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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 956/2023 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Danilo Alfieri presso lo Parte_1 C.F._1
studio del quale elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla Via XXI Luglio n. 19..............Appellante
contro c.f. in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Dante Vezza presso il cui studio elettivamente domicilia in Formia
Via Vitruvio n. 228……..……………………………………………..…………..Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 7 luglio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello , ritualmente notificato, ha esposto che il 30 gennaio Parte_1
2020, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cassino, il Controparte_1
chiedendone l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine,
[...]
dell'art. 2043 c.c., per i danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 29 dicembre 2018,
intorno alle ore 20, in Via Ruosi. L'appellante in quella sede, espose che il proprio veicolo, una FIAT
pagina 1 di 7 Bravo targata DR280WC, condotto da , era uscito di strada dopo essere finito in una CP_2
buca profonda, colma d'acqua e non segnalata, presente in un tratto stradale dissestato, privo d'illuminazione e reso fangoso dalle piogge. Il lamentò, quindi, che a seguito dell'impatto Pt_1
contro un muretto in cemento, l'autovettura riportò danni stimati in € 5.949,44 e chiese pertanto, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento della somma di € 5.000, comprensiva dei danni materiali,
del fermo tecnico, della svalutazione e degli interessi legali. Il ha anche riferito che il Pt_1 CP_1
si costituì in quel giudizio, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito e la nullità dell'atto introduttivo, e contestando nel merito ogni profilo della domanda attorea, sia sotto l'aspetto della responsabilità sia della quantificazione del danno e chiese il rigetto della pretesa. Con
sentenza n. 1527/2022, depositata in data 28 settembre 2022, il Giudice di Pace di Cassino rigettò la domanda proposta da , ritenendola infondata in fatto e in diritto, e condannò l'attore al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in complessivi € 900,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Contro la predetta sentenza il ha proposto appello e ha lamentato che essa è viziata da un Pt_1
errore di valutazione, poiché ha escluso la responsabilità del attribuendo il sinistro CP_1
esclusivamente alla condotta della conducente mentre la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 del Codice civile, trattandosi di un danno provocato da una cosa in custodia,
ossia dalla strada pubblica. Al riguardo l'appellante ha riferito che in primo grado ha adeguatamente dimostrato sia il danno subito sia il nesso causale con le gravi condizioni del manto stradale, che si presentava dissestato, allagato, fangoso, privo di illuminazione e di segnalazioni, configurando così un pericolo occulto. L'appellante ha anche contestato l'affermazione secondo cui la conducente avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo adottando una guida più prudente, alla luce della sua conoscenza del luogo e delle condizioni visibili della strada: egli evidenzia, invece, che il tratto interessato presentava uno stato di degrado, aggravato dalle forti piogge che avevano reso tale. Infine, l'appellante non condivide il ragionamento del primo Giudice, secondo cui i gravi danni riportati dal veicolo pagina 2 di 7 proverebbero una condotta di guida imprudente o imperita, presumibilmente connotata da eccesso di velocità, a seguito della perdita di controllo del veicolo causata proprio dalle condizioni impraticabili del fondo stradale, reso scivoloso dalla pioggia. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
• in via principale, riformare in toto l'impugnata sentenza n. 1527/2022 del Giudice di Pace di Cassino
(…) depositata in Cancelleria in data 28.9.2022, non notificata, accertando e dichiarando che il
sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva, e/o concorrente in misura maggiore,
ex art 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., del , in persona del Sindaco Controparte_1
legale rapp.te p.t., nella qualità di custode e/o proprietario della strada addetto alla manutenzione
della predetta strada;
• per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare il
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 CP_3
dell'attrice, della somma di € 5.000,00, ovvero della minore somma che il Giudice di Secondo Grado
vorrà determinare a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi, danno da fermo tecnico e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. In via estremamente subordinata, in caso di
accoglimento parziale del presente gravame ed in applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 / 1°
comma c.c., condannare l'appellato ente al pagamento in favore dell'attore della somma dovuta a
titolo risarcitorio ridotta in funzione del grado di colpa accertato nella dterminazione del sinistro;
•
condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito il che ha impugnato le avverse deduzioni e ha così concluso: “…Voglia CP_1
l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis: - rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
in quanto illegittimo, infondato e non provato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,
[...]
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1527/2022 depositata in data 28 settembre 2022 emessa
dal Giudice Di Pace di Cassino, Giudice dott. Di Zazzo, nella causa R.G. n. 892/2020. Condannare
l'attore alla refusione di tutte le spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”. pagina 3 di 7 Il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza virtuale del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita accoglimento.
La circostanza che la profonda buca fosse posta all'interno di un tratto stradale caratterizzato da una pluralità di dissesti analoghi conferma l'inevitabilità del sinistro, poiché, per effettuare l'attraversamento della strada comunale, la conducente del veicolo non poteva ragionevolmente evitare l'impatto con una delle numerose buche presenti. Così valutate le condizioni oggettivamente critiche del manto stradale nella serata in questione - aggravate da abbondanti piogge che resero il fondo fangoso e scivoloso - è invece credibile che, in ogni caso, la conducente sarebbe incorsa in una fuoriuscita di carreggiata o in altro sinistro, la cui entità sarebbe dipesa unicamente dalla profondità
della buca in cui il veicolo avesse impattato. Ne consegue che, in presenza di condizioni meteorologiche meno sfavorevoli o con un diverso posizionamento del mezzo, l'evento si sarebbe comunque verificato, anche se con conseguenze verosimilmente meno gravi, come confermato da ulteriori elementi istruttori (dichiarazioni testimoniali, documentazione fotografica, conformazione e morfologia della strada teatro del sinistro). Non può condividersi l'argomentazione del sulla CP_1
conoscenza dei luoghi da parte della , pur in presenza di un'insidia stradale: in conformità CP_2
all'articolo 2051 cc, se la persona è cosciente dell'esistenza di una buca o di un ostacolo sul percorso ma non ne ricorda la posizione esatta o non ne valuta la pericolosità, può lo stesso avere diritto al risarcimento;
in breve, la conoscenza dei luoghi può incidere sulla responsabilità, ma non è l'unico elemento da valutare. La valutazione del caso concreto richiede l'analisi della natura dell'insidia, la sua rischiosità, le condizioni ambientali (luce, visibilità), la condotta della vittima e la diligenza dell'ente responsabile. Ciò premesso, nel caso di specie le fotografie prodotte dall'attrice e, soprattutto, le testimonianze assunte depongono a favore della tesi attorea, per la quale la visibilità del pericolo non deve valutarsi in astratto ma in concreto e con riferimento al momento e alla condizione dei luoghi. Il
primo Giudice, invece, ha dapprima riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi dell'insidia pagina 4 di 7 stradale – ossia l'anomalo dissesto del manto, l'allagamento, la presenza di fango, la scarsa visibilità
dovuta all'assenza di pubblica illuminazione, la ristrettezza della carreggiata e la mancanza di segnaletica – e poi rigettare la domanda attorea, fondando il proprio convincimento su mere presunzioni di colpa a carico della conducente, senza il necessario suffragio probatorio e senza motivare sugli elementi da cui avrebbe desunto tale valutazione. L'iter argomentativo adottato dal
Giudice di primo grado è stato, pertanto, viziato da lacune motivazionali e da un'errata valutazione del materiale probatorio, perché lo stesso non ha in alcun modo delimitato l'evento lesivo, considerando le specifiche e particolari condizioni atmosferiche. In tal modo, ha omesso una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, trascurando di esaminare profili di evidente pericolosità e insidia oggettiva della sede stradale: l'affermazione di una condotta imprudente e negligente da parte della conducente è
stata fondata su una mera presunzione, sprovvista di riscontri probatori né è stata suffragata da una perizia tecnica : anche se l'autovettura fosse incorsa in una buca di minore profondità l'evento si sarebbe lo stesso verificato, seppur con danni presumibilmente meno gravi e con esiti meno traumatici.
