Legge 6 ottobre 2017, n. 158

Commentari12

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  • 1Fondo sviluppo strutturale dei piccoli comuni, decreto in pubblicazione
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 febbraio 2026

    Il Ministero dell'Interno comunica che il decreto del 24 dicembre 2025, corredato dell'allegato 1, inerente l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, secondo l'ordine di graduatoria, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 agosto 2024 ed in base alle risorse disponibili, da erogare negli anni 2025-2028, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2026, con il n. 456, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della …

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  • 2Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 30 marzo 2025

  • 3Bando piccoli comuni, pubblicate le FAQ
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 3 ottobre 2023

    La legge 6 ottobre 2017 n.158 recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, nel favorire l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli Comuni e delle attività produttive ivi insediate, ha disposto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni (art. 3) nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Dipartimento Casa Italia comunica che sono state pubblicate le nuove Faq con chiarimenti aggiuntivi e relativi al bando Per l'utilizzo del Fondo è prevista la predisposizione di un “Piano nazionale per …

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  • 4Bando piccoli Comuni
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 settembre 2023

    La legge 6 ottobre 2017 n.158 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", nel favorire l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli Comuni e delle attività produttive ivi insediate, ha disposto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni (art. 3) nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Di seguito le FAQ e le altre informazioni necessarie.

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  • 5Riqualificazione piccoli comuni, la scadenza del bando è il 9 agosto
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 7 agosto 2023

    ANCI ricorda la scadenza di presentazione domanda per il bando piccoli Comuni di cui Legge 158/2017 nota come legge Realacci (dal nome del deputato proponente). Il bando prevede un finanziamento di 160 milioni ed è rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, come individuati dal DPCM 23 luglio 2021 con criteri fissati dalla stessa legge 158/2017. Le finalità sono dirette a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il …

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Giurisprudenza22

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  • 1TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/10/2025, n. 17996
    Provvedimento: Pubblicato il 20/10/2025 N. 17996/2025 REG.PROV.COLL. N. 12187/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12187 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Alpette, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza …
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    • soccorso istruttorio·
    • deficit istruttorio·
    • principio di collaborazione·
    • DPCM 16 maggio 2022·
    • esclusione da finanziamento·
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    • art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • principio di imparzialità

  • 2TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/10/2025, n. 18694
    Provvedimento: Pubblicato il 27/10/2025 N. 18694/2025 REG.PROV.COLL. N. 11629/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11629 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Mongiana, Comune di Francavilla Angitola, Comune di Monterosso Calabro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Enrico degli Scrovegni 2/A; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa …
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    • soccorso istruttorio·
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    • esclusione da bando pubblico·
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    • riqualificazione piccoli comuni·
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  • 3TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/09/2025, n. 16026
    Provvedimento: Pubblicato il 03/09/2025 N. 16026/2025 REG.PROV.COLL. N. 10948/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comunità NA del Taburno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa …
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    • difformità art. 2 comma 1 lett. J) DPCM 16 maggio 2022·
    • soccorso istruttorio·
    • riesame domanda·
    • esclusione da bando pubblico·
    • compensazione spese·
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    • eccesso di potere·
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    • carenza di motivazione

  • 4TAR Bari, sez. II, sentenza 15/11/2024, n. 1183
    Provvedimento: Pubblicato il 15/11/2024 N. 01183/2024 REG.PROV.COLL. N. 00176/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 176 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da TO s.r.l. e Ladisa s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in proprio e nella –rispettiva- qualità di capogruppo mandataria e di mandante del costituendo R.T.I., rappresentate e difese dagli avvocati Marina Genco, Enrica Della Bruna e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • requisiti di esecuzione·
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    • clausola sociale·
    • par condicio·
    • punteggio premiale·
    • appalti pubblici·
    • immodificabilità offerta·
    • giurisdizione amministrativa·
    • ricorso incidentale·
    • requisiti di partecipazione·
    • prodotti biologici km 0·
    • centro di cottura esterno

  • 5Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 6705
    Provvedimento: Pubblicato il 29/07/2025 N. 06705/2025REG.PROV.COLL. N. 01958/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2025, proposto da Società A.R.M.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di Bolzano e Agenzia per i Contratti Pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alexandra …
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    • criterio di aggiudicazione·
    • inefficacia contratto·
    • chilometro zero·
    • appalti pubblici·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 122 c.p.a.·
    • subentro contratto·
    • offerta economicamente più vantaggiosa·
    • punteggio premiante·
    • esclusione dalla gara
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Finalita' e definizioni

    1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attivita' produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.
    L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
    2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
    d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralita';
    e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
    f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
    h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
    i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all' articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
    l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
    m) comuni istituiti a seguito di fusione;
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
    3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, e' considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.
    4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.
    5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.
    6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
    7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
    8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 . A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificita' del proprio territorio.
    9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).

    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 3 della Costituzione e' il seguente:
    «Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».
    - Il testo dell' art. 44 della Costituzione , e' il seguente:
    «Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.
    La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.».
    - L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    - Il testo dell' art. 119 della Costituzione , e' il seguente:
    «Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
    Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».
    - Il testo del Trattato sull'Unione europea e' pubblicato nella G.U.C.E. n. C 191 del 29 luglio 1992.
    - Il testo dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. n. C 59 del 7 giugno 2016.
    - Il comma 28 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), e' il seguente:
    «Art. 14. - Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.
    (Omissis).
    28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
    (Omissis).».
    - Il comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), e' il seguente:
    «13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .».
    - Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
    «Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
    1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
  • Art. 2.

    Attivita' e servizi

    1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualita' dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanita', ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilita', ai servizi postali nonche' al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialita', con le modalita' previste dal presente articolo.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralita' di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonche' per lo svolgimento di attivita' di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attivita' dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), e' il seguente:
    «Art. 15. - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
    1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
    2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
  • Art. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresi' le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di trasporto a basso impatto ambientale. ((1)) 2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
    3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita' ai seguenti interventi:
    a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
    b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
    c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
    e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1;
    f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
    g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
    h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualita'.
    4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalita' per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonche' quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
    a) tempi di realizzazione degli interventi;
    b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualita' ambientale;
    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
    e) miglioramento della qualita' di vita della popolazione, nonche' del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
    f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
    5. Il Piano di cui al comma 2 e' aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
    6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorita' al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente gia' previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.
    8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 862) che "Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 , e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018".