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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n.11385/2022 + 11866/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 ex art.127-ter c.p.c
Innanzi al G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, viene chiamata la causa R.G. 11385/2022, al- la quale risulta riunita la causa R.G. 11866/2022,
TRA
Parte_1
- opponente R.G. 11385/2022
Parte_2
-opponente R.G. 11866/2022
E
Controparte_1
- opposta verificata la rituale comunicazione alle parti a cura della cancelleria del decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, in sostituzione della discussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le note conclusionali e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, con le quali si sono riportate alle proprie difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chie- dendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. nella parte che segue
N. 11385/2022 + 11866/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
1
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sen-si dell'art.281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA iscritta al n. 11385/2022 alla quale risulta riunita la causa R.G. 11866/2022, pendente
TRA
P. VA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via
Dei Mille n.16, presso lo studio degli avvocati GI CA, c.f.
[...]
, e RI LO, c.f. , che la rappresentano e C.F._1 C.F._2 difendono come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di opposizione;
-opponente R.G. 11385/2022
, nato il [...], c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Napoli, via Dei Mille n.16, presso lo studio dell'avvocato GI CA,
c.f. , che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su C.F._4 foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponente R.G. 11866/2022
E
P. VA in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), via Princi- pe Tommaso di Savoia n.18, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pagliocca, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio C.F._5 separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. in conformità degli artt.132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09, mediante la conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla pre- sente pro-nuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di cau- sa.
2
Con ricorso monitorio, la società esponeva di aver stipulato Controparte_1 due contratti con la società il primo in data Parte_1
3.2.2021, col quale la persona di qualificatasi come legale rappresen- Parte_2 tante della affidava l'incarico di collaborazione per la gestione social Parte_1 media e creazione di un sito web alla ricorrente, pattuendo un compenso pari ad
€2.600,00 oltre VA per il primo mese ed €1.600,00 oltre VA a partire dal secondo mese in poi;
altresì, in data 1.5.2021, la medesima persona di affidava anche Parte_2
l'incarico di addetto stampa, pattuendo per ciò un compenso di €1.700,00 oltre VA men- sili per il periodo maggio-settembre 2021 compreso.
La ricorrente, successivamente, emetteva le fatture n.2/2021 e n.44/2021 per complessi- vi €4.604,00, a fronte delle quali corrispondeva dal conto della società Parte_2 resistente €1.586,00 in acconto sulla fattura n.2, lasciando insoluta la residua somma di
3.018,00. Successivamente ancora, la emetteva ulteriori fatture: Controparte_1
n.71, n.72, n.81, n.104, n.120 per complessivi €10.370,00 e a nulla erano valsi i solleciti di pagamento.
Peraltro, all'epoca della sottoscrizione dei contratti risultava socio ac- Parte_2 comandante della Pertanto, la ricorrente Parte_1 chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla Parte_3 nonché a il pagamento in solido tra loro della somma di
[...] Parte_2
€13.388,00 oltre interessi legali.
In data 15.3.2022, il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n.2015/2022 come richiesto dalla ricorrente.
Con riferimento alla causa iscritta al ruolo generale n. 11385/2022. con atto di citazione, ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia del provvedimento monitorio.
Parte opponente esponeva che i contratti posti a fondamento della pretesa creditoria, da- tati rispettivamente 3.2.2021 e 1.5.2021, non erano stati sottoscritti dal legale rappresen- tante della società, bensì dal socio accomandante il quale risultava pri- Parte_2 vo di poteri di firma e di rappresentanza dell'ente.
Sotto il profilo del diritto, la società deduceva l'inefficacia dei suddetti accordi nei pro- pri confronti, rilevando come l'art.2320 c.c. non comportasse alcuna deroga alla disci- plina generale della rappresentanza senza potere. In particolare, l'opponente osservava che, sebbene l'immistione dell'accomandante nell'amministrazione comporti la perdita
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del beneficio della responsabilità limitata in capo a quest'ultimo, tale condotta non de- termina automaticamente l'insorgenza di un'obbligazione in capo alla società, laddove l'atto non fosse stato ratificato dal legale rappresentante. A sostegno di tale tesi, la socie- tà richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inopponi- bilità dell'atto compiuto dal falsus procurator rimane eccepibile dalla società convenuta in giudizio.
