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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17.11.2025, alle ore 11:54 compaiono i procuratori della parte ricorrente Avv. BONDIELLI Ilaria e Avv. OL Monica per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI Ilaria per la parte resistente. È altresì presente il Funzionario UPP dr.ssa Persona_1
IL GIUDICE I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.58. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito di discussione orale svoltasi all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 802/2023 promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti Ilaria BONDIELLI e Monica Parte_1
OL
C o n t r o con il patrocinio dell'Avv. Ilaria RAFFANTI CP_1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 1.12.2023, si rivolgeva al Giudice del Parte_1 lavoro rappresentando di essere stata destinataria di un provvedimento di revoca del beneficio, precedentemente accordato, del reddito di cittadinanza n. 4680649, percepito da agosto 2021 a agosto 2022, per un importo pari a €.12.079,11.
La ricorrente evidenziava di avere reso dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare veritiera in quanto padre di una delle figlie Persona_2 della ricorrente, non componeva il relativo nucleo familiare, in quanto, all'atto della presentazione della domanda, lo stesso era stato allontanato, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente. Produceva all'uopo documentazione, insistendo per la dichiarazione di illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza erogato, argomentando circa la sussistenza dei presupposti per la concessione.
Così concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, CP_ a) preliminarmente disporre la sospensione del provvedimento del 17 Ottobre 2023 con il quale l'Istituto CP_ richiede entro il 2.12.2023 la restituzione della somma di €.12.079,11 per il pagamento di somme che l ritiene non dovute per il RDC relativo al periodo Agosto 2021-Agosto2022;
b) nel merito, accertare e dichiarare che il nucleo familiare della signora è composto esclusivamente dalla Pt_1 stessa e dalle figlie e e che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo di Persona_3 Persona_4
Agosto 2021-Agosto 2022 a titolo di Reddito di Cittadinanza è stato legittimamente percepito per tutte le motivazioni dichiarate in premessa e pertanto nulla è dovuto dalla ricorrente all Controparte_2
;
[...] CP_ c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento datato 17 Ottobre
2023 e di quelli inviati antecedentemente in relazione alla richiesta di revoca del Reddito di Cittadinanza, con i quali l'Istituto richiede la restituzione della somma di €.12.079,11 per il pagamento di somme relative al RDC per il periodo Agosto 2021-Agosto 2022;
d) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all , a Controparte_3 titolo di restituzione somme relative al Reddito di Cittadinanza percepito e conseguentemente e) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di €.12.079,11 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza dall'Agosto 2021 all'Agosto 2022;
f) Condannare l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a revocare il provvedimento di cui si chiede l'annullamento e/o nullità.
g) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare che, diversamente da quanto argomentato CP_1 in ricorso, le ragioni della revoca risiedevano nella irregolare dichiarazione della
2 composizione del nucleo familiare, all'atto della presentazione della DSU riguardo non alla presenza del convivente ma all'assenza della figlia maggiore che, da verifiche effettuate, non era risultata componente del nucleo familiare all'atto della presentazione dell'istanza per la concessione del reddito di cittadinanza.
Produceva la documentazione a supporto e così concludeva: Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, reietta e disattesa, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale decisione in materia di spese.
Il Giudice del lavoro fissava udienza al 5.2.2024 in cui la parte ricorrente chiedeva -e otteneva- di essere autorizzata alla produzione del modello 730 relativo ai redditi 2019,
2020, 2021 e veniva disposta la audizione del Funzionario istruttore del CP_1 provvedimento di revoca e di figlia maggiore della ricorrente. Da Persona_3 ultimo veniva fissata udienza di discussione al 17.11.2025 con assegnazione di termine per eventuali note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento.
L' risulta aver revocato, con il provvedimento datato 17.10.2023 (cfr. doc. 1 allegato CP_1 al ricorso), il beneficio -precedentemente concesso alla ricorrente- del RDC, beneficio istituito dalla legge 4/2019 di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale letteralmente (cfr. provvedimento di revoca allegato da parte ricorrente) per
“accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
L'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), disciplina la materia che qui ci interessa stabilendo che il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di precisi requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali ivi elencati e da intendersi richiamati.
