Articolo 89 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 88Articolo 90
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13 luglio 1980
Art. 89. (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica)

Il personale che otterra' il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sara' collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza.
In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980