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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AN DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1400/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Crotone il 9 luglio 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Maria Palomba come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Vanini n. 34
- attrice - contro
, C.F. nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 30 marzo 1977;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale:
1) DICHIARARE, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi.
2) DISPORRE l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla Per_1 madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
3) DISPORRE che i figli minorenne e maggiorenne Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficiente avranno residenza prevalente presso la madre nell'attuale casa familiare di proprietà della Sig.ra in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Parte_1
Rodari n. 6;
4) DISPORRE a carico del Sig l'assegno di Controparte_1 mantenimento a favore dei figli nell'importo maggiorato di €
600,00 al mese con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre la partecipazione del
50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo di Famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia per i motivi di cui in premessa avendo riguardo che il collocamento dei figli sia con la madre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con dal quale era giudizialmente Controparte_1 separata in forza della sentenza parziale n. 272/2023 resa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 8 marzo 2023, l'affidamento del loro figlio (nato il [...]), il collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso di sé, nonché un contributo per il
2 di 14 mantenimento del suddetto minore e dell'altra figlia (nata il Per_2
1° maggio 2003) in misura pari ad € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c., acquisita nel frattempo una relazione da parte dei Servizi sociali, incaricati, in forza della sentenza di separazione, di regolamentare le visite padre-figlio, e depositata la memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c., alla prima udienza in prosecuzione del 20 novembre 2025 veniva sentita l'attrice personalmente e dichiarata la contumacia di CP_1
nei cui confronti la notifica in rinnovazione si perfezionava
[...] ritualmente.
Alla successiva udienza del 27 novembre 2025, ascoltato il figlio minore , la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni Per_1 precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
(cfr. Cass. 32290/2023, in motivazione, secondo cui l'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315 bis c.c. non come un atto istruttorio;
cfr., in termini, anche Cass. 437/2024 e Cass. 34560/2023).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
3 di 14 quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Cutro in data 14 agosto 2002.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (udienza celebrata in data 19 luglio 2022) definito con sentenza n. 1431/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23 novembre 2023, a seguito di pronuncia di sentenza parziale sul vincolo (n. 272/2023 in data 8 marzo 2023).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che, seppure comparso di persona alla prima udienza, non si è costituito in giudizio, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
4 di 14 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, ed , che oggi Per_2 Per_1 hanno, rispettivamente, 22 e 12 anni.
2.1. In sede di separazione, risalente al novembre 2023, è stato stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso la madre, rimettendo ai Servizi sociali la regolamentazione delle visite padre-figlio, da svolgersi almeno un fine settimana (sabato e domenica) ogni quindici giorni ed un giorno infrasettimanale.
Anzitutto, non vi sono ragioni per disattendere le richieste dell'attrice in punto di collocazione prevalente del minore presso di sé, trattandosi di statuizione già disposta in sede di separazione.
L'attrice, modificando le iniziali conclusioni rassegnate in ricorso, laddove aveva però già sollecitato il Tribunale a valutare adeguatamente il comportamento tenuto dal padre dopo la separazione, ha chiesto, da ultimo, l'affidamento esclusivo del figlio minore, sul rilievo del disinteresse del padre per le esigenze economiche e morali del minore.
La domanda è fondata.
L'attrice ha dedotto che dall'epoca della separazione il padre aveva interrotto ogni contatto e frequentazione col figlio.
La circostanza trova conferma sia nella relazione dei Servizi sociali, sia nelle dichiarazioni del minore.
Nella relazione dei Servizi sociali, datata 7 novembre 2025, si legge:
«In data 02/09 c.a. si è svolto un colloquio con il padre. Lo stesso si è presentato puntuale e disponibile al dialogo.
Nel corso dell'incontro, il Sig. ha dichiarato di aver CP_1 avuto contatti estremamente limitati con il minore durante il 2024, a suo dire, finalizzati esclusivamente a richieste di denaro o ad altri fini
5 di 14 utilitaristici. Ha riferito di essersi recato presso l'abitazione del figlio in un'occasione per consegnargli del denaro destinato all'acquisto della divisa per l'attività di judo;
ha, inoltre, riportato di essere stato contattato telefonicamente dalla figlia maggiore, che gli avrebbe chiesto di gestire un diverbio verificatosi a scuola tra e un Per_1 compagno.
