Art. 3.
Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'art. 2, la concessione dell'indennizzo e' subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'art. 1.
Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'art. 2, la concessione dell'indennizzo e' subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'art. 1.