Dalla documentazione allegata al ricorso si deduce che la ricorrente ha presentato domanda (cfr. all. 1 memoria di parte resistente) in data 2.3.2021- dichiarando che il proprio nucleo familiare era composto, oltre che da sé medesima, dalle figlie e Persona_4 Persona_3
3 tuttavia, contesta tale composizione producendo schede (cfr. all. 3 e 5), CP_1 rispettivamente afferente la situazione familiare del marzo 2021 e del settembre 2021 che dimostrerebbero che, al momento della dichiarazione sostitutiva, il nucleo familiare non comprendeva per non risultare la stessa residente in [...], Largo Persona_3
Matteotti 6.
Il funzionario nel corso dell'udienza ha spiegato che il RDC è CP_1 Parte_2 stato revocato in ragione della falsa dichiarazione circa la composizione del nucleo familiare che, alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (2.3.2021) non è risultato -come dichiarato- essere composto da tre persone ma -a seguito degli accertamenti successivamente eseguiti-, composto solo da due persone e precisamente dalla ricorrente e dalla figlia minore: “preciso che la figlia maggiore è risultata residente dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente solo dal 16.9.2021 mentre è stata dichiarata residente fin da marzo 2021”.
La ricorrente ha allegato, con produzione telematica del 5.2.2024, i modelli 730 relativi a redditi 2019, 2020 e 2021 ove, per tutte le annualità considerate, compare sempre, tra i familiari a carico, nella percentuale del 100%, Persona_3
Tuttavia, secondo il Funzionario i dati non necessariamente coincidono e CP_1 precisamente essere fiscalmente a carico non dimostra la residenza né l'appartenenza al medesimo nucleo familiare indicando solo, ove fiscalmente a carico, che non sono prodotti redditi autonomi e/o comunque non vi sono redditi autonomi (peraltro, come dichiarato dalla la medesima era studente universitario). Persona_3
V'è di più.
Al ricorso sono allegati più certificati di residenza del Comune di Massa che invece attestano la presenza nel nucleo della figlia maggiore. Tuttavia, nessuno di essi, a ben vedere, afferisce al periodo oggetto di causa. Il primo infatti è datato 7.9.2018, 29.8.2019,
3.12.2021 e 22.8.2022: dunque da essi nulla si può dimostrare con riguardo al 2.3.2021, data della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte della ricorrente.
Sulla base di tali presupposti l'Ente erogatore insiste perché sia dichiarata la legittimità del provvedimento di revoca notificato alla ricorrente.
Ciò premesso in fatto, occorre osservare quanto segue.
4 L'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 precisa che il
“nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
E il successivo comma 5 precisa: “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori”.
La stessa sentita da questo giudice nell'udienza del 27.6.2024, Persona_3 ha dichiarato “non sono sposata, non lo sono mai stata e non ho figli”
Dunque, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del DPCM, deve ritenersi che la dichiarazione sostituzione resa dalla ricorrente con riguardo alla composizione del nucleo familiare non sia inveritiera, risultando che pur non residente in Persona_3 quel momento in Massa, appartenesse al nucleo familiare della ricorrente, come definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dunque la ricorrente non abbia reso alcuna falsa dichiarazione, da costituire titolo, ai sensi dell'art. 7 del D.l. 4/2019 per la revoca del beneficio.
E ciò indipendentemente dal requisito della residenza, stante la definizione di nucleo familiare operata direttamente dal DPCM 159/2019 -peraltro richiamato anche da CP_1 nella lettera di revoca del RDC-.
Non trovando conseguentemente applicazione, diversamente da quanto sostenuto da il disposto di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 4/2019 secondo cui: “fermo quanto CP_1 previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
V'è di più: ha dichiarato in udienza, rispondendo alle domande di Persona_3 questo giudice: “io lavoro attualmente presso il Palazzo Ducale di Genova e precisamente lavoro all'interno dell'Workshop con un contratto a chiamata……l'inizio del contratto a chiamata è dicembre
2023” così confermando così che, pur vivendo a Genova dal 2018, ha continuato a far parte del nucleo familiare della propria madre, ricorrente, certamente per tutto l'anno
5 2021 risultando fiscalmente a carico della stessa, al 100%, come da modello 730 depositato.
Conclusivamente, dunque, deve essere affermato che il ricorrente non ha reso dichiarazione non veritiera e dunque non sussistono i presupposti per la revoca del beneficio.
