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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 6846/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
con il patrocinio dell'avv. MADAIO MICHELE Parte_1
PARTE OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, CP_1
PARTE OPPOSTA
e contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
D'AVINO PAOLO
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1/6
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo CP_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) SOSPENDERE la ESECUTIVITA' degli avvisi di addebito impugnati, in considerazione che la agenzia della riscossione potrebbe procedere ad intraprendere azioni esecutive
(pignoramento) nei confronti della società ricorrente con gravi danni alla stessa ed anche in considerazione dei tempi necessari previsti per la fine del procedimento incardinato
2) Accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia degli avvisi di addebito impugnati
1) N. 371 2019 00013817 43 000
2) N. 371 2019 00226558 00 000
3) N. 371 2020 00004696 19 000
4) N. 371 2021 00010006 11 000
5) N. 371 2023 00014732 53 000 in considerazione che gli stessi avvisi di addebito non sono mai stati notificati alla società ricorrente;
2) dichiarare che nulla è dovuto dalla società Controparte_3
(già , ed Controparte_4 Controparte_5 all' relativamente ai crediti pretesi con gli avvisi di addebito impugnati”; con CP_1
vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva , con il Controparte_2
deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1.- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
in ordine alle doglianze relative all'attività di esclusiva Controparte_2 competenza dell'Ente impositore;
2/6 2.- rigettare il ricorso perché infondato e per l'effetto, confermare
l'intimazione di pagamento n. 07120249027909301000 ed il credito portato dalla stessa;
3.- in subordine, nella denegata ipotesi di omissioni ascrivibili all'operato dell'Ente Impositore, condannare esclusivamente quest'ultimo al pagamento di importi a qualsiasi titolo dovuti, ovvero condannare l a manlevare il CP_1
Concessionario di tutto quanto la stessa dovesse essere condannata a corrispondere”.
Si costituiva anche con il deposito di distinta articolata memoria, CP_1
con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL' ON.LE TRIBUNALE contrariis rejectis,
In via preliminare:
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento CP_1
agli atti attinenti alla procedura esecutiva e di riscossione posta in essere da
successivamente alla notificazione degli AVA;
Controparte_2
In subordine, nel merito: rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto
e diritto, con conferma dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché degli
AVA presupposti e dei crediti ivi rispettivamente imposti, e con condanna di parte opponente al pagamento in favore dell' il tramite di delle CP_6 CP_7
relative somme ivi indicate oltre le ulteriori maturande;
In subordine confermare tutti i crediti di cui agli AVA n. 37120190001381743000; n.
37120190022655800000; n. 37120200000469619000; n.
37120210001000611000 n. 37120230001473253000 surrettiziamente impugnati condannando controparte al relativo pagamento oltre sanzioni ed accessori”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
3/6 dava atto di avere ricevuto, in data 28 maggio 2024, Parte_1
la notifica dell'intimazione di pagamento N. 071/2024/90279093/01/000, relativa agli avvisi di addebito di cui alle conclusioni sopra trascritte. A detta di parte opponente, tali avvisi di addebito, relativi a crediti contributivi da modello DM 10 degli anni dal 2019 al 2022, non sarebbero mai stati notificati. Parte_1 eccepiva anche la prescrizione- decadenza nei seguenti termini: “D) Si
[...] eccepisce la intervenuta PRESCRIZIONE / DECADENZA del CREDITO” (ricorso pagina 4).
Le deduzioni di sono prive di fondamento, in quanto Parte_1 smentite dalle produzioni documentali di L'ente previdenziale produceva, CP_1
infatti, prova delle intervenute notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa
(documento 2 fascicolo , notificazioni rispettivamente perfezionate nelle CP_1
seguenti date: n. 37120190001381743000, notificato il 11/05/2019;
.- n. 37120190022655800000, notificato il 17/12/2019;
.- n. 37120200000469619000, notificato il 12/02/2020;
.- n. 37120210001000611000, notificato il 16/10/2021;
.- n. 37120230001473253000, notificato il 31/05/2023.
Ad ulteriore riprova delle intervenute notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa, produceva la lettera di accoglimento della dilazione CP_1
amministrativa datata 29 marzo 2022, successivamente revocata per inadempimento della società all'obbligo di effettuare i necessari versamenti
(documenti da 8 a 11 fascicolo . Inoltre, risulta CP_1 Parte_1
avere aderito alla definizione agevolata 2023, come ulteriormente comprovato da
CP_1
Come osservato da quest'ultimo, la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa determina, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, stante la violazione del termine perentorio di cui all'articolo 24 del
Decreto Legislativo n. 46/1999.
Alla luce delle intervenute notifiche, le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da parte opponente sono prive di fondamento, dovendosi peraltro osservare la genericità del rilievo di parte opponente, rispetto al quale risulta carente ogni deduzione sia in fatto che in diritto. Inoltre, deve darsi atto che il decorso della prescrizione veniva interrotto dalla normativa introdotta
4/6 dall'emergenza Covid. Infatti, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma disponeva: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale norma veniva prorogata dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183, convertito con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che al nono comma statuiva: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) sanciva:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”. A sua volta l'art. 12 appena citato affermava: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (…) comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e dopo gli agenti della riscossione”.
5/6 In ragione del combinato disposto delle disposizioni menzionate, il decorso della prescrizione veniva sospeso per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (in senso conforme, Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro
Sentenza n. 108/2023 pubbl. il 01/03/2023).
Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le resistenti risultano del tutto assorbite dal rigetto del ricorso per le ragioni esposte.
4. Il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate, dato atto del valore della presente causa indicato in ricorso nella misura di euro 69.000,00, considerata la complessità della causa stessa determinata dalle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite determinate in € 6.500,00, oltre Controparte_2
spese generali 15% e accessori di legge. Condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite determinate in € 6.500,00, oltre CP_1
spese generali 15% e accessori di legge. Sentenza esecutiva.
Milano, 21/01/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
6/6