Ordinanza collegiale 16 settembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 26/01/2026, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sandoz Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.), Cofardis S.p.A., Co.Farm. Distribuzione S.R.L, D.M. Barone S.p.A., Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa, Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A., Q Farma S.r.l., V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federfarma Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento, previa sospensiva
- del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente clausola: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”;
- degli esiti delle due procedure di riclassificazione di medicinale equivalente e segnatamente a base di AB (nome commerciale PI Sandoz) e di amoxicilina e acido clavulanico (nome commerciale Yivenqosh) di titolarità della ricorrente (doc. 2) nella parte in cui, in applicazione dell'impugnato Comunicato AIFA, viene riportata all'art. 1 la sopra menzionata clausola avente l'effetto di ridurre dello 0,65% l'attuale quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti per riversarla in favore dei grossisti;
- nonché ogni altro atto, non conosciuto, comunque connesso o consequenziale a quelli qui specificamente impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero della Salute e di A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.) e di Cofardis S.p.A. e di Co.Farm. Distribuzione S.R.L e di D.M. Barone S.p.A. e di Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa e di Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A. e di Q Farma S.r.l. e di V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa CL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che, con atto notificato il 12 gennaio 2026 e depositato il successivo 9 gennaio, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
- che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
- che, tuttavia, non è stato osservato, per la notifica della rinuncia, il termine di cui all’art. 84, comma 3, cpa, ai sensi del quale “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”;
- che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cpa, “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate stante la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CR GO, Presidente
CL LA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LA | AR CR GO |
IL SEGRETARIO