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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/08/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 9040/2023 r.g. pendente tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Parte_1 Parte_2
Casareale, giusta procura in atti;
- Attori- e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lospalluti, giusta procura Controparte_1 in atti;
- Convenuta-
OGGETTO: azione accertamento di detenzione sine titulo;
domanda riconvenzionale di accertamento di servitù per destinazione di padre di famiglia o per usucapione. CONCLUSIONI: come da note d trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies cpc del 9.7.2025, celebrata in forma cartolare.
Svolgimento del processo La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 premesso:
- di essere la prima usufruttuaria e il secondo nudo proprietario dell'unità abitativa posta al secondo piano dello stabile sito in Gravina in Puglia in p.zza Scacchi n. 48, “con annesso piccolo vano ammezzato sito tra il primo e il secondo piano con accesso dal pianerottolo della scala”, in forza di atto di donazione per notar del 24/03/2021, rep. nr. 71781; Persona_1
- che gli anzidetti beni immobili erano pervenuti alla con atto di Parte_1 divisione-donazione del 13/12/1978 (atto per notar rep. Persona_2
22034 e 3406) con il quale il genitore provvedeva alla divisione Persona_3 in favore dei figli , e di alcuni cespiti, tra cui rientrava il Pt_1 Per_4 Per_5 precitato fabbricato;
- che con l'anzidetto atto di donazione-divisione, la (deceduta in data Persona_6
29/12/2022) riceveva, tra l'altro, il terzo piano ed il quarto piano, nella titolarità
1 dei quali subentrava, per successione, il figlio (figlio dei Controparte_1 coniugi e , entrambi deceduti); Persona_6 Persona_7
- che, all'interno del predetto “piccolo vano ammezzato sito tra il primo e secondo piano con accesso dal pianerottolo della scala”, è allocato il contatore Enel posto a servizio dell'unità abitativa oggi in proprietà del Sig. Controparte_1
- che tale condizione era stata meramente tollerata da essi sitanti, avendo già nel 2004 la chiesto alla di rimuovere dallo stanzino Parte_1 Persona_6 situato tra il primo ed il secondo piano il contatore alla medesima riferibile, non avendo alcun diritto sulla res;
- che, pur essendosi la inizialmente attivata presso l'Enel per ottenere Persona_6 lo spostamento del contatore, non si era mai provveduto in tal senso, nonostante i successivi solleciti;
tutto quanto premesso, chiedevano di accertare e dichiarare:
1. che essi istanti sono nella esclusiva disponibilità, rispettivamente quali usufruttuaria e nudo proprietario, del “piccolo vano ammezzato sito tra il primo e il secondo piano con accesso dal pianerottolo della scala” all'interno del quale vi è (sine titulo) un contatore Enel posto a servizio di una unità immobiliare attualmente di proprietà del CP_1
[...]
2. di condannare il a rimuovere, a sue cure e spese, il predetto contatore Controparte_1
Enel, con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle relative alla fase di mediazione. Con comparsa di risposta depositata il 19.10.2023, si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando tutte le avverse deduzioni e richieste e assumendo che nella specie non vi era alcun atto di tolleranza delle controparti nel mantenimento del contatore nel vano ammezzato, essendosi al cospetto di una servitù alla quale mai il suo dante causa aveva rinunciato. Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse conclusioni e, in via riconvenzionale di:
1. accertare e dichiarare la sussistenza della servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia dell'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 pat.lla 188 sub 15, all'interno del vano ripostiglio posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi
è nudo proprietario e usufruttuaria, distinto Parte_2 Parte_1 in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 Particella 188 Subalterno 27; 2. in subordine, accertare e dichiarare la servitù per intervenuta usucapione dell'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 pat.lla 188 sub 15, all'interno del vano ripostiglio posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi è Parte_2 nudo proprietario e usufruttuaria, distinto in catasto fabbricati del Parte_1
2 Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 Particella 188 Subalterno 27, con condanna della controparte al pagamento di una somma per lite temeraria e delle spese di giudizio. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, era rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cpc ed assunta in decisione all'udienza cartolare del 9.7.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***** Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni controverse, deve in via preliminare essere vagliata la domanda riconvenzionale articolata dalla parte convenuta volta a fare accertare l'esistenza di una servitù in relazione all'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche a servizio del suo appartamento allocato al piano terzo dello stabile perché pregiudiziale rispetto alla domanda attorea di accertamento della disponibilità esclusiva del vano ammezzato con condanna della controparte alla rimozione del contatore oggetto di lite. Ciò posto, la domanda riconvenzionale articolata in via principale dal a mezzo CP_1 della quale si chiede accertarsi l'esistenza di una servitù per costituzione di padre di famiglia consistente nello stabile alloggiamento, nel vano ripostiglio posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi
è nudo proprietario e usufruttuaria, del contatore Parte_2 Parte_1
Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, è fondata per le ragioni di seguito indicate. L'art. 1031 c.c. prevede che le servitù possono essere costituite anche “per destinazione del padre di famiglia”. Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 1062 c.c., il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, quindi, l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro. Più precisamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "per la costituzione di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sono necessarie, al momento della separazione dei fondi, una situazione fra questi tale da denotare in maniera inequivoca ed obiettiva l'asservimento di uno di essi a favore dell'altro, nonchè la sussistenza di opere permanenti, predisposte dall'originario unico proprietario" (v. Cass. 16.10.2002, n. 14693). Ancora, "la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l'apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari" (v. Cass. 5.4.2016, n. 6592).
3 Alla luce della previsione di cui all'art. 1062 c.c., pertanto, i presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia si individuano nella circostanza che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
l'assenza di disposizioni relative alla servitù. Quanto all'apparenza delle opere, la Cassazione, nella sentenza nr. 14292/2017 ha ritenuto la sussistenza di tale presupposto, richiamando un orientamento consolidato, ed esprimendosi nel senso che “La giurisprudenza di questa Corte è solita affermare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., comma 1, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere “visibili dal fondo servente” non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza – costantemente affermata da questa Corte – del fatto che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997)”. Nel suo percorso argomentativo, la Corte ha chiarito che: “la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994/2004; Cass. n. 2225/1976). La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili – anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) – da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purchè il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista nè che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è, infine, necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996)”. Con specifico riferimento, poi, alla nozione di 'unico proprietario', non appare inutile evidenziare, a fronte delle difese svolte dalla parte attrice, che secondo il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, tale nozione non va intesa in senso restrittivo ma va riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione ( C. 7074/1995;
4 C. 6884/1991), dato che sia nell'uno che nell'altro caso ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto della subordinazione che dà poi luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù. Di conseguenza, quando a seguito della morte dell'unico proprietario di un fondo (si osserva all'uopo che il trasferimento della titolarità dei fondi ai fini della costituzione della servitù in parola può avvenire per effetto di qualsiasi fatto giuridico, e quindi a seguito di un atto di alienazione onerosa (compravendita) o di un trasferimento gratuito (donazione) o di un trasferimento mortis causa) siano subentrati nella contitolarità di esso i suoi eredi, la costituzione della servitù va riscontrata non in riferimento al tempo della successione ma al tempo della divisione del bene e cioè dell'atto con cui la proprietà del fondo viene acquistata da due soggetti distinti (C. 14714/2022; C. 7476/2001; C. 2930/1986; C. 1595/1986). Ebbene, nella specie, non è oggetto di contestazione in giudizio, il fatto che gli immobili di proprietà delle parti sono collocati nell'ambito del medesimo stabile, realizzato dai proprietari, coniugi e genitori dell'odierna attrice Persona_3 Controparte_2
e della dante causa dell'odierno convenuto i quali, nel Parte_1 Persona_6
1962, avviavano la costruzione, sul piano terra e primo già esistenti, degli ulteriori due piani (secondo e terzo), ivi compreso il vano ripostiglio, nel quale, sin dalla costruzione e sopraelevazione, vennero inseriti tutti i contatori nonché le condutture elettriche che dagli stessi si diramano all'interno dell'edificio; tanto risulta confermato dalla stessa parte attrice in sede di prima memoria integrativa. Lo stato dei luoghi indicato è, peraltro, suffragato dalle fatture Enel in atti (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione) da cui si evince l'attivazione del servizio qui in discussione a nome di nel 1970. Persona_3
La stessa parte attrice, nella ricostruzione degli accadimenti, afferma inoltre di aver esclusivamente tollerato tale situazione chiedendo la rimozione del contatore già nel 2004, successivamente al decesso del padre Persona_3
La presenza del contatore Enel costituisce, poi, inequivocabilmente opera visibile;
quanto alle condutture elettriche, queste, pur se collocate verosimilmente 'sottotraccia', costituiscono anche esse, senz'altro, un'opera oggettivamente visibile, sia pure occasionalmente. Orbene, il fatto che le opere siano oggettivamente visibili dal proprietario del fondo servente, rivela, in maniera inequivocabile, per struttura e consistenza l'onere che grava sull'appartamento servente, a vantaggio dell'altro. Anche la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione, ordinanza nr. 25493 del 24 settembre 2024) ha confermato che “Le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro
5 struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493). Nella richiamata pronuncia, la Corte ha ulteriormente precisato che il requisito dell'apparenza, come sopra delineato, “(…) mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493). Pertanto, essendo provato che le predette opere sono state realizzate dagli originari proprietari (i coniugi ) dello stabile, e sono state dallo stesso allocate nel Parte_3 bene per cui è causa, ricorre l'ipotesi di costituzione della servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sorta nel momento in cui gli eredi (e donatari) degli originari proprietari hanno proceduto alla divisione della res. In una fattispecie del tutto simile si è espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando che 'Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione» (Sez. 2, Ord. n. 12113 del 2018). Deve ribadirsi, infatti, che l'acquisto per destinazione del padre di famiglia ha luogo se due fondi, attualmente divisi, siano stati posseduti dallo stesso proprietario che ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062 c.c.). Dalla semplice lettura della norma codicistica emerge come non sia affatto necessario che chi lascia la situazione sia la stessa persona che l'ha posta in essere, potendo essere invece persone diverse. Pertanto, se il proprietario di due fondi, che ha posto in essere la situazione in uno rispetto all'altro, li lascia contemporaneamente per quote indivise agli eredi, la servitù non sorge, così come non era sorta presso il dante causa, ma ciò ovviamente non esclude che la servitù possa sorgere successivamente, in concomitanza con la divisione, se gli eredi, lasciata inalterata la situazione, si attribuiscono reciprocamente la separata proprietà dei due fondi. In contrasto con tali principi la Corte d'Appello ha ritenuto che la veduta per destinazione del padre di famiglia, essendo incompatibile con la situazione di fatto e di diritto rappresentata circa la comune proprietà del bene quale lascito ereditario di un fondo per quote indivise precludesse, per ciò solo, la costituzione della servitù, senza tener conto che al tempo della divisione esisteva ancora lo stato di asservimento posto in essere dall'originario proprietario' (cfr. in termini Cass. 14714/2022; cfr. altresì Cass. 12113/2018: 'Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare
6 la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione.'). Tanto è avvenuto nella specie atteso che gli eredi, a seguito del decesso della , CP_2 hanno proceduto unitamente al padre , con l'atto di divisione-donazione Persona_3 del 13.12.1978, alla divisione dello stabile in porzioni distinte, assoggettando una di tali porzioni all'altra: tale costituzione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, accogliersi la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in via principale di accertamento della servitù in epigrafe indicata per destinazione del buon padre di famiglia. Va conseguentemente respinta la domanda attorea di rimozione del contatore e dichiarata assorbita la domanda subordinata di parte convenuta volta ad accertare l'esistenza della menzionata servitù in forza di acquisto per usucapione. Va respinta, in ultimo, la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 commi 1 e/o 3 cpc. L'affermazione di responsabilità processuale aggravata esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo tuttavia sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. 9912/2018), presupposti che non si ravvisano nella specie, a nulla rilevando a tal fine le diverse e precedenti azioni pendenti tra le parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, secondo i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminato di non rilevante complessità (scaglione da €26.000,00 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta, devono porsi a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla parte convenuta e, per l'effetto, accertata e dichiara l'esistenza della servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia dell'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 pat.lla 188 sub 15, all'interno del vano ripostiglio
7 posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi è nudo proprietario e Parte_2 Parte_1 usufruttuaria, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 Particella 188 Subalterno 27;
- rigetta le domande attoree;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata in via gradata dal convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta;
- ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in €44,95 per esborsi documentati e in €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge. Bari, 7.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
8
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 9040/2023 r.g. pendente tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Parte_1 Parte_2
Casareale, giusta procura in atti;
- Attori- e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lospalluti, giusta procura Controparte_1 in atti;
- Convenuta-
OGGETTO: azione accertamento di detenzione sine titulo;
domanda riconvenzionale di accertamento di servitù per destinazione di padre di famiglia o per usucapione. CONCLUSIONI: come da note d trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies cpc del 9.7.2025, celebrata in forma cartolare.
Svolgimento del processo La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 premesso:
- di essere la prima usufruttuaria e il secondo nudo proprietario dell'unità abitativa posta al secondo piano dello stabile sito in Gravina in Puglia in p.zza Scacchi n. 48, “con annesso piccolo vano ammezzato sito tra il primo e il secondo piano con accesso dal pianerottolo della scala”, in forza di atto di donazione per notar del 24/03/2021, rep. nr. 71781; Persona_1
- che gli anzidetti beni immobili erano pervenuti alla con atto di Parte_1 divisione-donazione del 13/12/1978 (atto per notar rep. Persona_2
22034 e 3406) con il quale il genitore provvedeva alla divisione Persona_3 in favore dei figli , e di alcuni cespiti, tra cui rientrava il Pt_1 Per_4 Per_5 precitato fabbricato;
- che con l'anzidetto atto di donazione-divisione, la (deceduta in data Persona_6
29/12/2022) riceveva, tra l'altro, il terzo piano ed il quarto piano, nella titolarità
1 dei quali subentrava, per successione, il figlio (figlio dei Controparte_1 coniugi e , entrambi deceduti); Persona_6 Persona_7
- che, all'interno del predetto “piccolo vano ammezzato sito tra il primo e secondo piano con accesso dal pianerottolo della scala”, è allocato il contatore Enel posto a servizio dell'unità abitativa oggi in proprietà del Sig. Controparte_1
- che tale condizione era stata meramente tollerata da essi sitanti, avendo già nel 2004 la chiesto alla di rimuovere dallo stanzino Parte_1 Persona_6 situato tra il primo ed il secondo piano il contatore alla medesima riferibile, non avendo alcun diritto sulla res;
- che, pur essendosi la inizialmente attivata presso l'Enel per ottenere Persona_6 lo spostamento del contatore, non si era mai provveduto in tal senso, nonostante i successivi solleciti;
tutto quanto premesso, chiedevano di accertare e dichiarare:
1. che essi istanti sono nella esclusiva disponibilità, rispettivamente quali usufruttuaria e nudo proprietario, del “piccolo vano ammezzato sito tra il primo e il secondo piano con accesso dal pianerottolo della scala” all'interno del quale vi è (sine titulo) un contatore Enel posto a servizio di una unità immobiliare attualmente di proprietà del CP_1
[...]
2. di condannare il a rimuovere, a sue cure e spese, il predetto contatore Controparte_1
Enel, con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle relative alla fase di mediazione. Con comparsa di risposta depositata il 19.10.2023, si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando tutte le avverse deduzioni e richieste e assumendo che nella specie non vi era alcun atto di tolleranza delle controparti nel mantenimento del contatore nel vano ammezzato, essendosi al cospetto di una servitù alla quale mai il suo dante causa aveva rinunciato. Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse conclusioni e, in via riconvenzionale di:
1. accertare e dichiarare la sussistenza della servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia dell'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 pat.lla 188 sub 15, all'interno del vano ripostiglio posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi
è nudo proprietario e usufruttuaria, distinto Parte_2 Parte_1 in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 Particella 188 Subalterno 27; 2. in subordine, accertare e dichiarare la servitù per intervenuta usucapione dell'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 pat.lla 188 sub 15, all'interno del vano ripostiglio posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi è Parte_2 nudo proprietario e usufruttuaria, distinto in catasto fabbricati del Parte_1
2 Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 Particella 188 Subalterno 27, con condanna della controparte al pagamento di una somma per lite temeraria e delle spese di giudizio. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, era rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cpc ed assunta in decisione all'udienza cartolare del 9.7.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***** Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni controverse, deve in via preliminare essere vagliata la domanda riconvenzionale articolata dalla parte convenuta volta a fare accertare l'esistenza di una servitù in relazione all'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche a servizio del suo appartamento allocato al piano terzo dello stabile perché pregiudiziale rispetto alla domanda attorea di accertamento della disponibilità esclusiva del vano ammezzato con condanna della controparte alla rimozione del contatore oggetto di lite. Ciò posto, la domanda riconvenzionale articolata in via principale dal a mezzo CP_1 della quale si chiede accertarsi l'esistenza di una servitù per costituzione di padre di famiglia consistente nello stabile alloggiamento, nel vano ripostiglio posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi
è nudo proprietario e usufruttuaria, del contatore Parte_2 Parte_1
Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, è fondata per le ragioni di seguito indicate. L'art. 1031 c.c. prevede che le servitù possono essere costituite anche “per destinazione del padre di famiglia”. Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 1062 c.c., il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, quindi, l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro. Più precisamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "per la costituzione di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sono necessarie, al momento della separazione dei fondi, una situazione fra questi tale da denotare in maniera inequivoca ed obiettiva l'asservimento di uno di essi a favore dell'altro, nonchè la sussistenza di opere permanenti, predisposte dall'originario unico proprietario" (v. Cass. 16.10.2002, n. 14693). Ancora, "la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l'apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari" (v. Cass. 5.4.2016, n. 6592).
3 Alla luce della previsione di cui all'art. 1062 c.c., pertanto, i presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia si individuano nella circostanza che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
l'assenza di disposizioni relative alla servitù. Quanto all'apparenza delle opere, la Cassazione, nella sentenza nr. 14292/2017 ha ritenuto la sussistenza di tale presupposto, richiamando un orientamento consolidato, ed esprimendosi nel senso che “La giurisprudenza di questa Corte è solita affermare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., comma 1, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere “visibili dal fondo servente” non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza – costantemente affermata da questa Corte – del fatto che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997)”. Nel suo percorso argomentativo, la Corte ha chiarito che: “la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994/2004; Cass. n. 2225/1976). La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili – anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) – da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purchè il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista nè che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è, infine, necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996)”. Con specifico riferimento, poi, alla nozione di 'unico proprietario', non appare inutile evidenziare, a fronte delle difese svolte dalla parte attrice, che secondo il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, tale nozione non va intesa in senso restrittivo ma va riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione ( C. 7074/1995;
4 C. 6884/1991), dato che sia nell'uno che nell'altro caso ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto della subordinazione che dà poi luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù. Di conseguenza, quando a seguito della morte dell'unico proprietario di un fondo (si osserva all'uopo che il trasferimento della titolarità dei fondi ai fini della costituzione della servitù in parola può avvenire per effetto di qualsiasi fatto giuridico, e quindi a seguito di un atto di alienazione onerosa (compravendita) o di un trasferimento gratuito (donazione) o di un trasferimento mortis causa) siano subentrati nella contitolarità di esso i suoi eredi, la costituzione della servitù va riscontrata non in riferimento al tempo della successione ma al tempo della divisione del bene e cioè dell'atto con cui la proprietà del fondo viene acquistata da due soggetti distinti (C. 14714/2022; C. 7476/2001; C. 2930/1986; C. 1595/1986). Ebbene, nella specie, non è oggetto di contestazione in giudizio, il fatto che gli immobili di proprietà delle parti sono collocati nell'ambito del medesimo stabile, realizzato dai proprietari, coniugi e genitori dell'odierna attrice Persona_3 Controparte_2
e della dante causa dell'odierno convenuto i quali, nel Parte_1 Persona_6
1962, avviavano la costruzione, sul piano terra e primo già esistenti, degli ulteriori due piani (secondo e terzo), ivi compreso il vano ripostiglio, nel quale, sin dalla costruzione e sopraelevazione, vennero inseriti tutti i contatori nonché le condutture elettriche che dagli stessi si diramano all'interno dell'edificio; tanto risulta confermato dalla stessa parte attrice in sede di prima memoria integrativa. Lo stato dei luoghi indicato è, peraltro, suffragato dalle fatture Enel in atti (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione) da cui si evince l'attivazione del servizio qui in discussione a nome di nel 1970. Persona_3
La stessa parte attrice, nella ricostruzione degli accadimenti, afferma inoltre di aver esclusivamente tollerato tale situazione chiedendo la rimozione del contatore già nel 2004, successivamente al decesso del padre Persona_3
La presenza del contatore Enel costituisce, poi, inequivocabilmente opera visibile;
quanto alle condutture elettriche, queste, pur se collocate verosimilmente 'sottotraccia', costituiscono anche esse, senz'altro, un'opera oggettivamente visibile, sia pure occasionalmente. Orbene, il fatto che le opere siano oggettivamente visibili dal proprietario del fondo servente, rivela, in maniera inequivocabile, per struttura e consistenza l'onere che grava sull'appartamento servente, a vantaggio dell'altro. Anche la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione, ordinanza nr. 25493 del 24 settembre 2024) ha confermato che “Le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro
5 struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493). Nella richiamata pronuncia, la Corte ha ulteriormente precisato che il requisito dell'apparenza, come sopra delineato, “(…) mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, nr. 25493). Pertanto, essendo provato che le predette opere sono state realizzate dagli originari proprietari (i coniugi ) dello stabile, e sono state dallo stesso allocate nel Parte_3 bene per cui è causa, ricorre l'ipotesi di costituzione della servitù per destinazione del buon padre di famiglia, sorta nel momento in cui gli eredi (e donatari) degli originari proprietari hanno proceduto alla divisione della res. In una fattispecie del tutto simile si è espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando che 'Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione» (Sez. 2, Ord. n. 12113 del 2018). Deve ribadirsi, infatti, che l'acquisto per destinazione del padre di famiglia ha luogo se due fondi, attualmente divisi, siano stati posseduti dallo stesso proprietario che ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062 c.c.). Dalla semplice lettura della norma codicistica emerge come non sia affatto necessario che chi lascia la situazione sia la stessa persona che l'ha posta in essere, potendo essere invece persone diverse. Pertanto, se il proprietario di due fondi, che ha posto in essere la situazione in uno rispetto all'altro, li lascia contemporaneamente per quote indivise agli eredi, la servitù non sorge, così come non era sorta presso il dante causa, ma ciò ovviamente non esclude che la servitù possa sorgere successivamente, in concomitanza con la divisione, se gli eredi, lasciata inalterata la situazione, si attribuiscono reciprocamente la separata proprietà dei due fondi. In contrasto con tali principi la Corte d'Appello ha ritenuto che la veduta per destinazione del padre di famiglia, essendo incompatibile con la situazione di fatto e di diritto rappresentata circa la comune proprietà del bene quale lascito ereditario di un fondo per quote indivise precludesse, per ciò solo, la costituzione della servitù, senza tener conto che al tempo della divisione esisteva ancora lo stato di asservimento posto in essere dall'originario proprietario' (cfr. in termini Cass. 14714/2022; cfr. altresì Cass. 12113/2018: 'Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare
6 la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione.'). Tanto è avvenuto nella specie atteso che gli eredi, a seguito del decesso della , CP_2 hanno proceduto unitamente al padre , con l'atto di divisione-donazione Persona_3 del 13.12.1978, alla divisione dello stabile in porzioni distinte, assoggettando una di tali porzioni all'altra: tale costituzione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, accogliersi la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in via principale di accertamento della servitù in epigrafe indicata per destinazione del buon padre di famiglia. Va conseguentemente respinta la domanda attorea di rimozione del contatore e dichiarata assorbita la domanda subordinata di parte convenuta volta ad accertare l'esistenza della menzionata servitù in forza di acquisto per usucapione. Va respinta, in ultimo, la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 commi 1 e/o 3 cpc. L'affermazione di responsabilità processuale aggravata esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo tuttavia sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. 9912/2018), presupposti che non si ravvisano nella specie, a nulla rilevando a tal fine le diverse e precedenti azioni pendenti tra le parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, secondo i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore indeterminato di non rilevante complessità (scaglione da €26.000,00 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta, devono porsi a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla parte convenuta e, per l'effetto, accertata e dichiara l'esistenza della servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia dell'alloggiamento del contatore Enel e delle condutture elettriche che da esso si diramano a servizio del piano terzo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 pat.lla 188 sub 15, all'interno del vano ripostiglio
7 posto al piano ammezzato tra il primo ed il secondo dello stabile di Piazza Scacchi n. 48, di cui oggi è nudo proprietario e Parte_2 Parte_1 usufruttuaria, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 103 Particella 188 Subalterno 27;
- rigetta le domande attoree;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata in via gradata dal convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta;
- ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in €44,95 per esborsi documentati e in €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge. Bari, 7.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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