Art. 2.
Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969 , e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 .
Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969 , e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 .