Per quanto concerne l'anno 2025, lo stesso ha riferito che avrebbe incontrato il figlio ad inizio anno presso l'abitazione di quest'ultimo, recandovisi spontaneamente per vederlo e consegnargli una busta contenente merendine e succhi di frutta. Da tale data non avrebbe più avuto modo di vedere , mentre i contatti telefonici Per_1 sarebbero stati sporadici. Il padre ha riferito di cercare contatti Contr tramite e di chiamare il figlio, senza tuttavia avere risposta. Solo in un'occasione avrebbe ricevuto un messaggio dal numero telefonico del minore, in cui veniva riportato il codice Iban della madre e la richiesta del versamento degli alimenti.
Ha inoltre precisato che durante il periodo estivo, non avrebbe contattato per circa tre mesi. Per_1
Alla richiesta delle scriventi circa la disponibilità del recapito telefonico dell'ex compagna per gestire eventuali comunicazioni riguardanti il minore, il Sig. ha dichiarato di non essere in CP_1 possesso del numero. Ha riferito di aver inviato alla madre di , Per_1
a fine giugno 2025, un messaggio di condoglianze per la perdita di un familiare, utilizzando un numero telefonico fornitogli da un conoscente comune, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Nel corso del colloquio, le scriventi hanno suggerito al padre di mantenere una comunicazione costante con attraverso Per_1 messaggi o telefonate e, in occasione del compleanno del minore, di inviargli gli auguri tramite messaggio WhatsApp, eventualmente accompagnati da un piccolo regalo da consegnare personalmente recandosi presso la sua abitazione, al fine di favorire la ripresa dei contatti diretti.
6 di 14 In data 13/10/2025 si è svolto un secondo colloquio con il Sig.
. Anche in questa occasione il padre si è presentato puntuale CP_1
e disponibile al confronto. Ha riferito alle scriventi di aver inviato al figlio un messaggio di auguri via WhatsApp in occasione del compleanno, senza tuttavia ricevere risposta. Il Sig. ha CP_1 espresso la convinzione che vedere il figlio costituisca un suo diritto e ha manifestato il sospetto che sia stato influenzato Per_1 negativamente dalla madre, la quale, a suo dire, ostacolerebbe i rapporti tra padre e figlio.
[...]
In data 10/09 c.a. è stato effettuato un incontro con il minore, accompagnato dalla madre e dalla sorella si è CP_3 Per_1 mostrato disponibile al dialogo, pur manifestando difficoltà nel rispondere ad alcune domande poste dalle scriventi.
Ha riferito di non vedere il padre da gennaio c.a. Rispetto agli incontri avvenuti negli anni precedenti, il minore ha espresso sentimenti di noia e di insoddisfazione, utilizzando espressioni quali:
“non c'era niente da fare”, “mi annoiavo”.
Alla domanda delle scriventi circa la disponibilità ad incontrare il padre, anche con la presenza delle operatrici, ha risposto Per_1 negativamente. Durante il dialogo, si è cercato di approfondire le motivazioni di questo rifiuto e il minore, mostrandosi in difficoltà, ha riferito: “a questo non posso rispondere, lo non lo so”.
Il minore ha riportato di aver frequentato in passato l'attività di calcio, ma di averla abbandonata in quanto “non mi piace più giocare”. Attualmente manifesta interesse per gli strumenti musicali: suona la chitarra a casa da autodidatta e inizierà a breve un corso di pianoforte con frequenza settimanale.
Lo stesso ha riferito di avere pochi amici, affermando che la madre e la sorella lo solleciterebbero ad uscire con i coetanei o a svolgere attività nel pomeriggio, ma che lui, dopo la scuola, preferirebbe stare a casa e riposarsi. Durante il fine settimana, capita
7 di 14 che esca con la madre e la sorella. Il minore, ha riportato alle scriventi che, in occasione del suo compleanno (14/09), sarebbe andato a mangiare una pizza con alcuni amici di scuola, precisando che non frequenterebbe abitualmente questi coetanei, ma che li avrebbe invitati poiché loro in precedenza lo avevano invitato ai propri compleanni.
[...]
In data 16/10 c.a. la scrivente ha contattato telefonicamente la scuola di . La coordinatrice di classe, la prof.ssa ha Per_1 CP_4 riferito che il minore frequenta regolarmente la scuola, è sempre provvisto del materiale scolastico necessario e dimostra impegno nello svolgimento delle attività didattiche.