Quanto alle spese di lite si ritiene che esse debbano essere compensate tra le parti, atteso che la normativa che regola l'accesso al beneficio e la sua revoca, è oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe,
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara spettante alla parte ricorrente il reddito di cittadinanza già percepito per il periodo da agosto 2021 a agosto 2022;
2. dichiara non dovuta pertanto la restituzione dell'indebito comunicato con nota del
17.10.2023;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 17 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
6
IL GIUDICE I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.58. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito di discussione orale svoltasi all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 802/2023 promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti Ilaria BONDIELLI e Monica Parte_1
OL
C o n t r o con il patrocinio dell'Avv. Ilaria RAFFANTI CP_1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 1.12.2023, si rivolgeva al Giudice del Parte_1 lavoro rappresentando di essere stata destinataria di un provvedimento di revoca del beneficio, precedentemente accordato, del reddito di cittadinanza n. 4680649, percepito da agosto 2021 a agosto 2022, per un importo pari a €.12.079,11.
La ricorrente evidenziava di avere reso dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare veritiera in quanto padre di una delle figlie Persona_2 della ricorrente, non componeva il relativo nucleo familiare, in quanto, all'atto della presentazione della domanda, lo stesso era stato allontanato, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente. Produceva all'uopo documentazione, insistendo per la dichiarazione di illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza erogato, argomentando circa la sussistenza dei presupposti per la concessione.
Così concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, CP_ a) preliminarmente disporre la sospensione del provvedimento del 17 Ottobre 2023 con il quale l'Istituto CP_ richiede entro il 2.12.2023 la restituzione della somma di €.12.079,11 per il pagamento di somme che l ritiene non dovute per il RDC relativo al periodo Agosto 2021-Agosto2022;
b) nel merito, accertare e dichiarare che il nucleo familiare della signora è composto esclusivamente dalla Pt_1 stessa e dalle figlie e e che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo di Persona_3 Persona_4
Agosto 2021-Agosto 2022 a titolo di Reddito di Cittadinanza è stato legittimamente percepito per tutte le motivazioni dichiarate in premessa e pertanto nulla è dovuto dalla ricorrente all Controparte_2
;
[...] CP_ c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento datato 17 Ottobre
2023 e di quelli inviati antecedentemente in relazione alla richiesta di revoca del Reddito di Cittadinanza, con i quali l'Istituto richiede la restituzione della somma di €.12.079,11 per il pagamento di somme relative al RDC per il periodo Agosto 2021-Agosto 2022;
d) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all , a Controparte_3 titolo di restituzione somme relative al Reddito di Cittadinanza percepito e conseguentemente e) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di €.12.079,11 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza dall'Agosto 2021 all'Agosto 2022;
f) Condannare l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a revocare il provvedimento di cui si chiede l'annullamento e/o nullità.
g) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare che, diversamente da quanto argomentato CP_1 in ricorso, le ragioni della revoca risiedevano nella irregolare dichiarazione della
2 composizione del nucleo familiare, all'atto della presentazione della DSU riguardo non alla presenza del convivente ma all'assenza della figlia maggiore che, da verifiche effettuate, non era risultata componente del nucleo familiare all'atto della presentazione dell'istanza per la concessione del reddito di cittadinanza.
Produceva la documentazione a supporto e così concludeva: Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, reietta e disattesa, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto con ogni consequenziale decisione in materia di spese.
Il Giudice del lavoro fissava udienza al 5.2.2024 in cui la parte ricorrente chiedeva -e otteneva- di essere autorizzata alla produzione del modello 730 relativo ai redditi 2019,
2020, 2021 e veniva disposta la audizione del Funzionario istruttore del CP_1 provvedimento di revoca e di figlia maggiore della ricorrente. Da Persona_3 ultimo veniva fissata udienza di discussione al 17.11.2025 con assegnazione di termine per eventuali note conclusive.
Il ricorso merita accoglimento.
L' risulta aver revocato, con il provvedimento datato 17.10.2023 (cfr. doc. 1 allegato CP_1 al ricorso), il beneficio -precedentemente concesso alla ricorrente- del RDC, beneficio istituito dalla legge 4/2019 di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale letteralmente (cfr. provvedimento di revoca allegato da parte ricorrente) per
“accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
L'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), disciplina la materia che qui ci interessa stabilendo che il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di precisi requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali ivi elencati e da intendersi richiamati.
Dalla documentazione allegata al ricorso si deduce che la ricorrente ha presentato domanda (cfr. all. 1 memoria di parte resistente) in data 2.3.2021- dichiarando che il proprio nucleo familiare era composto, oltre che da sé medesima, dalle figlie e Persona_4 Persona_3
3 tuttavia, contesta tale composizione producendo schede (cfr. all. 3 e 5), CP_1 rispettivamente afferente la situazione familiare del marzo 2021 e del settembre 2021 che dimostrerebbero che, al momento della dichiarazione sostitutiva, il nucleo familiare non comprendeva per non risultare la stessa residente in [...], Largo Persona_3
Matteotti 6.
