Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 marzo 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 marzo 2022 |
Commentari • 44
- 1. Compendio di Diritto degli Enti localihttps://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • 120
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 28/11/2024, n. 3946Provvedimento: Pubblicato il 28/11/2024 N. 03946/2024 REG.PROV.COLL. N. 01519/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2023, proposto da Comune di Solarino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- art. 6, comma 9, L.R. 12/2011·
- vizi motivazionali·
- art. 19 D.P.R. 327/2001·
- art. 26 L.R. 19/2020·
- giurisdizione amministrativa·
- principio lex posterior derogat priori·
- competenza regionale in urbanistica·
- variante urbanistica·
- opere pubbliche in variante·
- procedimento approvazione variante
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 9 della Costituzione , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;
- Art. 2. 1. All' articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »; b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ». Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' articolo 41 della Costituzione , come modificato dalla presente legge: «Art. 41. L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».
- Art. 3. 1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all' articolo 9 della Costituzione , come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. Note all'art. 3: Per il testo dell' articolo 9 della Costituzione , come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'articolo 1.