La stessa ha precisato che le insegnanti si sono sempre rapportate con la madre e con la sorella per le CP_3 comunicazioni e gli aspetti organizzativi relativi al percorso scolastico del minore. La coordinatrice ha segnalato che le autorizzazioni che richiederebbero la firma di entrambi i genitori sono sempre state firmate esclusivamente dalla madre, senza che vi sia mai stata la partecipazione del padre alla vita scolastica del minore. In particolare, in occasione della richiesta di autorizzazione per l'accesso allo sportello psicologico scolastico, che prevede la firma di entrambi i genitori, si è recato spontaneamente dalla coordinatrice Per_1 affermando “a_mio padre non importa di me” precisando quindi che
l'autorizzazione sarebbe stata firmata solo dalla madre. La coordinatrice ha inoltre riferito che è inserito adeguatamente Per_1 nel gruppo classe, ma ha evidenziato una tendenza a stare da solo nei momenti di socializzazione, descrivendo il minore come un ragazzo solitario.
[...]
In data 23/10 c.a., la scrivente assistente sociale ha contattato la pediatra del minore, la dr.ssa . La stessa ha riferito che Per_3 la madre sarebbe molto attenta ai bisogni di e che sarebbe Per_1
8 di 14 sempre presente e disponibile al confronto. La pediatra ha precisato che la madre ha sempre accompagnato il minore con regolarità alle visite pediatriche, dimostrando continuità nella cura degli aspetti sanitari del figlio».
Sulla base di tali premesse i Servizi sociali hanno concluso che:
risulta adeguatamente inserito nel contesto familiare Per_1 materno, dove i bisogni primari, educativi e sanitari vengono regolarmente soddisfatti. Il minore frequenta con regolarità la scuola,
è sempre provvisto del materiale necessario e dimostra impegno nello svolgimento delle attività didattiche. La madre si dimostra presente nella gestione degli aspetti organizzativi e sanitari del figlio, accompagnandolo regolarmente alle visite pediatriche e promuovendo opportunità di sviluppo dei suoi interessi, come testimoniano l'avvio del corso di pianoforte e il regalo della chitarra. Tuttavia, si evidenzia nel minore una significativa tendenza al ritiro sociale: Per_1 manifesta preferenza per attività solitarie, riferisce di avere pochi amici e, come confermato dalla coordinatrice scolastica, tende a stare da solo nei momenti di socializzazione.
Per quanto concerne la relazione con la figura paterna, Per_1 esprime in modo chiaro e netto il rifiuto di incontrare il padre, anche alla presenza delle operatrici. Tale rifiuto appare coerente con la percezione che il minore ha maturato rispetto alla scarsa presenza e discontinuità del genitore nella sua vita, come evidenziato dall'affermazione spontanea riferita a scuola “a mio padre non importa di me” in occasione della richiesta di autorizzazione per lo sportello psicologico.
Il padre, durante i colloqui con le scriventi, si mostra risentito ed amareggiato per il fatto di non poter vedere il figlio. A suo avviso, la madre ostacolerebbe la costruzione del loro rapporto.
Si nota un divario tra la situazione rappresentata alle scriventi dalla madre e dal minore e i dichiarati del padre.
9 di 14 Si ritiene opportuno monitorare la situazione del minore sotto il profilo della socializzazione con i pari».
, sentito all'udienza del 27 novembre 2025, ha dichiarato: Per_1
«[...] Ho visto mio padre per l'ultima volta a febbraio 2025: in quell'occasione, dopo avermi chiamato, mi aveva portato a casa dei dolciumi, tipo biscotti e nutella, ma dopo cinque minuti se n'è andato.
A dicembre 2024 avevo subito un episodio di bullismo, e in quell'occasione mi sono rivolto a mio padre, che ha quindi chiamato il padre del mio compagno. Non mi ricordo l'ultima chiamata di mio padre. Io non ho provato a chiamarlo, perché sono convinto che non mi voglia bene. Al momento non lo vorrei rivedere e neppure sentire;
in passato, quando stavo con lui, non facevo nulla, se non stare al telefono. Non sono interessato a recuperare il rapporto con mio padre. [...]».
Orbene, è vero che lo ha risposto alle due recenti CP_1 convocazioni da parte dei Servizi sociali, incaricati di regolamentazione gli incontri col figlio, ma prima di allora – e nei due anni successivi alla separazione – egli non risulta averli mai contattati per poter esercitare pienamente il diritto di visita che gli era stato – ed è – garantito per almeno sei giorni al mese.
Risulta, anzi, che i rapporti col figlio, già in precedenza complicati a causa di difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, si siano ormai da nove mesi perfino annullati.
Nonostante la divergenza delle motivazioni addotte dai genitori e dal minore, non può non prendersi atto della situazione venutasi a creare, in cui vi è una prolungata interruzione dei rapporti tra padre e figlio ed invece una presenza costante e proficua della madre nella gestione del minore.
Non può poi trascurarsi di considerare il prolungato (e documentato) inadempimento paterno all'obbligo di versare l'assegno per il mantenimento dei figli.
10 di 14 È noto, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore (Cass. 21823/2022, Cass. 977/2017, Cass. 17089/2013,
Cass. 24256/2010, Cass. 26587/2009).
Tali comportamenti, infatti, sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).
In assenza di profili di inidoneità della madre, tutte queste circostanze, unitamente al disinteresse mostrato dal padre per il presente procedimento, giustificano l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Con riguardo al diritto di visita paterno, vanno confermate le condizioni della separazione e, dunque, l'incarico ai Servizi sociali di provvedere alla disciplina dei rapporti tra padre e figlio, con l'aggiunta, però, di un monitoraggio della situazione del minore, stante la sua situazione familiare e personale.
2.2. Quanto ai profili economici, in sede di separazione era stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio) e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
Dalla motivazione della sentenza di separazione risulta, in estrema sintesi, che lavorava come operaia, Parte_1 con reddito mensile netto di € 1.300,00 circa al mese, ed abitava in un immobile gravato da mutuo con rata mensile di € 317,38, e che invece lavorava come autotrasportatore, con Controparte_1 reddito mensile netto pari ad € 2.000,00 nel 2020 e ad € 1.776,00 nel 2021, ed abitava in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 390,00.
11 di 14 L'attrice, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento della prole ad €
600,00 al mese.
Tralasciato il profilo riguardante la inadempienza all'obbligo di versare l'assegno periodico e di rimborsare le spese straordinarie, che la addebita allo , poiché altrove possono Parte_1 CP_1 rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, nessuna delle circostanze valorizzate dall'attrice giustifica l'incremento richiesto.
Non la frequentazione dell'università da parte della figlia perché, in disparte il fatto che il maggiore esborso ricade Per_2 tra le spese straordinarie e non incide sul mantenimento ordinario, dal libretto universitario prodotto dall'attrice risulta che la ragazza si è immatricolata in data 29 luglio 2022 e, dunque, prima della pronuncia di separazione, non trattandosi perciò di circostanza sopravvenuta.
Non l'aumento delle esigenze dei figli, perché sono trascorsi solo due anni dalla sentenza di separazione ed i figli sono rimasti nella medesima fascia d'età.
Non la mancanza di frequentazione tra padre e figli, perché la circostanza, in sé pacifica, che i figli abbiano interrotto gli incontri con il padre non può dirsi abbia avuto riflessi economici, giacché, secondo la sentenza di separazione, tali incontri erano già estremamente ridotti e rimessi ai Servizi sociali, non comportando, pertanto, le visite del padre oneri di mantenimento diretto a suo carico.
Ne consegue la conferma delle vigenti statuizioni economiche e, dunque, dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione in misura pari ad € 500,00 al mese, che, rivalutato dall'anno successivo (20 aprile 2024) a quello della decorrenza fissata in quella sede (aprile 2023), è attualmente pari ad € 510,00 al mese.
3. Stante il mancato accoglimento della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per metà, dovendo la restante frazione (pari a
12 di 14 metà) essere posta a carico del convenuto, prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€
602,00), trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia, della redazione di un solo scritto ulteriore rispetto al quello introduttivo (ossia la memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c.), nonché della mancata redazione di scritti conclusivi.
L'attrice ha anche diritto al rimborso della metà delle spese vive, pari ad € 98,00 per C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato ad [...] il [...], e Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con Parte_1 rito concordatario a Cutro in data 14 agosto 2002 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2002 parte 2 serie A numero 80;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1 madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
4. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di:
− regolamentare le modalità e i tempi degli incontri del padre con il minore, se voluti dallo stesso, prevedendo almeno un fine settimana (sabato e domenica) ogni quindici giorni ed un giorno infrasettimanale, con facoltà di ampliare il calendario a seconda
13 di 14 dell'andamento degli incontri, e di sospendere le visite se ritenute disturbanti o pregiudizievoli per il minore;
− vigilare sulla reale ed effettiva frequentazione tra il minore ed il padre;
− monitorare lo stato di benessere fisico, psichico ed emotivo del minore;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
, a titolo di assegno per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli ed , entro il giorno 20 di ogni Per_2 Per_1 mese, la somma mensile di € 510,00 (€ 260,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6. dichiara irripetibili per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 restante metà, che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione Terra di Mezzo).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 27 novembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF RA
IL PRESIDENTE
AN ZI
14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AN DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1400/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Crotone il 9 luglio 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Maria Palomba come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Vanini n. 34
- attrice - contro
, C.F. nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 30 marzo 1977;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale:
1) DICHIARARE, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi.
2) DISPORRE l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla Per_1 madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
3) DISPORRE che i figli minorenne e maggiorenne Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficiente avranno residenza prevalente presso la madre nell'attuale casa familiare di proprietà della Sig.ra in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Parte_1
Rodari n. 6;
4) DISPORRE a carico del Sig l'assegno di Controparte_1 mantenimento a favore dei figli nell'importo maggiorato di €
600,00 al mese con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre la partecipazione del
50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo di Famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia per i motivi di cui in premessa avendo riguardo che il collocamento dei figli sia con la madre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con dal quale era giudizialmente Controparte_1 separata in forza della sentenza parziale n. 272/2023 resa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 8 marzo 2023, l'affidamento del loro figlio (nato il [...]), il collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso di sé, nonché un contributo per il
2 di 14 mantenimento del suddetto minore e dell'altra figlia (nata il Per_2
1° maggio 2003) in misura pari ad € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c., acquisita nel frattempo una relazione da parte dei Servizi sociali, incaricati, in forza della sentenza di separazione, di regolamentare le visite padre-figlio, e depositata la memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c., alla prima udienza in prosecuzione del 20 novembre 2025 veniva sentita l'attrice personalmente e dichiarata la contumacia di CP_1
nei cui confronti la notifica in rinnovazione si perfezionava
[...] ritualmente.
Alla successiva udienza del 27 novembre 2025, ascoltato il figlio minore , la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni Per_1 precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
(cfr. Cass. 32290/2023, in motivazione, secondo cui l'ascolto del minore è disegnato dall'art. 315 bis c.c. non come un atto istruttorio;
cfr., in termini, anche Cass. 437/2024 e Cass. 34560/2023).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
3 di 14 quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Cutro in data 14 agosto 2002.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (udienza celebrata in data 19 luglio 2022) definito con sentenza n. 1431/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23 novembre 2023, a seguito di pronuncia di sentenza parziale sul vincolo (n. 272/2023 in data 8 marzo 2023).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che, seppure comparso di persona alla prima udienza, non si è costituito in giudizio, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
4 di 14 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, ed , che oggi Per_2 Per_1 hanno, rispettivamente, 22 e 12 anni.
2.1. In sede di separazione, risalente al novembre 2023, è stato stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso la madre, rimettendo ai Servizi sociali la regolamentazione delle visite padre-figlio, da svolgersi almeno un fine settimana (sabato e domenica) ogni quindici giorni ed un giorno infrasettimanale.
Anzitutto, non vi sono ragioni per disattendere le richieste dell'attrice in punto di collocazione prevalente del minore presso di sé, trattandosi di statuizione già disposta in sede di separazione.
L'attrice, modificando le iniziali conclusioni rassegnate in ricorso, laddove aveva però già sollecitato il Tribunale a valutare adeguatamente il comportamento tenuto dal padre dopo la separazione, ha chiesto, da ultimo, l'affidamento esclusivo del figlio minore, sul rilievo del disinteresse del padre per le esigenze economiche e morali del minore.
La domanda è fondata.
L'attrice ha dedotto che dall'epoca della separazione il padre aveva interrotto ogni contatto e frequentazione col figlio.
La circostanza trova conferma sia nella relazione dei Servizi sociali, sia nelle dichiarazioni del minore.
Nella relazione dei Servizi sociali, datata 7 novembre 2025, si legge:
«In data 02/09 c.a. si è svolto un colloquio con il padre. Lo stesso si è presentato puntuale e disponibile al dialogo.
Nel corso dell'incontro, il Sig. ha dichiarato di aver CP_1 avuto contatti estremamente limitati con il minore durante il 2024, a suo dire, finalizzati esclusivamente a richieste di denaro o ad altri fini
5 di 14 utilitaristici. Ha riferito di essersi recato presso l'abitazione del figlio in un'occasione per consegnargli del denaro destinato all'acquisto della divisa per l'attività di judo;
ha, inoltre, riportato di essere stato contattato telefonicamente dalla figlia maggiore, che gli avrebbe chiesto di gestire un diverbio verificatosi a scuola tra e un Per_1 compagno.