Il funzionario nel corso dell'udienza ha spiegato che il RDC è CP_1 Parte_2 stato revocato in ragione della falsa dichiarazione circa la composizione del nucleo familiare che, alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (2.3.2021) non è risultato -come dichiarato- essere composto da tre persone ma -a seguito degli accertamenti successivamente eseguiti-, composto solo da due persone e precisamente dalla ricorrente e dalla figlia minore: “preciso che la figlia maggiore è risultata residente dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente solo dal 16.9.2021 mentre è stata dichiarata residente fin da marzo 2021”.
La ricorrente ha allegato, con produzione telematica del 5.2.2024, i modelli 730 relativi a redditi 2019, 2020 e 2021 ove, per tutte le annualità considerate, compare sempre, tra i familiari a carico, nella percentuale del 100%, Persona_3
Tuttavia, secondo il Funzionario i dati non necessariamente coincidono e CP_1 precisamente essere fiscalmente a carico non dimostra la residenza né l'appartenenza al medesimo nucleo familiare indicando solo, ove fiscalmente a carico, che non sono prodotti redditi autonomi e/o comunque non vi sono redditi autonomi (peraltro, come dichiarato dalla la medesima era studente universitario). Persona_3
V'è di più.
Al ricorso sono allegati più certificati di residenza del Comune di Massa che invece attestano la presenza nel nucleo della figlia maggiore. Tuttavia, nessuno di essi, a ben vedere, afferisce al periodo oggetto di causa. Il primo infatti è datato 7.9.2018, 29.8.2019,
3.12.2021 e 22.8.2022: dunque da essi nulla si può dimostrare con riguardo al 2.3.2021, data della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte della ricorrente.
Sulla base di tali presupposti l'Ente erogatore insiste perché sia dichiarata la legittimità del provvedimento di revoca notificato alla ricorrente.
Ciò premesso in fatto, occorre osservare quanto segue.
4 L'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 precisa che il
“nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
E il successivo comma 5 precisa: “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori”.
La stessa sentita da questo giudice nell'udienza del 27.6.2024, Persona_3 ha dichiarato “non sono sposata, non lo sono mai stata e non ho figli”
Dunque, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del DPCM, deve ritenersi che la dichiarazione sostituzione resa dalla ricorrente con riguardo alla composizione del nucleo familiare non sia inveritiera, risultando che pur non residente in Persona_3 quel momento in Massa, appartenesse al nucleo familiare della ricorrente, come definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dunque la ricorrente non abbia reso alcuna falsa dichiarazione, da costituire titolo, ai sensi dell'art. 7 del D.l. 4/2019 per la revoca del beneficio.
E ciò indipendentemente dal requisito della residenza, stante la definizione di nucleo familiare operata direttamente dal DPCM 159/2019 -peraltro richiamato anche da CP_1 nella lettera di revoca del RDC-.
Non trovando conseguentemente applicazione, diversamente da quanto sostenuto da il disposto di cui all'art. 7 comma 4 del D.L. 4/2019 secondo cui: “fermo quanto CP_1 previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
V'è di più: ha dichiarato in udienza, rispondendo alle domande di Persona_3 questo giudice: “io lavoro attualmente presso il Palazzo Ducale di Genova e precisamente lavoro all'interno dell'Workshop con un contratto a chiamata……l'inizio del contratto a chiamata è dicembre
2023” così confermando così che, pur vivendo a Genova dal 2018, ha continuato a far parte del nucleo familiare della propria madre, ricorrente, certamente per tutto l'anno
5 2021 risultando fiscalmente a carico della stessa, al 100%, come da modello 730 depositato.
Conclusivamente, dunque, deve essere affermato che il ricorrente non ha reso dichiarazione non veritiera e dunque non sussistono i presupposti per la revoca del beneficio.
Quanto alle spese di lite si ritiene che esse debbano essere compensate tra le parti, atteso che la normativa che regola l'accesso al beneficio e la sua revoca, è oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe,
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara spettante alla parte ricorrente il reddito di cittadinanza già percepito per il periodo da agosto 2021 a agosto 2022;
2. dichiara non dovuta pertanto la restituzione dell'indebito comunicato con nota del
17.10.2023;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 17 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
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