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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 12/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 153/2020 depositato il 16/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori, 28/x 48100 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S.nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1781/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la stessa intimazione di pagamento, il contribuente aveva presentato due identici ricorsi uno presso la CTP di Ravenna e l'altro presso la CTP di Lecce. Essendone in sua facoltà.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso del contribuente e condannava l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio. (Allegato 4 al fascicolo di parte appellante). Tale sentenza, depositata in data 25.02.2019, è passata in giudicato non essendo stata impugnata.
Diversamente, all'udienza del 14 giugno 2019, il giudice successivamente adito e cioè la Commissione provinciale di Lecce, respingeva il ricorso e condannava la parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in
€ 2.000,00. Ed avverso tale sentenza veniva proposto il presente gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenziato da parte appellante, i due ricorsi presentati sono identici nella forma e nel contenuto, presentati entrambi avverso la medesima intimazione di pagamento e per le medesime ragioni;
sussistendo, quindi, tra i due giudizi identità, oltre che dei soggetti, anche del petitum e della causa petendi. Pertanto, ai sensi del art. 39 del codice di procedura civile, “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”. Il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche in ambito tributario, come esplicitato nella sentenza n. 4509 della Suprema Corte di Cassazione del 10/04/2000. Appare evidente quindi che il giudice successivamente adito, cioè la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in relazione al processo instaurato presso la stessa, debba dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarazione questa che come la norma prevede può essere adottata in qualunque stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. Fuori dal sistema risulterebbe, invero, la contemporanea esistenza da un lato di una sentenza passata già in giudicato in data 25.09.2019 che accoglie il ricorso principale avverso l'intimazione di pagamento annullando la stessa, e dall'altro lato una sentenza che statuisce esattamente il contrario in palese violazione del principio di “ne bis in idem”. Le spese si compensano.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 153/2020 depositato il 16/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori, 28/x 48100 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S.nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1781/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320179003025552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la stessa intimazione di pagamento, il contribuente aveva presentato due identici ricorsi uno presso la CTP di Ravenna e l'altro presso la CTP di Lecce. Essendone in sua facoltà.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso del contribuente e condannava l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio. (Allegato 4 al fascicolo di parte appellante). Tale sentenza, depositata in data 25.02.2019, è passata in giudicato non essendo stata impugnata.
Diversamente, all'udienza del 14 giugno 2019, il giudice successivamente adito e cioè la Commissione provinciale di Lecce, respingeva il ricorso e condannava la parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in
€ 2.000,00. Ed avverso tale sentenza veniva proposto il presente gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenziato da parte appellante, i due ricorsi presentati sono identici nella forma e nel contenuto, presentati entrambi avverso la medesima intimazione di pagamento e per le medesime ragioni;
sussistendo, quindi, tra i due giudizi identità, oltre che dei soggetti, anche del petitum e della causa petendi. Pertanto, ai sensi del art. 39 del codice di procedura civile, “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”. Il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche in ambito tributario, come esplicitato nella sentenza n. 4509 della Suprema Corte di Cassazione del 10/04/2000. Appare evidente quindi che il giudice successivamente adito, cioè la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in relazione al processo instaurato presso la stessa, debba dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarazione questa che come la norma prevede può essere adottata in qualunque stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. Fuori dal sistema risulterebbe, invero, la contemporanea esistenza da un lato di una sentenza passata già in giudicato in data 25.09.2019 che accoglie il ricorso principale avverso l'intimazione di pagamento annullando la stessa, e dall'altro lato una sentenza che statuisce esattamente il contrario in palese violazione del principio di “ne bis in idem”. Le spese si compensano.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
compensa le spese.