Per quanto concerne l'anno 2025, lo stesso ha riferito che avrebbe incontrato il figlio ad inizio anno presso l'abitazione di quest'ultimo, recandovisi spontaneamente per vederlo e consegnargli una busta contenente merendine e succhi di frutta. Da tale data non avrebbe più avuto modo di vedere , mentre i contatti telefonici Per_1 sarebbero stati sporadici. Il padre ha riferito di cercare contatti Contr tramite e di chiamare il figlio, senza tuttavia avere risposta. Solo in un'occasione avrebbe ricevuto un messaggio dal numero telefonico del minore, in cui veniva riportato il codice Iban della madre e la richiesta del versamento degli alimenti.
Ha inoltre precisato che durante il periodo estivo, non avrebbe contattato per circa tre mesi. Per_1
Alla richiesta delle scriventi circa la disponibilità del recapito telefonico dell'ex compagna per gestire eventuali comunicazioni riguardanti il minore, il Sig. ha dichiarato di non essere in CP_1 possesso del numero. Ha riferito di aver inviato alla madre di , Per_1
a fine giugno 2025, un messaggio di condoglianze per la perdita di un familiare, utilizzando un numero telefonico fornitogli da un conoscente comune, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Nel corso del colloquio, le scriventi hanno suggerito al padre di mantenere una comunicazione costante con attraverso Per_1 messaggi o telefonate e, in occasione del compleanno del minore, di inviargli gli auguri tramite messaggio WhatsApp, eventualmente accompagnati da un piccolo regalo da consegnare personalmente recandosi presso la sua abitazione, al fine di favorire la ripresa dei contatti diretti.
6 di 14 In data 13/10/2025 si è svolto un secondo colloquio con il Sig.
. Anche in questa occasione il padre si è presentato puntuale CP_1
e disponibile al confronto. Ha riferito alle scriventi di aver inviato al figlio un messaggio di auguri via WhatsApp in occasione del compleanno, senza tuttavia ricevere risposta. Il Sig. ha CP_1 espresso la convinzione che vedere il figlio costituisca un suo diritto e ha manifestato il sospetto che sia stato influenzato Per_1 negativamente dalla madre, la quale, a suo dire, ostacolerebbe i rapporti tra padre e figlio.
[...]
In data 10/09 c.a. è stato effettuato un incontro con il minore, accompagnato dalla madre e dalla sorella si è CP_3 Per_1 mostrato disponibile al dialogo, pur manifestando difficoltà nel rispondere ad alcune domande poste dalle scriventi.
Ha riferito di non vedere il padre da gennaio c.a. Rispetto agli incontri avvenuti negli anni precedenti, il minore ha espresso sentimenti di noia e di insoddisfazione, utilizzando espressioni quali:
“non c'era niente da fare”, “mi annoiavo”.
Alla domanda delle scriventi circa la disponibilità ad incontrare il padre, anche con la presenza delle operatrici, ha risposto Per_1 negativamente. Durante il dialogo, si è cercato di approfondire le motivazioni di questo rifiuto e il minore, mostrandosi in difficoltà, ha riferito: “a questo non posso rispondere, lo non lo so”.
Il minore ha riportato di aver frequentato in passato l'attività di calcio, ma di averla abbandonata in quanto “non mi piace più giocare”. Attualmente manifesta interesse per gli strumenti musicali: suona la chitarra a casa da autodidatta e inizierà a breve un corso di pianoforte con frequenza settimanale.
Lo stesso ha riferito di avere pochi amici, affermando che la madre e la sorella lo solleciterebbero ad uscire con i coetanei o a svolgere attività nel pomeriggio, ma che lui, dopo la scuola, preferirebbe stare a casa e riposarsi. Durante il fine settimana, capita
7 di 14 che esca con la madre e la sorella. Il minore, ha riportato alle scriventi che, in occasione del suo compleanno (14/09), sarebbe andato a mangiare una pizza con alcuni amici di scuola, precisando che non frequenterebbe abitualmente questi coetanei, ma che li avrebbe invitati poiché loro in precedenza lo avevano invitato ai propri compleanni.
[...]
In data 16/10 c.a. la scrivente ha contattato telefonicamente la scuola di . La coordinatrice di classe, la prof.ssa ha Per_1 CP_4 riferito che il minore frequenta regolarmente la scuola, è sempre provvisto del materiale scolastico necessario e dimostra impegno nello svolgimento delle attività didattiche.
La stessa ha precisato che le insegnanti si sono sempre rapportate con la madre e con la sorella per le CP_3 comunicazioni e gli aspetti organizzativi relativi al percorso scolastico del minore. La coordinatrice ha segnalato che le autorizzazioni che richiederebbero la firma di entrambi i genitori sono sempre state firmate esclusivamente dalla madre, senza che vi sia mai stata la partecipazione del padre alla vita scolastica del minore. In particolare, in occasione della richiesta di autorizzazione per l'accesso allo sportello psicologico scolastico, che prevede la firma di entrambi i genitori, si è recato spontaneamente dalla coordinatrice Per_1 affermando “a_mio padre non importa di me” precisando quindi che
l'autorizzazione sarebbe stata firmata solo dalla madre. La coordinatrice ha inoltre riferito che è inserito adeguatamente Per_1 nel gruppo classe, ma ha evidenziato una tendenza a stare da solo nei momenti di socializzazione, descrivendo il minore come un ragazzo solitario.
[...]
In data 23/10 c.a., la scrivente assistente sociale ha contattato la pediatra del minore, la dr.ssa . La stessa ha riferito che Per_3 la madre sarebbe molto attenta ai bisogni di e che sarebbe Per_1
8 di 14 sempre presente e disponibile al confronto. La pediatra ha precisato che la madre ha sempre accompagnato il minore con regolarità alle visite pediatriche, dimostrando continuità nella cura degli aspetti sanitari del figlio».
Sulla base di tali premesse i Servizi sociali hanno concluso che:
risulta adeguatamente inserito nel contesto familiare Per_1 materno, dove i bisogni primari, educativi e sanitari vengono regolarmente soddisfatti. Il minore frequenta con regolarità la scuola,
è sempre provvisto del materiale necessario e dimostra impegno nello svolgimento delle attività didattiche. La madre si dimostra presente nella gestione degli aspetti organizzativi e sanitari del figlio, accompagnandolo regolarmente alle visite pediatriche e promuovendo opportunità di sviluppo dei suoi interessi, come testimoniano l'avvio del corso di pianoforte e il regalo della chitarra. Tuttavia, si evidenzia nel minore una significativa tendenza al ritiro sociale: Per_1 manifesta preferenza per attività solitarie, riferisce di avere pochi amici e, come confermato dalla coordinatrice scolastica, tende a stare da solo nei momenti di socializzazione.
Per quanto concerne la relazione con la figura paterna, Per_1 esprime in modo chiaro e netto il rifiuto di incontrare il padre, anche alla presenza delle operatrici. Tale rifiuto appare coerente con la percezione che il minore ha maturato rispetto alla scarsa presenza e discontinuità del genitore nella sua vita, come evidenziato dall'affermazione spontanea riferita a scuola “a mio padre non importa di me” in occasione della richiesta di autorizzazione per lo sportello psicologico.
Il padre, durante i colloqui con le scriventi, si mostra risentito ed amareggiato per il fatto di non poter vedere il figlio. A suo avviso, la madre ostacolerebbe la costruzione del loro rapporto.
Si nota un divario tra la situazione rappresentata alle scriventi dalla madre e dal minore e i dichiarati del padre.
9 di 14 Si ritiene opportuno monitorare la situazione del minore sotto il profilo della socializzazione con i pari».
, sentito all'udienza del 27 novembre 2025, ha dichiarato: Per_1
«[...] Ho visto mio padre per l'ultima volta a febbraio 2025: in quell'occasione, dopo avermi chiamato, mi aveva portato a casa dei dolciumi, tipo biscotti e nutella, ma dopo cinque minuti se n'è andato.
A dicembre 2024 avevo subito un episodio di bullismo, e in quell'occasione mi sono rivolto a mio padre, che ha quindi chiamato il padre del mio compagno. Non mi ricordo l'ultima chiamata di mio padre. Io non ho provato a chiamarlo, perché sono convinto che non mi voglia bene. Al momento non lo vorrei rivedere e neppure sentire;
in passato, quando stavo con lui, non facevo nulla, se non stare al telefono. Non sono interessato a recuperare il rapporto con mio padre. [...]».
Orbene, è vero che lo ha risposto alle due recenti CP_1 convocazioni da parte dei Servizi sociali, incaricati di regolamentazione gli incontri col figlio, ma prima di allora – e nei due anni successivi alla separazione – egli non risulta averli mai contattati per poter esercitare pienamente il diritto di visita che gli era stato – ed è – garantito per almeno sei giorni al mese.
Risulta, anzi, che i rapporti col figlio, già in precedenza complicati a causa di difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, si siano ormai da nove mesi perfino annullati.
Nonostante la divergenza delle motivazioni addotte dai genitori e dal minore, non può non prendersi atto della situazione venutasi a creare, in cui vi è una prolungata interruzione dei rapporti tra padre e figlio ed invece una presenza costante e proficua della madre nella gestione del minore.
Non può poi trascurarsi di considerare il prolungato (e documentato) inadempimento paterno all'obbligo di versare l'assegno per il mantenimento dei figli.
