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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.12.2025
Causa n. 1281 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Massella e per la parte convenuta l'avv. Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1281 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 21.6.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASSELLA MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASSELLA MICHELE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.6.2024, il sig. Parte_1
rappresentante legale di ha dedotto che: il 3 maggio 2024 CP_2
aveva ricevuto dall'Inail comunicazione di presunte irregolarità contributive e pertanto aveva informato che non risultava in regola ai CP_2
fini DURC per i contributi del socio con tale comunicazione CP_1 Pt_1
1 l'INAIL aveva invitato a regolarizzare la posizione contributiva, pena il rigetto della domanda di riduzione del tasso per l'anno 2024; il Sig.
che riteneva di non avere posizioni debitorie avendo già Pt_1
provveduto ai pagamenti, aveva richiesto chiarimenti all' ; l' CP_1 CP_1
aveva inviato invito a regolarizzare del 2 aprile 2024, riferito alla gestione e commercianti per la posizione n. Controparte_3
2714089010 e alla cartella/avviso 584499 dell'anno 2000, per un importo di € 5.294,02; l'INAIL aveva rilasciato comunque un DURC regolare in favore di il 21 maggio 2024, con validità fino al 17 CP_2
settembre 2024, verosimilmente a causa della pendenza del termine di regolarizzazione o della consapevolezza da parte dell'Istituto dell'inesistenza del debito.
Alla luce dei fatti dedotti, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del DM 30.01.2015 sostenendo la illegittimità dell'avviso a regolarizzare, per inesistenza di alcuna posizione debitoria contributiva a suo carico relativa alla cartella/avviso dell'anno 2000; la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del R.D.L. 1827/1935, atteso che i contributi relativi alla cartella dell'anno 2000, qualora esistenti, sarebbero in ogni caso prescritti per decorrenza del termine di cinque anni in mancanza di atti interruttivi della prescrizione per ben 24 anni.
Ha concluso pertanto chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della posizione debitoria contributiva n. 2714089010 di cui all'invito a regolarizzare del 2 aprile 2024 e che nulla fosse dovuto dal Sig. all' per le presunte irregolarità relative alla gestione Parte_1 CP_1
artigiani e commercianti, per l'importo di € 5.294,02.
CP_ Si è costituito l ed ha eccepito la carenza di interesse processuale del ricorrente, per aver richiesto il rilascio del DURC nell'interesse della
2 Società che è stato effettivamente rilasciato, venendo Controparte_2
meno l'interesse ad adire la via giudiziaria per tale fine. Inoltre, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto contro un mero invito a regolarizzare, che non è autonomamente impugnabile in sede contenziosa. Infine, ha rilevato che il petitum riguarda un debito iscritto a ruolo e che, pertanto, l'azione di accertamento negativo non può essere proposta in mancanza di atti esecutivi. A tal fine ha rilevato che il debito contributivo contestato è in carico all' e Controparte_4
che, pertanto, ogni contestazione o accertamento sull'attualità ed esigibilità del debito, è improcedibile in assenza di un contraddittorio con l stessa, nei confronti della quale sussiste il litisconsorzio CP_4
necessario.
Quanto alla prescrizione eccepita, ha dedotto che il debito residuo è portato dalla cartella nr. 122 2000 0058449955 000; che esso è stato parzialmente pagato, con l'ultimo incasso avvenuto in data 13/11/2023; che gran parte dei debiti contributivi del Sig. sono stati "stralciati" Pt_1
d'ufficio grazie a provvedimenti legislativi di cd. "pace fiscale"; che la quota residua in contestazione rientra nell'ambito della cartella suindicata.
Ha concluso pertanto per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e, nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , per il rigetto del Controparte_5
ricorso.
Il giudice, alla luce della documentazione prodotta, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
3 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha proposto azione di accertamento negativo del debito
CP_ preteso dall' , del quale è venuto a conoscenza a causa di una comunicazione ricevuta dall'Inail in data 3.5.2024 in risposta all'istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione ex art. 23 DM 27.2.2019 per l'anno 2024 (doc. 2), con la quale l'istituto ha comunicato alla CP_2
[... CP_ la non regolarità ai fini DURC relativamente ai contributi del socio
CP_
come da invito a regolarizzare dell del 2.4.2024. Tale Parte_1
invito a regolarizzare (doc. 4) è relativo alla posizione n. 2714089010 e alla cartella 584499 dell'anno 2000.
CP_ L'interesse ad agire, contrariamente a quanto sostenuto dall' , è non già il rilascio di regolarità del Durc, peraltro ottenuto dall'Inail, quanto la
CP_ verifica di un presunto credito dell' riscontrato all'esito della comunicazione dell'Inail come da invito alla regolarizzazione del 2.4.2024.