Al riguardo, l'attore ha dedotto che la buca era molto profonda e ricoperta d'acqua e tali caratteristiche hanno determinato lo sbandamento e lo slittamento del veicolo che, anche a causa della ridotta larghezza della carreggiata, è precipitato nel fossato adiacente, acquistando velocità nella caduta e impattando violentemente contro il muro in cemento presente. Il da parte sua, non ha CP_1
dimostrato che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza. Inoltre, è doveroso evidenziare come le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato – in modo univoco e coerente – le condizioni oggettive dei luoghi, il grave stato di dissesto, l'esistenza dell'insidia, le dimensioni della buca (profondità e larghezza), la totale non visibilità a causa dell'allagamento, l'assenza di segnaletica e di illuminazione pubblica oltre alla presenza in loco del veicolo attoreo danneggiato. Il pur Tes_1
non avendo assistito al sinistro, essendo intervenuto subito dopo che si era verificato, ha rilasciato dichiarazioni rilevanti, riferendo che l'evento occorso all'appellante, sugli stessi luoghi, è avvenuto pagina 5 di 7 anche per altri veicoli e ciò esclude, fra l'altro, l'esimente del caso fortuito non essendosi trattato di un episodio isolato.
Sul “quantum” la Corte di cassazione (ordinanza 17670 del 26.06.2024) ha stabilito che il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito. Nel caso in esame,
l'appellante nel primo giudizio ha limitato la richiesta ad € 5000,00 egli ha depositato un preventivo pari ad € 5949,94 e i testi hanno riconosciuto i danni così come descritti nel predetto documento e le foto allegate consentono di documentare visivamente l'entità del danno e di verificare la corrispondenza tra i danni e le voci indicate nel preventivo.
Le altre questioni devono essere assorbite
Le spese del primo grado di grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità
alla tabella n. 1 del D.M. 55/2014, con riferimento al valore dichiarato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 con riferimento al valore dichiarato, con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIFORMA
la sentenza n. 1527/2022 reg. sent. del Giudice di Pace di Cassino;
ON
il al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.000,00, Controparte_1
oltre interessi rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo grado Controparte_1
in favore di che si liquidano nella misura di € 1363,00 di cui € 98,00 per esborsi ed € Parte_1
1265,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato che si dichiara antistatario pagina 6 di 7 Condanna il , al pagamento delle spese del giudizio di questo Controparte_1
giudizio, in favore di che si liquidano nella misura di € 1.848,00 di cui € 147,00 per Parte_1
esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato che si dichiara antistatario.
Cassino,
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 956/2023 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Danilo Alfieri presso lo Parte_1 C.F._1
studio del quale elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla Via XXI Luglio n. 19..............Appellante
contro c.f. in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Dante Vezza presso il cui studio elettivamente domicilia in Formia
Via Vitruvio n. 228……..……………………………………………..…………..Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 7 luglio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello , ritualmente notificato, ha esposto che il 30 gennaio Parte_1
2020, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cassino, il Controparte_1
chiedendone l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine,
[...]
dell'art. 2043 c.c., per i danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 29 dicembre 2018,
intorno alle ore 20, in Via Ruosi. L'appellante in quella sede, espose che il proprio veicolo, una FIAT
pagina 1 di 7 Bravo targata DR280WC, condotto da , era uscito di strada dopo essere finito in una CP_2
buca profonda, colma d'acqua e non segnalata, presente in un tratto stradale dissestato, privo d'illuminazione e reso fangoso dalle piogge. Il lamentò, quindi, che a seguito dell'impatto Pt_1
contro un muretto in cemento, l'autovettura riportò danni stimati in € 5.949,44 e chiese pertanto, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento della somma di € 5.000, comprensiva dei danni materiali,
del fermo tecnico, della svalutazione e degli interessi legali. Il ha anche riferito che il Pt_1 CP_1
si costituì in quel giudizio, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito e la nullità dell'atto introduttivo, e contestando nel merito ogni profilo della domanda attorea, sia sotto l'aspetto della responsabilità sia della quantificazione del danno e chiese il rigetto della pretesa. Con
sentenza n. 1527/2022, depositata in data 28 settembre 2022, il Giudice di Pace di Cassino rigettò la domanda proposta da , ritenendola infondata in fatto e in diritto, e condannò l'attore al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in complessivi € 900,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Contro la predetta sentenza il ha proposto appello e ha lamentato che essa è viziata da un Pt_1
