Ordinanza cautelare 3 settembre 2021
Ordinanza cautelare 2 agosto 2022
Sentenza 26 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza breve 3 novembre 2023
Decreto collegiale 14 novembre 2023
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, decreto collegiale 14/11/2023, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 00836/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
Vista la domanda depositata in data 6 luglio 2023 dal Comune di Quinzano d'Oglio, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per la correzione
- della sentenza del TAR RE n. 546 del 26 giugno 2023;
Vista la sentenza n. 546 del 26 giugno 2023, con la quale il TAR RE ha respinto il ricorso n. 489/2021, proposto da TA BA per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 40 di data 10 giugno 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una recinzione composta da pali in legno e rete metallica, avente altezza di 2 metri e lunghezza pari a circa 230 metri, collocata lungo la strada vicinale in località Cascina Sant'Ambrogio;
- della diffida del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio di data 20 maggio 2021;
- della relazione di sopralluogo di data 1 giugno 2021;
- con domanda di risarcimento;
(b) nei primi motivi aggiunti:
- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- dell'art. 20.4 delle NTA ( “Gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: […] Ds = m. 5 per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di m. 5 dovrà essere rispettata anche per la formazione delle nuove recinzioni, ove ammesse” ), se interpretato nel senso di estendere anche alle recinzioni senza opere murarie il rispetto della distanza minima di 5 metri dalle strade vicinali;
- con domanda di risarcimento;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
- dell'ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 62 di data 7 giugno 2022, che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ingiungendo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 ai sensi dell'art. 31 comma 4- bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- dell'ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 63 di data 7 giugno 2022, che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, disponendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una superficie pari a 216 mq ai sensi dell'art. 31 comma 3 del DPR 380/2001;
- del verbale di sopralluogo di data 17 maggio 2022, che contiene l’accertamento dell’inottemperanza;
- del regolamento comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 30 marzo 2022;
- con domanda di risarcimento;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86 comma 1 cpa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
1. Questo TAR, con sentenza n. 546 del 26 giugno 2023, ha respinto il ricorso n. 489/2021, proposto da TA BA per l'annullamento degli atti con cui il Comune di Quinzano d'Oglio ha represso la realizzazione abusiva di una recinzione lungo una strada vicinale in zona agricola. L’impugnazione è stata estesa alla normativa comunale relativa alle fasce di rispetto stradali.
2. Pur respingendo integralmente il ricorso, la sentenza n. 546/2023, nella sola motivazione, ha posto il contributo unificato a carico del Comune ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
3. Qualificando la statuizione sul contributo unificato come errore materiale, il Comune ne ha chiesto la cancellazione ai sensi dell’art. 86 cpa.
4. La ricorrente si oppone alla richiesta, ed evidenzia che in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9513 del 3 novembre 2023, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la disciplina comunale sulle fasce di rispetto stradali, e a cascata tutti gli altri provvedimenti impugnati, regolando anche le spese del doppio grado di giudizio.
5. Essendo stata eliminata la sentenza di cui è chiesta la correzione, l’istanza del Comune diventa improcedibile.
6. Poiché la pronuncia del Consiglio di Stato è successiva alla richiesta di correzione della sentenza di primo grado, le spese della presente fase processuale possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
(a) dichiara improcedibile l’istanza di correzione di errore materiale;
(b) compensa le spese della presente fase processuale.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO