 sottesa alla intimazione era stata notificata a mezzo pec, come da prova in atti, all'indirizzo “Email_3”, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2.
Rilevava ancora che la costante giurisprudenza di legittimità riteneva legittima la notifica effettuata da un indirizzo pec istituzionale non risultante nei pubblici elenchi anche per il raggiungimento dello scopo della notifica e che la iscrizione a ruolo derivava da controllo automatizzato ex art.36bis del dpr n.600/72 e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati.
Inoltre, prima della intimazione impugnata, sempre con riguardo alla sottesa cartella di pagamento, venivano recapitate:
1. in data 27.08.2018 la notifica, a mezzo pec, del preavviso di fermo amministrativo n.07180201800011766000;
2. in data 23.01.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n.07120249004266370000;
3. in data 04.03.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.07184202400002169001;
4. in data 04.03.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.07184202400002168001;
5. in data 04.03.2024 la notifica, a mezzo pec, dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.07184202400002170001.
Per cui nessuna prescrizione poteva essere lamentata, trattandosi peraltro di imposte con termine di prescrizione decennale.
Lamentava infine l'Agenzia che il contribuente illegittimamente aveva frazionato l'azione di opposizione, sempre davanti alla CGT di primo grado di Napoli, con altri 11 ricorsi contro la medesima intimazione di pagamento relativi però ad altre cartelle in essa contenute.
Allegava documenti a comprova della regolarità delle notifiche e chiedeva il rigetto del ricorso con addebito delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene la Corte il ricorso infondato e pertanto lo rigetta.
Da rigettare le eccezioni di nullità della procedura di riscossione avanzata dal contribuente poiché la riscossione ha provato in atti che la cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento impugnata
è stata regolarmente notificata alla società contribuente a mezzo pec. E tale modalità di notifica risulta essere in linea con la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che espressamente prevede la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo della posta elettronica certificata (pec), come nella specie, per cui nessuna irregolarità della notifica è ravvisabile.
Si rileva ancora che la iscrizione a ruolo derivava da controllo automatizzato ex art.36bis del dpr n.600/72
e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati emergenti dalla dichiarazioni presentate e che dalla notifica della cartella di pagamento sottesa avvenuta in data 28-2-2019 erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione, come provato in atti, che comunque era decennale, per cui nessuna prescrizione del credito è intervenuta, diversamente da come la ricorrente lamenta.
Deve essere pertanto rigetto il ricorso, con assorbimento delle altre eccezioni sollevate, e dichiarata la legittimità della intimazione di pagamento notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1500,00