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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2937/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASO Parte_1 C.F._1 PASQUALE MARIO EMANUELE
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROMAGNUOLO GABRIELE
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Margherita Controparte_2 P.IVA_2 Ranieri
ZO TO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio la chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 80.326,50, asseritamente subito a causa dell'erronea compilazione della Domanda Unica di Pagamento per l'anno 2015 finalizzata all'ottenimento dei contributi comunitari (PAC).
In particolare, a sostegno della domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto in fatto i seguenti errori di compilazione della Domanda Unica di Pagamento asseritamente imputabili all'operatore del Centro di Assistenza Agricola: con riguardo alle superfici dei “prati permanenti”, la mancata inclusione tra i criteri di mantenimento del "pascolo con animali propri"; con riguardo alle superfici boschive – pascolo con pratiche tradizionali -, il mancato inserimento codice "218" necessario per l'attribuzione dei titoli di base e l'erronea indicazione del codice “650 bosco” (indicante il bosco come mero utilizzo forestale e non pascolativo) inidoneo per l'assegnazione di titoli utili per il percepimento degli aiuti comunitari,
pagina 1 di 3 con la conseguente riduzione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei nuovi titoli PAC da Ha 121.29.00 a soli Ha 16.15.00.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria ed Controparte_1 avanzando in via subordinata domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione di CP_2 cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda principale Controparte_2 risarcitoria e della domanda di manleva.
Orbene, osserva questo giudicante che i C.A.A., prima di rendere ufficiali i dati inseriti nel fascicolo aziendale per conto del produttore agricolo, attraverso la procedura di rilascio nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (il “SIAN”), predispongono una “scheda di validazione” che riepiloga tutti i dati del fascicolo aziendale e la sottopongono al produttore affinché quest'ultimo, verificatane l'esattezza, ne confermi il contenuto con la propria sottoscrizione autografa.
Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 marzo 2008, all'art. 14, prevede che i centri autorizzati di assistenza agricola acquisiscano dagli utenti apposito mandato scritto ad operare per loro conto, da cui risulti l'impegno, da parte dell'utente stesso, a: a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi previsti nel decreto stesso.
Il dovere di cooperazione normativamente previsto a carico dell'utente consiste anzitutto nella preventiva verifica della correttezza e veridicità dei dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella relativa conferma attraverso la sottoscrizione della scheda di validazione.
Gli operatori dei CAA non svolgono un'attività istruttoria in senso stretto, non possono avere una precisa conoscenza delle specifiche realtà aziendali ed in particolare non sono in grado di compiere una verifica diretta e puntuale in ordine alla veridicità dei dati relativi ai piani di coltivazione praticati dai singoli produttori.
Nel caso di specie, la scheda di validazione predisposta dal CAA per l'anno 2015, contenente l'erronea indicazione del codice in luogo del codice “218”, è stata regolarmente sottoscritta Parte_2 dall' senza segnalare alcun errore o anomalia (cfr. scheda di validazione in atti). Parte_1
La mancata doverosa preventiva verifica della completezza e dell'esattezza del piano colturale compilato dagli operatori del CCA in base alle indicazioni fornite dallo stesso produttore (cfr. dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta), verifica certamente esigibile dal produttore odierno attore in ragione della specifica conoscenza della propria realtà aziendale ed in forza del dovere di (necessaria) cooperazione posto a suo carico dalla norma sopra richiamata, ha avuto un rilievo determinante nella causazione del danno patrimoniale lamentato, tale da escludere l'efficienza causale concorrente delle condotte dei convenuti in base alla regola di cui all'art. 1227 co. 1 c.c., che come noto costituisce una specificazione del principio generale di autoresponsabilità.
Peraltro, il nominato c.t.u., in base alla documentazione in atti, tra l'altro ha rilevato ed osservato che:
“Il mancato trasferimento parziale dei titoli è dovuto al mancato inserimento del codice 218 durante la compilazione del piano colturale 2015…
…Dagli atti di causa emerge altresì che l'attore ha attivato il PSR 2007-2013, dichiarando le sue superfici boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali e percependo il compenso previsto dalla misura 226 del PSR 2007-2013, pari a 23.269,49 €.
