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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7005/2023 pendente tra:
Parte attrice: C.F. con l'avv. SPINELLI Parte_1 C.F._1
LE OL, C.F. C.F._2
Parte convenuta: , C.F. , Controparte_1 C.F._3 con l'avv. BOERO STEFANO, C.F. e l'avv. BOERO LORENZO C.F._4
( ) C.F._5
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
proprietario di unità immobiliare con cortile retrostante Parte_1
in Genova, Via Cadighiara 18 r, conveniva in giudizio
[...]
– avente causa di – Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere di consolidamento e ripristino indicate nella precedente consulenza
1 tecnica resa in sede di “danno temuto” (R.G. 143/2010) e nell'ATP
R.G. 8442/2021, oltre al risarcimento per la riduzione di godimento del cortile e alla rifusione di spese tecniche e legali.
Il convenuto si costituiva eccependo: (i) l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c.; (ii) il difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietario del mappale 36 su cui insiste la porzione residua del muro crollato (“muro A”), ma soltanto del mappale 27 acquistato dalla sig.ra ; (iii) la CP_2
prescrizione della pretesa risarcitoria ex art. 2947 c.c.; (iv)
l'infondatezza nel merito per mancanza di nesso causale e difetto di prova del danno.
Con ordinanza del 6.6.2024 veniva disposta CTU, affidata all'Ing.
, che depositava relazione in data 27.12.2024, Persona_1
seguita da integrazione del 7.8.2025. All'esito venivano assegnati termini conclusionali e la causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.12.2025.
Dalle relazioni CTU (principale e integrativa) si evince che le opere mancanti e ancora da realizzare sul sito sono le seguenti: (i) muro
A: ricostruito solo in parte, residuando ca. 10 m;
(ii) muro B:
incompleto per circa 6 m;
(iii) palificate non realizzate;
(iv) drenaggi e ripristino del cortile non completati. Soprattutto, il CTU Pt_1
precisa che la ricostruzione della porzione residua del muro A
2 costituisce presupposto tecnico per l'eseguibilità e l'efficacia delle restanti opere (drenaggi, ripristini e completamenti).
Quanto ai profili dominicali, il CTU ha accertato che la porzione residua del muro A insiste sul mappale 36, già di e Persona_2
oggi in eredità giacente, non nella disponibilità delle parti in causa;
mentre le opere eseguite ed eseguibili sul mappale 27 ricadono nell'area già (oggi in capo a ). Ne discende, sul CP_2 CP_1
piano tecnico, che senza la preventiva ricostruzione del muro A sul mappale 36 non è concretamente possibile portare a compimento i lavori residui a valle.
La domanda attorea tende a ottenere una condanna del convenuto all'esecuzione, entro termine perentorio, “di tutte le opere edili e non indicate dal CTU”.
La condanna a fare presuppone che il destinatario abbia potere giuridico e materiale di intervento sui luoghi. Nel caso in esame, è
pacifico dalle risultanze peritali che la porzione determinante di muro A è su mappale 36 (eredità giacente , estranea a questo Per_2
giudizio. Il convenuto non ha titolo né disponibilità del fondo su cui dovrebbe essere ricostruito il tratto di muro funzionalmente presupposto alle restanti opere. Ne consegue che la pretesa di
“esecuzione di tutte le opere” difetta del presupposto oggettivo di eseguibilità e, per tale parte, è inammissibile e comunque infondata.
3 Non rileva, in senso contrario, la clausola di manleva inserita nell'atto di trasferimento tra e : essa ha efficacia CP_2 CP_1
meramente interna al rapporto tra venditrice e acquirente e non conferisce all'attore un titolo diretto per pretendere dal convenuto l'esecuzione di opere su fondo altrui;
né trasferisce al convenuto il potere di fatto e di diritto di intervenire sul mappale 36.
