Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 12/01/2026, n. 142
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Litispendenza

    La Corte rileva che i due ricorsi sono identici per soggetti, petitum e causa petendi. Pertanto, il giudice successivamente adito (CTP di Lecce) avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione del principio del 'ne bis in idem' anche in ambito tributario. La contemporanea esistenza di una sentenza passata in giudicato che accoglie il ricorso e di una sentenza che statuisce il contrario viola tale principio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 12/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 142
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo