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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5336/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5005/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311-2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 312-2019 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 313-2020 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 314-2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 324-2022 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: la parte si riporta a quanto dedotto in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso regolarmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. 5005/31/24, pronunciata l'8/2/2024 e depositata il 15/4/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 311 – 312 - 313 - 314 – 324 relativi alle annualità 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022, tutti emessi da Roma Capitale e tutti notificati il 20.3.2023, con i quali veniva accertato l'omesso versamento dell'IMU per i predetti anni. In particolare, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso accertando la sufficiente motivazione degli atti impositivi nonché la carenza dei requisiti per l'esenzione stante la natura di immobili non collabenti in quanto accatastati in categoria A10, C1 e C/3 con attribuzione delle relative rendite.
2. L'appellante rileva la carenza di adeguata motivazione della sentenza riproponendo sostanzialmente i motivi del ricorso introduttivo in primo grado.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, gli atti impositivi sono adeguatamente motivati atteso che gli stessi sono dotati di tutti i requisiti previsti dalla normativa e contengono i motivi sui quali essi si fondano, rendendo comprensibile l'iter logico seguito dall'Ufficio finanziaria per giungere alla pretesa tributaria, trattandosi della richiesta dell'IMU relativa ad immobili della ricorrente, dettagliatamente indicati a seguito di infedele dichiarazione, con indicazione altresì del periodo di imposta, della violazione commessa e delle relative sanzioni ed interessi. Il diritto all'esenzione è invece da escludere in quanto per tali unità immobiliari la ricorrente non ha mai effettuato la richiesta di variazione della categoria catastale (da A10, C1
e C3 ad unità collabenti F2). L'appartenenza alla categoria catastale costituisce il presupposto sufficiente perché le unità siano considerate “fabbricati” e assoggettate all'imposta in relazione al valore della rendita catastale attribuita.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti comprensive della fase cautelare.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5336/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5005/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31
e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311-2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 312-2019 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 313-2020 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 314-2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. n. 324-2022 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: la parte si riporta a quanto dedotto in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso regolarmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. 5005/31/24, pronunciata l'8/2/2024 e depositata il 15/4/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 311 – 312 - 313 - 314 – 324 relativi alle annualità 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022, tutti emessi da Roma Capitale e tutti notificati il 20.3.2023, con i quali veniva accertato l'omesso versamento dell'IMU per i predetti anni. In particolare, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso accertando la sufficiente motivazione degli atti impositivi nonché la carenza dei requisiti per l'esenzione stante la natura di immobili non collabenti in quanto accatastati in categoria A10, C1 e C/3 con attribuzione delle relative rendite.
2. L'appellante rileva la carenza di adeguata motivazione della sentenza riproponendo sostanzialmente i motivi del ricorso introduttivo in primo grado.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, gli atti impositivi sono adeguatamente motivati atteso che gli stessi sono dotati di tutti i requisiti previsti dalla normativa e contengono i motivi sui quali essi si fondano, rendendo comprensibile l'iter logico seguito dall'Ufficio finanziaria per giungere alla pretesa tributaria, trattandosi della richiesta dell'IMU relativa ad immobili della ricorrente, dettagliatamente indicati a seguito di infedele dichiarazione, con indicazione altresì del periodo di imposta, della violazione commessa e delle relative sanzioni ed interessi. Il diritto all'esenzione è invece da escludere in quanto per tali unità immobiliari la ricorrente non ha mai effettuato la richiesta di variazione della categoria catastale (da A10, C1
e C3 ad unità collabenti F2). L'appartenenza alla categoria catastale costituisce il presupposto sufficiente perché le unità siano considerate “fabbricati” e assoggettate all'imposta in relazione al valore della rendita catastale attribuita.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti comprensive della fase cautelare.