La responsabilità per danni da cose in custodia richiede la custodia
(potere di governo) della cosa che ha cagionato il danno. L'attore riferisce il permanere dell'inagibilità del cortile alla mancata esecuzione di opere che postulano, in primis, la ricostruzione del muro A su mappale 36. Poiché tale area non è in custodia al convenuto, difetta il presupposto dell'art. 2051 c.c. nei suoi confronti in relazione agli effetti (ancora oggi) riconducibili alla porzione di muro mancante su detto mappale.
Resta ferma, in astratto, la custodia dell'area e delle opere sul mappale 27 in capo al convenuto;
ma, per come accertato dal CTU,
gli interventi su tale mappale risultano tecnicamente subordinati alla previa ricostruzione del tratto di muro A sul mappale 36. In assenza del presupposto tecnico, non è configurabile un inadempimento attuale del convenuto alle opere a suo carico.
La pretesa risarcitoria per riduzione di godimento è fondata su un illecito permanente nelle sue conseguenze. L'evento franoso risale
4 al 2010; l'azione è stata introdotta nel 2023. In difetto di atti interruttivi utilmente dedotti e provati, la domanda risarcitoria – per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda – risulta prescritta ex art. 2947, co. 1, c.c. Quanto al periodo non prescritto, l'attore non ha comunque fornito prova specifica del quantum in termini attuali, al di là della stima CTU (€ 5.505,60 sino alla data della perizia) che, per le ragioni sopra dette (mancanza del presupposto tecnico su fondo altrui e difetto di custodia del convenuto su mappale 36), non può essere posta a carico del convenuto in assenza della condizione abilitante (ricostruzione del muro A sul mapp. 36).
Le restanti questioni sollevate dalle parti rimangono assorbite dalle superiori considerazioni.
L'astratto riconoscimento delle ragioni attoree, conseguente al riscontrato obbligo di parte convenuta di procedere ai lavori indicati dal CTU sul muro B, subordinatamente alla previa esecuzione dei lavori sul muro A da parte dei terzi titolari, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
Le spese di CTU e di ATP devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
5 - rigetta le domande attoree;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
e di ATP.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7005/2023 pendente tra:
Parte attrice: C.F. con l'avv. SPINELLI Parte_1 C.F._1
LE OL, C.F. C.F._2
Parte convenuta: , C.F. , Controparte_1 C.F._3 con l'avv. BOERO STEFANO, C.F. e l'avv. BOERO LORENZO C.F._4
( ) C.F._5
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
proprietario di unità immobiliare con cortile retrostante Parte_1
in Genova, Via Cadighiara 18 r, conveniva in giudizio
[...]
– avente causa di – Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere di consolidamento e ripristino indicate nella precedente consulenza
1 tecnica resa in sede di “danno temuto” (R.G. 143/2010) e nell'ATP
R.G. 8442/2021, oltre al risarcimento per la riduzione di godimento del cortile e alla rifusione di spese tecniche e legali.
Il convenuto si costituiva eccependo: (i) l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c.; (ii) il difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietario del mappale 36 su cui insiste la porzione residua del muro crollato (“muro A”), ma soltanto del mappale 27 acquistato dalla sig.ra ; (iii) la CP_2
prescrizione della pretesa risarcitoria ex art. 2947 c.c.; (iv)
l'infondatezza nel merito per mancanza di nesso causale e difetto di prova del danno.
Con ordinanza del 6.6.2024 veniva disposta CTU, affidata all'Ing.
, che depositava relazione in data 27.12.2024, Persona_1
seguita da integrazione del 7.8.2025. All'esito venivano assegnati termini conclusionali e la causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.12.2025.
Dalle relazioni CTU (principale e integrativa) si evince che le opere mancanti e ancora da realizzare sul sito sono le seguenti: (i) muro
A: ricostruito solo in parte, residuando ca. 10 m;
(ii) muro B:
incompleto per circa 6 m;
(iii) palificate non realizzate;
(iv) drenaggi e ripristino del cortile non completati. Soprattutto, il CTU Pt_1
precisa che la ricostruzione della porzione residua del muro A
2 costituisce presupposto tecnico per l'eseguibilità e l'efficacia delle restanti opere (drenaggi, ripristini e completamenti).