CP_ L' ritiene che il proprio credito sia portato dalla cartella n. 122 2000
0058449955 000 notificata dall' e chiede di Controparte_4
estendere il contraddittorio all' nei confronti della Controparte_4
quale sussiste, a suo dire, litisconsorzio necessario. Sostiene che il credito sia stato parzialmente pagato con ultimo incasso in data
13.11.2023 a seguito di procedure esecutive precedenti.
CP_ Quanto al primo aspetto, se da un lato l sostiene che il petitum del ricorso sia la domanda di accertamento negativo del debito in seguito alla notifica dell'invito a regolarizzare e che, in quanto tale, non è impugnabile in sede contenziosa, dall'altro chiede di integrare il contraddittorio con l'agenzia delle entrate per dimostrare che il credito non sia prescritto.
Come già chiarito, il perimetro della vicenda riguarda l'accertamento
CP_ negativo del credito e non già l'opposizione al ruolo che l ha prodotto,
4 difettando in tal caso i presupposti per la chiamata in causa dell'
[...]
. CP_4
CP_ Quanto alla seconda questione sollevata dall' , il pagamento che risulta dall'estratto non ha riferimenti a crediti specifici, palesandosi verosimilmente come un pagamento effettuato nell'ambito di una rateazione richiesta all'esito della notifica di una procedura esecutiva di
CP_ cui non vi traccia nella produzione dell' .
CP_ L' non ha offerto documenti utili a provare che dall'anno 2000, anno a cui si riferiscono i crediti vantati nei confronti dell'opponente e di cui all'invito a regolarizzare, vi siano stati eventi interruttivi della prescrizione.
In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio. (Sez. L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024).
Il pagamento avvenuto nel 2023, pertanto, non rappresenta un evento interruttivo della prescrizione relativamente ai crediti del 2000 portati dalla cartella n. 584499 che, di contro, sono prescritti.
CP_ Per tali motivi, deve esser dichiarato che l non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente per la posizione relativa alla cartella n. 122 2000
0058449955 000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo gli attuali parametri forensi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dalla parte
CP_ opponente all' in relazione alla posizione n. 2714089010, estremi cartella/avviso 584499, anno cartella/avviso 2000 di cui all'invito a regolarizzare del 2.4.2024;
CP_ 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.12.2025
Causa n. 1281 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Massella e per la parte convenuta l'avv. Guarino.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1281 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 21.6.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASSELLA MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASSELLA MICHELE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.6.2024, il sig. Parte_1
rappresentante legale di ha dedotto che: il 3 maggio 2024 CP_2
aveva ricevuto dall'Inail comunicazione di presunte irregolarità contributive e pertanto aveva informato che non risultava in regola ai CP_2
fini DURC per i contributi del socio con tale comunicazione CP_1 Pt_1
1 l'INAIL aveva invitato a regolarizzare la posizione contributiva, pena il rigetto della domanda di riduzione del tasso per l'anno 2024; il Sig.
che riteneva di non avere posizioni debitorie avendo già Pt_1
provveduto ai pagamenti, aveva richiesto chiarimenti all' ; l' CP_1 CP_1
aveva inviato invito a regolarizzare del 2 aprile 2024, riferito alla gestione e commercianti per la posizione n. Controparte_3
2714089010 e alla cartella/avviso 584499 dell'anno 2000, per un importo di € 5.294,02; l'INAIL aveva rilasciato comunque un DURC regolare in favore di il 21 maggio 2024, con validità fino al 17 CP_2
settembre 2024, verosimilmente a causa della pendenza del termine di regolarizzazione o della consapevolezza da parte dell'Istituto dell'inesistenza del debito.
Alla luce dei fatti dedotti, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del DM 30.01.2015 sostenendo la illegittimità dell'avviso a regolarizzare, per inesistenza di alcuna posizione debitoria contributiva a suo carico relativa alla cartella/avviso dell'anno 2000; la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del R.D.L. 1827/1935, atteso che i contributi relativi alla cartella dell'anno 2000, qualora esistenti, sarebbero in ogni caso prescritti per decorrenza del termine di cinque anni in mancanza di atti interruttivi della prescrizione per ben 24 anni.
Ha concluso pertanto chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della posizione debitoria contributiva n. 2714089010 di cui all'invito a regolarizzare del 2 aprile 2024 e che nulla fosse dovuto dal Sig. all' per le presunte irregolarità relative alla gestione Parte_1 CP_1
artigiani e commercianti, per l'importo di € 5.294,02.