L'opponente rilevava, altresì, quale elemento di conferma dell'estraneità della società al rapporto negoziale, che la fatturazione relativa al contratto del 1.5.2021 era stata emessa direttamente nei confronti personali di non della società. Parte_2
In via subordinata, la contestava nel merito la pretesa creditoria, Parte_1 lamentando l'inadempimento della società opposta. Deduceva nello specifico che le at- tività di collaborazione per i social media, la creazione del sito web e l'ufficio stampa erano state indicate in modo generico e non risultavano mai effettivamente eseguite o percepite presso l'azienda. Sosteneva infine che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esatto adempimento delle prestazioni spettasse alla ricorrente opposta, la quale non aveva fornito alcun riscontro documentale in ordine all'attività asseritamente svolta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che il Tribunale adito, accertata l'insussistenza di un valido vincolo contrattuale in capo alla società, volesse dichiarare la nullità del de- creto ingiuntivo opposto e disporne la revoca, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società si costituiva Controparte_1 nel giudizio di opposizione, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse doglianze e deducendo che la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente risultava la- cunosa e smentita dalla documentazione prodotta.
In ordine al merito della pretesa, la società opposta asseriva che il rapporto contrattuale era stato regolarmente eseguito con la massima diligenza. Confermava che Per_1
qualificatosi come legale rappresentante della aveva sotto-
[...] Parte_1 scritto entrambi i contratti di collaborazione rispettivamente per la gestione social/web e per l'attività di addetto stampa.
A confutazione dell'eccezione di inefficacia del contratto, l'opposta rilevava che in data
11.2.2021 era stato disposto un bonifico di €1.586,00 a titolo di acconto sulla fattura n.2/2021, eseguito direttamente dal conto corrente della società Ad Parte_1 avviso della creditrice, tale pagamento costituiva un esplicito riconoscimento del rap- porto contrattuale e della certezza del credito, configurando, in ogni caso, una ratifica dell'operato del socio accomandante.
4
Quanto alla circostanza della fatturazione intestata personalmente a per Parte_2 il secondo contratto, la difesa dell'opposta chiariva che ciò era avvenuto su specifica ri- chiesta e-mail dello stesso socio, nonostante questi avesse agito in nome della società.
Deduceva, inoltre, che le scritture contabili prodotte, regolarmente autenticate, facevano piena prova del credito tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 cc.
Sotto il profilo strettamente giuridico, la sosteneva che, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2320 c.c., l'accomandante che compie atti di amministrazione assume respon- sabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, giustificando così
l'emissione del decreto ingiuntivo contro entrambi i soggetti.
Contestava, infine, l'eccezione di inadempimento, affermando che le prestazioni erano state esattamente adempiute e che la condotta processuale dell'opponente aveva caratte- re meramente dilatorio.
Tanto premesso, la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
All'udienza del 22.11.2022, celebrata mediante trattazione scritta, con le note la parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione;
inoltre, veniva chiesta dalle parti costituite l'assegnazione dei termini ex art.183 c.6 cpc. Il Giudice, considera- to che la società opponente aveva disconosciuto l'operato del socio accomandante che ha sottoscritto il contratto;
rilevato che le mail prodotte non provenivano dalla società ma dal socio accomandante e che l'ordinante del pagamento era il socio accomandante;
ritenuto che
, allo stato, l'obbligazione appariva sorta in capo al solo socio accomandante che aveva speso il nome della società e che non aveva nemmeno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, negava la provvisoria esecuzione e assegnava i termini ex art.183 c.6 cpc.
Con riferimento alla causa iscritta al ruolo generale n.11866/2022, con separato atto di citazione, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiun- Parte_2 tivo n.3726/2022, deducendo l'infondatezza della pretesa monitoria per totale inadem- pimento della società opposta.
L'opponente esponeva che le attività di collaborazione relative alla gestione dei social media, alla creazione del sito web e alle funzioni di addetto stampa risultavano indicate in modo assolutamente generico e vago. Lamentava, inoltre, che tali prestazioni non erano mai state percepite in azienda e che il legale rappresentante della Controparte_2
[...
[...] [...]
, indicato come esecutore delle stesse, non era mai stato visto presso la sede della
[...] società.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, l'opponente rilevava che, ai sensi dell'art. Pt_2
2697 c.c., spettasse alla società fornire la prova del corretto Controparte_1 adempimento delle obbligazioni assunte, prova che, a dire dell'opponente, risultava del tutto mancante nella fase monitoria.
Richiamando i principi giurisprudenziali in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente sollevava formalmente l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., ritenendo che la volontà di avvalersi di tale difesa fosse chiaramente desumibile dall'insieme delle proprie deduzioni e dalla condotta processuale tenuta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva in via principale che il Tribunale adito, accertato il mancato espletamento delle prestazioni contrattuali, volesse dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e disporne la revoca, con vittoria di spese e competenze professiona- li.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società si costi- Controparte_1 tuiva nel giudizio di opposizione promosso da contestando integral- Parte_2 mente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
La società opposta rilevava preliminarmente che non aveva discono- Parte_2 sciuto la sussistenza dei rapporti negoziali, i quali risultavano fondati sui due contratti sottoscritti dal medesimo in qualità di legale rappresentante della . Parte_1
Deduceva che la validità di tali accordi e la certezza del credito erano confermati dal bonifico di €1.586,00 eseguito in data 11.2.2021 dal conto corrente della società, atto che, a dire dell'opposta, costituiva un esplicito riconoscimento del debito.
In merito alla fatturazione, la difesa della esponeva che, con e-mail del CP_1
23.6.2021, l'opponente aveva espressamente richiesto che le fatture relative al secondo contratto di addetto stampa fossero intestate direttamente a lui personalmente. Sostene- va, pertanto, che sia la società sia il socio avessero beneficiato delle prestazioni profes- sionali rese, come sarebbe emerso dalla documentazione e dalla messaggistica prodotta in atti. Quanto al merito dell'adempimento, l'opposta affermava di aver eseguito corret- tamente e diligentemente le prestazioni commissionate, ritenendo la condotta processua- le dell'opponente contraria ai canoni di buona fede e meramente dilatoria.
Sotto il profilo processuale, la società evidenziava la pendenza di un analogo giudizio di opposizione promosso dalla (R.G. n. 11385/2022) e chiedeva, per- Parte_1
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tanto, che venisse disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di economia proces- suale e per evitare contrasti di giudicati.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e chie- Controparte_1 deva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitata- mente alla posizione di con condanna di quest'ultimo anche ai sensi Parte_2 dell'art. 96 cpc.
All'udienza del 22.12.2022, il Giudice, rilevato che il socio accomandante non aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta sui contratti prodotti in giudizio né aveva disco- nosciuto l'ulteriore documentazione prodotta;
rilevato che l'eccezione di inadempimento era stata formulata in modo del tutto generico;
considerato che
la opposizione non era fondata su prova scritta e non era di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecu- zione del decreto ingiuntivo Rgn. 2015/2022. Infine, concedeva i termini ex art.183 c.6 cpc. Con ordinanza del 20.12.2023, verificata l'identità oggettiva e parzialmente sogget- tiva del giudizio recante numero di ruolo 11866/2022 con quello recante il numero di ruolo 11385/2022, veniva ordinata la riunione del primo al presente giudizio.
Ammesse le istanze istruttorie articolate da parte opposta ed espletate le prove orali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclu- sioni e, successivamente, assunta in decisione ex art.281 sexies c.p.c..
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'opposizione proposta dalla società è fon- Parte_1 data e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta accertato in fatto che i contratti di prestazione di servizi posti a fondamento della pretesa creditoria siano stati sottoscritti esclusivamente da il quale, Parte_2 all'atto della firma, si era qualificato come legale rappresentante della compagine socia- le.
Tuttavia, è parimenti documentato che, all'epoca della stipula, il predetto rivestisse la sola qualifica di socio accomandante, privo di qualsivoglia potere di amministrazione e rappresentanza, per legge riservato al solo socio accomandatario ai sensi degli artt. 2318
e 2320 cc.
Ed invero, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'at- to compiuto dal socio accomandante in nome della società, in assenza di procura specia- le per singoli affari, configura un'ipotesi di rappresentanza senza potere, il cosiddetto falsus procurator.
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Tale fattispecie rende il contratto inefficace nei confronti della società rappresentata, a meno che non intervenga una successiva ed esplicita ratifica da parte del legittimo rap- presentante a sensi dell'art. 1399 cc.
Deve escludersi, però, che il pagamento dell'acconto di €1.586,00, eseguito tramite bo- nifico dal conto corrente sociale, possa integrare una ratifica per fatti concludenti.
Affinché il comportamento del rappresentato sia qualificabile come ratifica, occorre che la volontà di far proprio l'operato del falsus procurator sia manifestata in modo univoco e con la piena consapevolezza degli elementi essenziali del negozio.
Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita prova che il socio accomandatario,
[...]
, avesse autorizzato tale pagamento con la volontà di sanare il difetto di Parte_4 potere del socio accomandante.
Al contrario, le risultanze istruttorie e in particolare la deposizione della teste Tes_1 confermano un quadro di ingerenza di nella gestione finanziaria e am- Parte_2 ministrativa della società.
Il bonifico appare, dunque, non come un atto di ratifica della società, bensì come un ul- teriore tassello dell'attività di immistione del socio accomandante, il quale operava au- tonomamente sui conti sociali.
Ad ogni buon conto, tuttavia, non può trovare accoglimento la tesi dell'apparenza del diritto, in quanto la società opposta, in quanto operatore pro- Controparte_1 fessionale, era gravata dall'onere di verificare la legittimazione del firmatario mediante la consultazione dei pubblici registri. L'omessa acquisizione della visura camerale, do- cumento di agevole reperimento, esclude la configurabilità di un affidamento incolpevo- le, prevalendo il dato formale della carenza di potere rispetto alla situazione di fatto.
Per quanto concerne, invece, la posizione del socio di contro, deve es- Parte_2 sere rigettata l'opposizione proposta da quest'ultimo.
Ed infatti, l'attività del suddetto opponente, consistita nella sottoscrizione di contratti e nella gestione attiva del rapporto, quali partecipazione a riunioni, gestione della fattura- zione, ordini di pagamento, integra pienamente la violazione del divieto di immistione di cui all'art. 2320 cc.
La norma citata prevede, quale sanzione di carattere inderogabile, la perdita del benefi- cio della responsabilità limitata per l'accomandante che contravvenga al divieto di inge- renza.
Ne consegue che, risponde solidalmente e illimitatamente con il pro- Parte_2 prio patrimonio personale per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti. In aggiunta,
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egli risponde nei confronti del terzo contraente ai sensi dell'art. 1398 cc, avendo agito senza poteri e avendo ingenerato un'obbligazione che, seppur inefficace per la società, valida fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'agente.
Con riguardo all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, tale eccezione sollevata da è infondata. Pt_2
In linea con i principi sul riparto dell'onere probatorio (Cass. S.U. n. 13533/2001), a fronte della produzione documentale dei contratti e delle fatture, l'opponente si è limita- to a contestazioni generiche, non provando alcun fatto estintivo o modificativo del cre- dito. Al contrario, l'istruttoria ha confermato l'esecuzione delle prestazioni. La teste ha riferito dello svolgimento delle attività e della costante presenza di Tes_1 [...] alle riunioni operative;
inoltre, la richiesta di quest'ultimo di intestarsi perso- Pt_2 nalmente alcune fatture costituisce un'implicita ammissione del beneficio ricevuto dalle prestazioni web e ufficio stampa.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti della
[...]
e confermato integralmente nei confronti di Parte_1 Parte_2
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettiva-mente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.11385/2022 R.G. alla quale risulta riunita la causa n.11866/2022 R.G., pendente tra e Parte_1 [...] contro ogni contraria istanza disattesa e questione assorbi- Pt_2 Controparte_1 ta, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2015/2022 emesso in data 15.3.2022 nei soli confronti della suddetta società;
2)Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decre- Parte_2 to ingiuntivo n.2015/2022, emesso in data 15.3.2022, nei suoi confronti, già dichiarato esecutivo;
3)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della opposta Parte_2
che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese ge- Controparte_1
9
, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Paglioc- CP_3 ca, dichiaratosi antistatario;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della oppo- Controparte_1 nente , che liquida in € 3.800,00 per compen- Parte_1 si, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione agli avvocati
GI CA e RI LO, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 22.12.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Ro- tunno.
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TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 ex art.127-ter c.p.c
Innanzi al G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, viene chiamata la causa R.G. 11385/2022, al- la quale risulta riunita la causa R.G. 11866/2022,
TRA
Parte_1
- opponente R.G. 11385/2022
Parte_2
-opponente R.G. 11866/2022
E
Controparte_1
- opposta verificata la rituale comunicazione alle parti a cura della cancelleria del decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, in sostituzione della discussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le note conclusionali e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, con le quali si sono riportate alle proprie difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chie- dendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. nella parte che segue
N. 11385/2022 + 11866/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
1
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sen-si dell'art.281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA iscritta al n. 11385/2022 alla quale risulta riunita la causa R.G. 11866/2022, pendente
TRA
P. VA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via
Dei Mille n.16, presso lo studio degli avvocati GI CA, c.f.
[...]
, e RI LO, c.f. , che la rappresentano e C.F._1 C.F._2 difendono come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di opposizione;
-opponente R.G. 11385/2022
, nato il [...], c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Napoli, via Dei Mille n.16, presso lo studio dell'avvocato GI CA,
c.f. , che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su C.F._4 foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponente R.G. 11866/2022
E
P. VA in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), via Princi- pe Tommaso di Savoia n.18, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pagliocca, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio C.F._5 separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. in conformità degli artt.132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09, mediante la conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla pre- sente pro-nuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di cau- sa.