Quanto ai profili dominicali, il CTU ha accertato che la porzione residua del muro A insiste sul mappale 36, già di e Persona_2
oggi in eredità giacente, non nella disponibilità delle parti in causa;
mentre le opere eseguite ed eseguibili sul mappale 27 ricadono nell'area già (oggi in capo a ). Ne discende, sul CP_2 CP_1
piano tecnico, che senza la preventiva ricostruzione del muro A sul mappale 36 non è concretamente possibile portare a compimento i lavori residui a valle.
La domanda attorea tende a ottenere una condanna del convenuto all'esecuzione, entro termine perentorio, “di tutte le opere edili e non indicate dal CTU”.
La condanna a fare presuppone che il destinatario abbia potere giuridico e materiale di intervento sui luoghi. Nel caso in esame, è
pacifico dalle risultanze peritali che la porzione determinante di muro A è su mappale 36 (eredità giacente , estranea a questo Per_2
giudizio. Il convenuto non ha titolo né disponibilità del fondo su cui dovrebbe essere ricostruito il tratto di muro funzionalmente presupposto alle restanti opere. Ne consegue che la pretesa di
“esecuzione di tutte le opere” difetta del presupposto oggettivo di eseguibilità e, per tale parte, è inammissibile e comunque infondata.
3 Non rileva, in senso contrario, la clausola di manleva inserita nell'atto di trasferimento tra e : essa ha efficacia CP_2 CP_1
meramente interna al rapporto tra venditrice e acquirente e non conferisce all'attore un titolo diretto per pretendere dal convenuto l'esecuzione di opere su fondo altrui;
né trasferisce al convenuto il potere di fatto e di diritto di intervenire sul mappale 36.
La responsabilità per danni da cose in custodia richiede la custodia
(potere di governo) della cosa che ha cagionato il danno. L'attore riferisce il permanere dell'inagibilità del cortile alla mancata esecuzione di opere che postulano, in primis, la ricostruzione del muro A su mappale 36. Poiché tale area non è in custodia al convenuto, difetta il presupposto dell'art. 2051 c.c. nei suoi confronti in relazione agli effetti (ancora oggi) riconducibili alla porzione di muro mancante su detto mappale.
Resta ferma, in astratto, la custodia dell'area e delle opere sul mappale 27 in capo al convenuto;
ma, per come accertato dal CTU,
gli interventi su tale mappale risultano tecnicamente subordinati alla previa ricostruzione del tratto di muro A sul mappale 36. In assenza del presupposto tecnico, non è configurabile un inadempimento attuale del convenuto alle opere a suo carico.
La pretesa risarcitoria per riduzione di godimento è fondata su un illecito permanente nelle sue conseguenze. L'evento franoso risale
4 al 2010; l'azione è stata introdotta nel 2023. In difetto di atti interruttivi utilmente dedotti e provati, la domanda risarcitoria – per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda – risulta prescritta ex art. 2947, co. 1, c.c. Quanto al periodo non prescritto, l'attore non ha comunque fornito prova specifica del quantum in termini attuali, al di là della stima CTU (€ 5.505,60 sino alla data della perizia) che, per le ragioni sopra dette (mancanza del presupposto tecnico su fondo altrui e difetto di custodia del convenuto su mappale 36), non può essere posta a carico del convenuto in assenza della condizione abilitante (ricostruzione del muro A sul mapp. 36).
Le restanti questioni sollevate dalle parti rimangono assorbite dalle superiori considerazioni.
L'astratto riconoscimento delle ragioni attoree, conseguente al riscontrato obbligo di parte convenuta di procedere ai lavori indicati dal CTU sul muro B, subordinatamente alla previa esecuzione dei lavori sul muro A da parte dei terzi titolari, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
Le spese di CTU e di ATP devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
5 - rigetta le domande attoree;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
e di ATP.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
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