L'istruttoria del PSR andava dal 30/06/2015 al 24/11/2015 con un impegno quinquennale da parte del
. CP_3
In pratica emerge dagli elementi a disposizione del sottoscritto CTU, che l'attore ha dichiarato le sue pagina 2 di 3 superfici come boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali sia al momento della compilazione del piano colturale finalizzato al rinnovo dei titoli per la PAC 2015-2020 e sia nella domanda successivamente inoltrata alla per la richiesta di attivazione della misura CP_4 226 del PSR 2007-2013; questa ultima domanda è stata inoltrata in via autonoma dall'attore senza l''assistenza del CAA convenuto;
precisamente il PSR è stato presentato da Persona_1 figlio del Pt_1
Dagli elementi a disposizione non è possibile affermare se il mancato inserimento del codice 218 durante la compilazione del piano colturale sia stato un errore di compilazione dell'operatore del CAA
o meno.
A tale conclusione si perviene perché la compilazione della domanda PAC avviene in maniera verbale nel senso che il socio/ agricoltore detta verbalmente all'operatore del CAA i dati da inserire nel SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale); terminato l''inserimento dei dati l'operatore stampa la domanda che viene firmata dal CAA in persona dell'operatore e dal socio, nel caso di specie dal
. CP_3
È invece possibile affermare, come anticipato, che il tramite il figlio dott. CP_3 [...]
ha presentato domanda PSR 2007-2016 indicando le superfici solo come Parte_3 boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali utilizzando lo stesso fascicolo aziendale utilizzato per la richiesta delle quote PAC ed oggetto di contenzioso….”.
Dunque, stando a quanto accertato dal c.t.u., l'attore ha presentato ed utilizzato lo stesso piano colturale qui contestato, recante l'indicazione delle superfici come boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali, per l'ottenimento di un altro beneficio economico, quello relativo alla misura 226 del PSR 2007-2013.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda risarcitoria.
La domanda subordinata di manleva avanzata dalla resta assorbita. Controparte_1
L'attore è tenuto a rimborsare le spese di lite in favore della società convenuta in base al principio di soccombenza, nonché in favore della compagnia assicuratrice terza chiamata in base al principio generale di causalità. Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la natura prevalentemente documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna la parte attrice a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 7052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Foggia, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASO Parte_1 C.F._1 PASQUALE MARIO EMANUELE
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROMAGNUOLO GABRIELE
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Margherita Controparte_2 P.IVA_2 Ranieri
ZO TO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio la chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 80.326,50, asseritamente subito a causa dell'erronea compilazione della Domanda Unica di Pagamento per l'anno 2015 finalizzata all'ottenimento dei contributi comunitari (PAC).
In particolare, a sostegno della domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto in fatto i seguenti errori di compilazione della Domanda Unica di Pagamento asseritamente imputabili all'operatore del Centro di Assistenza Agricola: con riguardo alle superfici dei “prati permanenti”, la mancata inclusione tra i criteri di mantenimento del "pascolo con animali propri"; con riguardo alle superfici boschive – pascolo con pratiche tradizionali -, il mancato inserimento codice "218" necessario per l'attribuzione dei titoli di base e l'erronea indicazione del codice “650 bosco” (indicante il bosco come mero utilizzo forestale e non pascolativo) inidoneo per l'assegnazione di titoli utili per il percepimento degli aiuti comunitari,
pagina 1 di 3 con la conseguente riduzione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei nuovi titoli PAC da Ha 121.29.00 a soli Ha 16.15.00.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria ed Controparte_1 avanzando in via subordinata domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione di CP_2 cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda principale Controparte_2 risarcitoria e della domanda di manleva.
Orbene, osserva questo giudicante che i C.A.A., prima di rendere ufficiali i dati inseriti nel fascicolo aziendale per conto del produttore agricolo, attraverso la procedura di rilascio nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (il “SIAN”), predispongono una “scheda di validazione” che riepiloga tutti i dati del fascicolo aziendale e la sottopongono al produttore affinché quest'ultimo, verificatane l'esattezza, ne confermi il contenuto con la propria sottoscrizione autografa.
Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 marzo 2008, all'art. 14, prevede che i centri autorizzati di assistenza agricola acquisiscano dagli utenti apposito mandato scritto ad operare per loro conto, da cui risulti l'impegno, da parte dell'utente stesso, a: a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi previsti nel decreto stesso.