CP_ Si è costituito l ed ha eccepito la carenza di interesse processuale del ricorrente, per aver richiesto il rilascio del DURC nell'interesse della
2 Società che è stato effettivamente rilasciato, venendo Controparte_2
meno l'interesse ad adire la via giudiziaria per tale fine. Inoltre, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto contro un mero invito a regolarizzare, che non è autonomamente impugnabile in sede contenziosa. Infine, ha rilevato che il petitum riguarda un debito iscritto a ruolo e che, pertanto, l'azione di accertamento negativo non può essere proposta in mancanza di atti esecutivi. A tal fine ha rilevato che il debito contributivo contestato è in carico all' e Controparte_4
che, pertanto, ogni contestazione o accertamento sull'attualità ed esigibilità del debito, è improcedibile in assenza di un contraddittorio con l stessa, nei confronti della quale sussiste il litisconsorzio CP_4
necessario.
Quanto alla prescrizione eccepita, ha dedotto che il debito residuo è portato dalla cartella nr. 122 2000 0058449955 000; che esso è stato parzialmente pagato, con l'ultimo incasso avvenuto in data 13/11/2023; che gran parte dei debiti contributivi del Sig. sono stati "stralciati" Pt_1
d'ufficio grazie a provvedimenti legislativi di cd. "pace fiscale"; che la quota residua in contestazione rientra nell'ambito della cartella suindicata.
Ha concluso pertanto per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e, nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , per il rigetto del Controparte_5
ricorso.
Il giudice, alla luce della documentazione prodotta, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
3 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha proposto azione di accertamento negativo del debito
CP_ preteso dall' , del quale è venuto a conoscenza a causa di una comunicazione ricevuta dall'Inail in data 3.5.2024 in risposta all'istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione ex art. 23 DM 27.2.2019 per l'anno 2024 (doc. 2), con la quale l'istituto ha comunicato alla CP_2
[... CP_ la non regolarità ai fini DURC relativamente ai contributi del socio
CP_
come da invito a regolarizzare dell del 2.4.2024. Tale Parte_1
invito a regolarizzare (doc. 4) è relativo alla posizione n. 2714089010 e alla cartella 584499 dell'anno 2000.
CP_ L'interesse ad agire, contrariamente a quanto sostenuto dall' , è non già il rilascio di regolarità del Durc, peraltro ottenuto dall'Inail, quanto la
CP_ verifica di un presunto credito dell' riscontrato all'esito della comunicazione dell'Inail come da invito alla regolarizzazione del 2.4.2024.
CP_ L' ritiene che il proprio credito sia portato dalla cartella n. 122 2000
0058449955 000 notificata dall' e chiede di Controparte_4
estendere il contraddittorio all' nei confronti della Controparte_4
quale sussiste, a suo dire, litisconsorzio necessario. Sostiene che il credito sia stato parzialmente pagato con ultimo incasso in data
13.11.2023 a seguito di procedure esecutive precedenti.
CP_ Quanto al primo aspetto, se da un lato l sostiene che il petitum del ricorso sia la domanda di accertamento negativo del debito in seguito alla notifica dell'invito a regolarizzare e che, in quanto tale, non è impugnabile in sede contenziosa, dall'altro chiede di integrare il contraddittorio con l'agenzia delle entrate per dimostrare che il credito non sia prescritto.
Come già chiarito, il perimetro della vicenda riguarda l'accertamento
CP_ negativo del credito e non già l'opposizione al ruolo che l ha prodotto,
4 difettando in tal caso i presupposti per la chiamata in causa dell'
[...]
. CP_4
CP_ Quanto alla seconda questione sollevata dall' , il pagamento che risulta dall'estratto non ha riferimenti a crediti specifici, palesandosi verosimilmente come un pagamento effettuato nell'ambito di una rateazione richiesta all'esito della notifica di una procedura esecutiva di
CP_ cui non vi traccia nella produzione dell' .
CP_ L' non ha offerto documenti utili a provare che dall'anno 2000, anno a cui si riferiscono i crediti vantati nei confronti dell'opponente e di cui all'invito a regolarizzare, vi siano stati eventi interruttivi della prescrizione.
In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio. (Sez. L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024).
Il pagamento avvenuto nel 2023, pertanto, non rappresenta un evento interruttivo della prescrizione relativamente ai crediti del 2000 portati dalla cartella n. 584499 che, di contro, sono prescritti.
CP_ Per tali motivi, deve esser dichiarato che l non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente per la posizione relativa alla cartella n. 122 2000
0058449955 000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo gli attuali parametri forensi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dalla parte
CP_ opponente all' in relazione alla posizione n. 2714089010, estremi cartella/avviso 584499, anno cartella/avviso 2000 di cui all'invito a regolarizzare del 2.4.2024;
CP_ 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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