errore di valutazione, poiché ha escluso la responsabilità del attribuendo il sinistro CP_1
esclusivamente alla condotta della conducente mentre la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 del Codice civile, trattandosi di un danno provocato da una cosa in custodia,
ossia dalla strada pubblica. Al riguardo l'appellante ha riferito che in primo grado ha adeguatamente dimostrato sia il danno subito sia il nesso causale con le gravi condizioni del manto stradale, che si presentava dissestato, allagato, fangoso, privo di illuminazione e di segnalazioni, configurando così un pericolo occulto. L'appellante ha anche contestato l'affermazione secondo cui la conducente avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo adottando una guida più prudente, alla luce della sua conoscenza del luogo e delle condizioni visibili della strada: egli evidenzia, invece, che il tratto interessato presentava uno stato di degrado, aggravato dalle forti piogge che avevano reso tale. Infine, l'appellante non condivide il ragionamento del primo Giudice, secondo cui i gravi danni riportati dal veicolo pagina 2 di 7 proverebbero una condotta di guida imprudente o imperita, presumibilmente connotata da eccesso di velocità, a seguito della perdita di controllo del veicolo causata proprio dalle condizioni impraticabili del fondo stradale, reso scivoloso dalla pioggia. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
• in via principale, riformare in toto l'impugnata sentenza n. 1527/2022 del Giudice di Pace di Cassino
(…) depositata in Cancelleria in data 28.9.2022, non notificata, accertando e dichiarando che il
sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva, e/o concorrente in misura maggiore,
ex art 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., del , in persona del Sindaco Controparte_1
legale rapp.te p.t., nella qualità di custode e/o proprietario della strada addetto alla manutenzione
della predetta strada;
• per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare il
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 CP_3
dell'attrice, della somma di € 5.000,00, ovvero della minore somma che il Giudice di Secondo Grado
vorrà determinare a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi, danno da fermo tecnico e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. In via estremamente subordinata, in caso di
accoglimento parziale del presente gravame ed in applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 / 1°
comma c.c., condannare l'appellato ente al pagamento in favore dell'attore della somma dovuta a
titolo risarcitorio ridotta in funzione del grado di colpa accertato nella dterminazione del sinistro;
•
condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito il che ha impugnato le avverse deduzioni e ha così concluso: “…Voglia CP_1
l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis: - rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
in quanto illegittimo, infondato e non provato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,
[...]
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1527/2022 depositata in data 28 settembre 2022 emessa
dal Giudice Di Pace di Cassino, Giudice dott. Di Zazzo, nella causa R.G. n. 892/2020. Condannare
l'attore alla refusione di tutte le spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”. pagina 3 di 7 Il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza virtuale del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita accoglimento.
La circostanza che la profonda buca fosse posta all'interno di un tratto stradale caratterizzato da una pluralità di dissesti analoghi conferma l'inevitabilità del sinistro, poiché, per effettuare l'attraversamento della strada comunale, la conducente del veicolo non poteva ragionevolmente evitare l'impatto con una delle numerose buche presenti. Così valutate le condizioni oggettivamente critiche del manto stradale nella serata in questione - aggravate da abbondanti piogge che resero il fondo fangoso e scivoloso - è invece credibile che, in ogni caso, la conducente sarebbe incorsa in una fuoriuscita di carreggiata o in altro sinistro, la cui entità sarebbe dipesa unicamente dalla profondità
della buca in cui il veicolo avesse impattato. Ne consegue che, in presenza di condizioni meteorologiche meno sfavorevoli o con un diverso posizionamento del mezzo, l'evento si sarebbe comunque verificato, anche se con conseguenze verosimilmente meno gravi, come confermato da ulteriori elementi istruttori (dichiarazioni testimoniali, documentazione fotografica, conformazione e morfologia della strada teatro del sinistro). Non può condividersi l'argomentazione del sulla CP_1
conoscenza dei luoghi da parte della , pur in presenza di un'insidia stradale: in conformità CP_2
all'articolo 2051 cc, se la persona è cosciente dell'esistenza di una buca o di un ostacolo sul percorso ma non ne ricorda la posizione esatta o non ne valuta la pericolosità, può lo stesso avere diritto al risarcimento;