Il dovere di cooperazione normativamente previsto a carico dell'utente consiste anzitutto nella preventiva verifica della correttezza e veridicità dei dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella relativa conferma attraverso la sottoscrizione della scheda di validazione.
Gli operatori dei CAA non svolgono un'attività istruttoria in senso stretto, non possono avere una precisa conoscenza delle specifiche realtà aziendali ed in particolare non sono in grado di compiere una verifica diretta e puntuale in ordine alla veridicità dei dati relativi ai piani di coltivazione praticati dai singoli produttori.
Nel caso di specie, la scheda di validazione predisposta dal CAA per l'anno 2015, contenente l'erronea indicazione del codice in luogo del codice “218”, è stata regolarmente sottoscritta Parte_2 dall' senza segnalare alcun errore o anomalia (cfr. scheda di validazione in atti). Parte_1
La mancata doverosa preventiva verifica della completezza e dell'esattezza del piano colturale compilato dagli operatori del CCA in base alle indicazioni fornite dallo stesso produttore (cfr. dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta), verifica certamente esigibile dal produttore odierno attore in ragione della specifica conoscenza della propria realtà aziendale ed in forza del dovere di (necessaria) cooperazione posto a suo carico dalla norma sopra richiamata, ha avuto un rilievo determinante nella causazione del danno patrimoniale lamentato, tale da escludere l'efficienza causale concorrente delle condotte dei convenuti in base alla regola di cui all'art. 1227 co. 1 c.c., che come noto costituisce una specificazione del principio generale di autoresponsabilità.
Peraltro, il nominato c.t.u., in base alla documentazione in atti, tra l'altro ha rilevato ed osservato che:
“Il mancato trasferimento parziale dei titoli è dovuto al mancato inserimento del codice 218 durante la compilazione del piano colturale 2015…
…Dagli atti di causa emerge altresì che l'attore ha attivato il PSR 2007-2013, dichiarando le sue superfici boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali e percependo il compenso previsto dalla misura 226 del PSR 2007-2013, pari a 23.269,49 €.
L'istruttoria del PSR andava dal 30/06/2015 al 24/11/2015 con un impegno quinquennale da parte del
. CP_3
In pratica emerge dagli elementi a disposizione del sottoscritto CTU, che l'attore ha dichiarato le sue pagina 2 di 3 superfici come boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali sia al momento della compilazione del piano colturale finalizzato al rinnovo dei titoli per la PAC 2015-2020 e sia nella domanda successivamente inoltrata alla per la richiesta di attivazione della misura CP_4 226 del PSR 2007-2013; questa ultima domanda è stata inoltrata in via autonoma dall'attore senza l''assistenza del CAA convenuto;
precisamente il PSR è stato presentato da Persona_1 figlio del Pt_1
Dagli elementi a disposizione non è possibile affermare se il mancato inserimento del codice 218 durante la compilazione del piano colturale sia stato un errore di compilazione dell'operatore del CAA
o meno.
A tale conclusione si perviene perché la compilazione della domanda PAC avviene in maniera verbale nel senso che il socio/ agricoltore detta verbalmente all'operatore del CAA i dati da inserire nel SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale); terminato l''inserimento dei dati l'operatore stampa la domanda che viene firmata dal CAA in persona dell'operatore e dal socio, nel caso di specie dal
. CP_3
È invece possibile affermare, come anticipato, che il tramite il figlio dott. CP_3 [...]
ha presentato domanda PSR 2007-2016 indicando le superfici solo come Parte_3 boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali utilizzando lo stesso fascicolo aziendale utilizzato per la richiesta delle quote PAC ed oggetto di contenzioso….”.
Dunque, stando a quanto accertato dal c.t.u., l'attore ha presentato ed utilizzato lo stesso piano colturale qui contestato, recante l'indicazione delle superfici come boschive e non come boschive - pascolo con pratiche tradizionali, per l'ottenimento di un altro beneficio economico, quello relativo alla misura 226 del PSR 2007-2013.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda risarcitoria.
La domanda subordinata di manleva avanzata dalla resta assorbita. Controparte_1
L'attore è tenuto a rimborsare le spese di lite in favore della società convenuta in base al principio di soccombenza, nonché in favore della compagnia assicuratrice terza chiamata in base al principio generale di causalità. Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la natura prevalentemente documentale della controversia e la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna la parte attrice a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 7052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Foggia, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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