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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5539/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Direzione Generale - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 E Servizi Alle Resistente_3 S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 100790001399300048 TARI 2016
- PIGNORAMENTO n. 100790001399300048 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5539/2024, depositato il 25/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento effettuato ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R 602/73, relativa ai tributi TARI e TARSU anni 2016 e
2017, nei confronti della società RTI– Concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di
Mascalucia, Studi e servizi alle imprese s.r.l. e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi citato in epigrafe, notificato in data
10.05.2024, relativo a TARI e TARSU anni 2016 e 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Inefficacia del pignoramento per impignorabilità delle pensioni al di sotto della soglia prevista;
2) Omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento e degli atti prodromici;
3) Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto di riscossione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non risulta costituito in giudizio.
La società Resistente_2 e Servizi alle Resistente_3 S.r.l., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 10/10/2024. Osserva preliminarmente la propria carenza di legittimazione processuale con riguardo alle contestazioni su vizi propri degli atti presupposti e prodromici all'atto di pignoramento impugnato, in quanto emessi e notificati dal Comune, unico soggetto responsabile della correttezza di tali atti. Controdeduce in merito ai presunti vizi di prescrizione e decadenza, nonché in merito all'asserita impignorabilità delle pensioni. Con riferimento al lamentato difetto di notifica, ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva. Richiede che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune di Mascalucia.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 26/01/2026, la resistente società Resistente_2 e Servizi alle Resistente_3 S.r.l., ribadisce quanto già dedotto ed eccepito nelle proprie controdeduzioni. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte della specifica eccezione da parte del ricorrente di omessa notifica degli atti prodromici presupposti all'atto impugnato, la parte convenuta regolarmente chiamata in causa, non ha ritenuto di dover chiamare in causa l'ente impositore ex art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 che dispone: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Il concessionario della riscossione, pur avendone facoltà, non ha chiamato in causa l'ente impositore. Si è limitato a produrre copia dell'avviso di sollecito con stampa di videate da computer (screenshot), e copia della comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento. Questi elementi costituiscono atti interni e non hanno valenza probatoria non essendo allegati i referti di notifica.
Sicché l'iscrizione risulta carente dei presupposti atti prodromici che parte resistente asserisce essere stati notificati.
L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la società Resistente_2 e Servizi alle Resistente_3 S.r.l., al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 300,00 (euro trecento/00), oltre al rimborso CUT, delle spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovuti a favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5539/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Direzione Generale - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 E Servizi Alle Resistente_3 S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 100790001399300048 TARI 2016
- PIGNORAMENTO n. 100790001399300048 TARSU/TIA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5539/2024, depositato il 25/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento effettuato ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R 602/73, relativa ai tributi TARI e TARSU anni 2016 e
2017, nei confronti della società RTI– Concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di
Mascalucia, Studi e servizi alle imprese s.r.l. e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi citato in epigrafe, notificato in data
10.05.2024, relativo a TARI e TARSU anni 2016 e 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Inefficacia del pignoramento per impignorabilità delle pensioni al di sotto della soglia prevista;
2) Omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento e degli atti prodromici;
3) Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto di riscossione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non risulta costituito in giudizio.
La società Resistente_2 e Servizi alle Resistente_3 S.r.l., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 10/10/2024. Osserva preliminarmente la propria carenza di legittimazione processuale con riguardo alle contestazioni su vizi propri degli atti presupposti e prodromici all'atto di pignoramento impugnato, in quanto emessi e notificati dal Comune, unico soggetto responsabile della correttezza di tali atti. Controdeduce in merito ai presunti vizi di prescrizione e decadenza, nonché in merito all'asserita impignorabilità delle pensioni. Con riferimento al lamentato difetto di notifica, ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva. Richiede che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune di Mascalucia.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 26/01/2026, la resistente società Resistente_2 e Servizi alle Resistente_3 S.r.l., ribadisce quanto già dedotto ed eccepito nelle proprie controdeduzioni. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte della specifica eccezione da parte del ricorrente di omessa notifica degli atti prodromici presupposti all'atto impugnato, la parte convenuta regolarmente chiamata in causa, non ha ritenuto di dover chiamare in causa l'ente impositore ex art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 che dispone: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Il concessionario della riscossione, pur avendone facoltà, non ha chiamato in causa l'ente impositore. Si è limitato a produrre copia dell'avviso di sollecito con stampa di videate da computer (screenshot), e copia della comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento. Questi elementi costituiscono atti interni e non hanno valenza probatoria non essendo allegati i referti di notifica.
Sicché l'iscrizione risulta carente dei presupposti atti prodromici che parte resistente asserisce essere stati notificati.
L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la società Resistente_2 e Servizi alle Resistente_3 S.r.l., al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 300,00 (euro trecento/00), oltre al rimborso CUT, delle spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovuti a favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.