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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1221/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RICCARDO SPAOLONZI presso il cui Parte_1
studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. BENEDETTO PELLERITO presso il cui studio Controparte_1
ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 25 a partire dal mese corrente, Parte_1
CP_ alla sig.ra l'assegno di euro 200, a titolo di mantenimento oltre rivalutazione Istat annuale.
- le parti danno atto che il sig. si impegna a continuare a pagare il 50% del mutuo Pt_1
CP_ dell'immobile di proprietà della sig.ra in virtù della cointestazione del mutuo.
pagina 1 di 3 Spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino, il 22/02/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 302 parte I Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi. In particolare, Egli si riservava di chiedere l'addebito alla moglie, chiedeva non disporsi nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale e con riferimento al mantenimento nei confronti della signora . Controparte_1
In data 12/09/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione. Inoltre, Ella chiedeva al signor Parte_1
un contributo per il suo mantenimento, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 13/10/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice
Relatore, pertanto, preso atto dell'accordo e delle conclusioni congiunte, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
pagina 2 di 3 Le spese vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
DISPONE che il sig. versi mensilmente, entro il giorno 25 a partire dal mese di Parte_1
CP_ ottobre 2025, alla sig.ra l'assegno di euro 200, a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione Istat annuale.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il sig. si impegna a continuare a pagare il 50% del mutuo Pt_1
CP_ dell'immobile di proprietà della sig.ra in virtù della cointestazione del mutuo.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1221/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RICCARDO SPAOLONZI presso il cui Parte_1
studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. BENEDETTO PELLERITO presso il cui studio Controparte_1
ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 25 a partire dal mese corrente, Parte_1
CP_ alla sig.ra l'assegno di euro 200, a titolo di mantenimento oltre rivalutazione Istat annuale.
- le parti danno atto che il sig. si impegna a continuare a pagare il 50% del mutuo Pt_1
CP_ dell'immobile di proprietà della sig.ra in virtù della cointestazione del mutuo.
pagina 1 di 3 Spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Torino, il 22/02/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 302 parte I Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi. In particolare, Egli si riservava di chiedere l'addebito alla moglie, chiedeva non disporsi nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale e con riferimento al mantenimento nei confronti della signora . Controparte_1
In data 12/09/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione. Inoltre, Ella chiedeva al signor Parte_1
un contributo per il suo mantenimento, formulando altresì istanze istruttorie.
All'udienza del 13/10/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice
Relatore, pertanto, preso atto dell'accordo e delle conclusioni congiunte, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
pagina 2 di 3 Le spese vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
DISPONE che il sig. versi mensilmente, entro il giorno 25 a partire dal mese di Parte_1
CP_ ottobre 2025, alla sig.ra l'assegno di euro 200, a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione Istat annuale.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il sig. si impegna a continuare a pagare il 50% del mutuo Pt_1
CP_ dell'immobile di proprietà della sig.ra in virtù della cointestazione del mutuo.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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