10 di 14 È noto, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affido esclusivo all'altro genitore (Cass. 21823/2022, Cass. 977/2017, Cass. 17089/2013,
Cass. 24256/2010, Cass. 26587/2009).
Tali comportamenti, infatti, sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).
In assenza di profili di inidoneità della madre, tutte queste circostanze, unitamente al disinteresse mostrato dal padre per il presente procedimento, giustificano l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Con riguardo al diritto di visita paterno, vanno confermate le condizioni della separazione e, dunque, l'incarico ai Servizi sociali di provvedere alla disciplina dei rapporti tra padre e figlio, con l'aggiunta, però, di un monitoraggio della situazione del minore, stante la sua situazione familiare e personale.
2.2. Quanto ai profili economici, in sede di separazione era stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio) e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
Dalla motivazione della sentenza di separazione risulta, in estrema sintesi, che lavorava come operaia, Parte_1 con reddito mensile netto di € 1.300,00 circa al mese, ed abitava in un immobile gravato da mutuo con rata mensile di € 317,38, e che invece lavorava come autotrasportatore, con Controparte_1 reddito mensile netto pari ad € 2.000,00 nel 2020 e ad € 1.776,00 nel 2021, ed abitava in un immobile condotto in locazione al canone mensile di € 390,00.
11 di 14 L'attrice, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento della prole ad €
600,00 al mese.
Tralasciato il profilo riguardante la inadempienza all'obbligo di versare l'assegno periodico e di rimborsare le spese straordinarie, che la addebita allo , poiché altrove possono Parte_1 CP_1 rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, nessuna delle circostanze valorizzate dall'attrice giustifica l'incremento richiesto.
Non la frequentazione dell'università da parte della figlia perché, in disparte il fatto che il maggiore esborso ricade Per_2 tra le spese straordinarie e non incide sul mantenimento ordinario, dal libretto universitario prodotto dall'attrice risulta che la ragazza si è immatricolata in data 29 luglio 2022 e, dunque, prima della pronuncia di separazione, non trattandosi perciò di circostanza sopravvenuta.
Non l'aumento delle esigenze dei figli, perché sono trascorsi solo due anni dalla sentenza di separazione ed i figli sono rimasti nella medesima fascia d'età.
Non la mancanza di frequentazione tra padre e figli, perché la circostanza, in sé pacifica, che i figli abbiano interrotto gli incontri con il padre non può dirsi abbia avuto riflessi economici, giacché, secondo la sentenza di separazione, tali incontri erano già estremamente ridotti e rimessi ai Servizi sociali, non comportando, pertanto, le visite del padre oneri di mantenimento diretto a suo carico.
Ne consegue la conferma delle vigenti statuizioni economiche e, dunque, dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione in misura pari ad € 500,00 al mese, che, rivalutato dall'anno successivo (20 aprile 2024) a quello della decorrenza fissata in quella sede (aprile 2023), è attualmente pari ad € 510,00 al mese.
3. Stante il mancato accoglimento della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento dei figli, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per metà, dovendo la restante frazione (pari a
12 di 14 metà) essere posta a carico del convenuto, prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€
602,00), trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia, della redazione di un solo scritto ulteriore rispetto al quello introduttivo (ossia la memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c.), nonché della mancata redazione di scritti conclusivi.
L'attrice ha anche diritto al rimborso della metà delle spese vive, pari ad € 98,00 per C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato ad [...] il [...], e Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con Parte_1 rito concordatario a Cutro in data 14 agosto 2002 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2002 parte 2 serie A numero 80;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1 madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
4. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di:
− regolamentare le modalità e i tempi degli incontri del padre con il minore, se voluti dallo stesso, prevedendo almeno un fine settimana (sabato e domenica) ogni quindici giorni ed un giorno infrasettimanale, con facoltà di ampliare il calendario a seconda
13 di 14 dell'andamento degli incontri, e di sospendere le visite se ritenute disturbanti o pregiudizievoli per il minore;
− vigilare sulla reale ed effettiva frequentazione tra il minore ed il padre;
− monitorare lo stato di benessere fisico, psichico ed emotivo del minore;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
, a titolo di assegno per il mantenimento Parte_1 ordinario dei figli ed , entro il giorno 20 di ogni Per_2 Per_1 mese, la somma mensile di € 510,00 (€ 260,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6. dichiara irripetibili per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 restante metà, che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione Terra di Mezzo).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 27 novembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF RA
IL PRESIDENTE
AN ZI
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