in breve, la conoscenza dei luoghi può incidere sulla responsabilità, ma non è l'unico elemento da valutare. La valutazione del caso concreto richiede l'analisi della natura dell'insidia, la sua rischiosità, le condizioni ambientali (luce, visibilità), la condotta della vittima e la diligenza dell'ente responsabile. Ciò premesso, nel caso di specie le fotografie prodotte dall'attrice e, soprattutto, le testimonianze assunte depongono a favore della tesi attorea, per la quale la visibilità del pericolo non deve valutarsi in astratto ma in concreto e con riferimento al momento e alla condizione dei luoghi. Il
primo Giudice, invece, ha dapprima riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi dell'insidia pagina 4 di 7 stradale – ossia l'anomalo dissesto del manto, l'allagamento, la presenza di fango, la scarsa visibilità
dovuta all'assenza di pubblica illuminazione, la ristrettezza della carreggiata e la mancanza di segnaletica – e poi rigettare la domanda attorea, fondando il proprio convincimento su mere presunzioni di colpa a carico della conducente, senza il necessario suffragio probatorio e senza motivare sugli elementi da cui avrebbe desunto tale valutazione. L'iter argomentativo adottato dal
Giudice di primo grado è stato, pertanto, viziato da lacune motivazionali e da un'errata valutazione del materiale probatorio, perché lo stesso non ha in alcun modo delimitato l'evento lesivo, considerando le specifiche e particolari condizioni atmosferiche. In tal modo, ha omesso una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, trascurando di esaminare profili di evidente pericolosità e insidia oggettiva della sede stradale: l'affermazione di una condotta imprudente e negligente da parte della conducente è
stata fondata su una mera presunzione, sprovvista di riscontri probatori né è stata suffragata da una perizia tecnica : anche se l'autovettura fosse incorsa in una buca di minore profondità l'evento si sarebbe lo stesso verificato, seppur con danni presumibilmente meno gravi e con esiti meno traumatici.
Al riguardo, l'attore ha dedotto che la buca era molto profonda e ricoperta d'acqua e tali caratteristiche hanno determinato lo sbandamento e lo slittamento del veicolo che, anche a causa della ridotta larghezza della carreggiata, è precipitato nel fossato adiacente, acquistando velocità nella caduta e impattando violentemente contro il muro in cemento presente. Il da parte sua, non ha CP_1
dimostrato che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza. Inoltre, è doveroso evidenziare come le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato – in modo univoco e coerente – le condizioni oggettive dei luoghi, il grave stato di dissesto, l'esistenza dell'insidia, le dimensioni della buca (profondità e larghezza), la totale non visibilità a causa dell'allagamento, l'assenza di segnaletica e di illuminazione pubblica oltre alla presenza in loco del veicolo attoreo danneggiato. Il pur Tes_1
non avendo assistito al sinistro, essendo intervenuto subito dopo che si era verificato, ha rilasciato dichiarazioni rilevanti, riferendo che l'evento occorso all'appellante, sugli stessi luoghi, è avvenuto pagina 5 di 7 anche per altri veicoli e ciò esclude, fra l'altro, l'esimente del caso fortuito non essendosi trattato di un episodio isolato.
Sul “quantum” la Corte di cassazione (ordinanza 17670 del 26.06.2024) ha stabilito che il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito. Nel caso in esame,
l'appellante nel primo giudizio ha limitato la richiesta ad € 5000,00 egli ha depositato un preventivo pari ad € 5949,94 e i testi hanno riconosciuto i danni così come descritti nel predetto documento e le foto allegate consentono di documentare visivamente l'entità del danno e di verificare la corrispondenza tra i danni e le voci indicate nel preventivo.
Le altre questioni devono essere assorbite
Le spese del primo grado di grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità
alla tabella n. 1 del D.M. 55/2014, con riferimento al valore dichiarato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 con riferimento al valore dichiarato, con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIFORMA
la sentenza n. 1527/2022 reg. sent. del Giudice di Pace di Cassino;
ON
il al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.000,00, Controparte_1
oltre interessi rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo grado Controparte_1
in favore di che si liquidano nella misura di € 1363,00 di cui € 98,00 per esborsi ed € Parte_1
1265,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato che si dichiara antistatario pagina 6 di 7 Condanna il , al pagamento delle spese del giudizio di questo Controparte_1
giudizio, in favore di che si liquidano nella misura di € 1.848,00 di cui € 147,00 per Parte_1
esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato che si dichiara antistatario.
Cassino,
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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