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Con ricorso monitorio, la società esponeva di aver stipulato Controparte_1 due contratti con la società il primo in data Parte_1
3.2.2021, col quale la persona di qualificatasi come legale rappresen- Parte_2 tante della affidava l'incarico di collaborazione per la gestione social Parte_1 media e creazione di un sito web alla ricorrente, pattuendo un compenso pari ad
€2.600,00 oltre VA per il primo mese ed €1.600,00 oltre VA a partire dal secondo mese in poi;
altresì, in data 1.5.2021, la medesima persona di affidava anche Parte_2
l'incarico di addetto stampa, pattuendo per ciò un compenso di €1.700,00 oltre VA men- sili per il periodo maggio-settembre 2021 compreso.
La ricorrente, successivamente, emetteva le fatture n.2/2021 e n.44/2021 per complessi- vi €4.604,00, a fronte delle quali corrispondeva dal conto della società Parte_2 resistente €1.586,00 in acconto sulla fattura n.2, lasciando insoluta la residua somma di
3.018,00. Successivamente ancora, la emetteva ulteriori fatture: Controparte_1
n.71, n.72, n.81, n.104, n.120 per complessivi €10.370,00 e a nulla erano valsi i solleciti di pagamento.
Peraltro, all'epoca della sottoscrizione dei contratti risultava socio ac- Parte_2 comandante della Pertanto, la ricorrente Parte_1 chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla Parte_3 nonché a il pagamento in solido tra loro della somma di
[...] Parte_2
€13.388,00 oltre interessi legali.
In data 15.3.2022, il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n.2015/2022 come richiesto dalla ricorrente.
Con riferimento alla causa iscritta al ruolo generale n. 11385/2022. con atto di citazione, ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia del provvedimento monitorio.
Parte opponente esponeva che i contratti posti a fondamento della pretesa creditoria, da- tati rispettivamente 3.2.2021 e 1.5.2021, non erano stati sottoscritti dal legale rappresen- tante della società, bensì dal socio accomandante il quale risultava pri- Parte_2 vo di poteri di firma e di rappresentanza dell'ente.
Sotto il profilo del diritto, la società deduceva l'inefficacia dei suddetti accordi nei pro- pri confronti, rilevando come l'art.2320 c.c. non comportasse alcuna deroga alla disci- plina generale della rappresentanza senza potere. In particolare, l'opponente osservava che, sebbene l'immistione dell'accomandante nell'amministrazione comporti la perdita
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del beneficio della responsabilità limitata in capo a quest'ultimo, tale condotta non de- termina automaticamente l'insorgenza di un'obbligazione in capo alla società, laddove l'atto non fosse stato ratificato dal legale rappresentante. A sostegno di tale tesi, la socie- tà richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inopponi- bilità dell'atto compiuto dal falsus procurator rimane eccepibile dalla società convenuta in giudizio.
L'opponente rilevava, altresì, quale elemento di conferma dell'estraneità della società al rapporto negoziale, che la fatturazione relativa al contratto del 1.5.2021 era stata emessa direttamente nei confronti personali di non della società. Parte_2
In via subordinata, la contestava nel merito la pretesa creditoria, Parte_1 lamentando l'inadempimento della società opposta. Deduceva nello specifico che le at- tività di collaborazione per i social media, la creazione del sito web e l'ufficio stampa erano state indicate in modo generico e non risultavano mai effettivamente eseguite o percepite presso l'azienda. Sosteneva infine che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esatto adempimento delle prestazioni spettasse alla ricorrente opposta, la quale non aveva fornito alcun riscontro documentale in ordine all'attività asseritamente svolta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che il Tribunale adito, accertata l'insussistenza di un valido vincolo contrattuale in capo alla società, volesse dichiarare la nullità del de- creto ingiuntivo opposto e disporne la revoca, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società si costituiva Controparte_1 nel giudizio di opposizione, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse doglianze e deducendo che la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente risultava la- cunosa e smentita dalla documentazione prodotta.
In ordine al merito della pretesa, la società opposta asseriva che il rapporto contrattuale era stato regolarmente eseguito con la massima diligenza. Confermava che Per_1
qualificatosi come legale rappresentante della aveva sotto-
[...] Parte_1 scritto entrambi i contratti di collaborazione rispettivamente per la gestione social/web e per l'attività di addetto stampa.
A confutazione dell'eccezione di inefficacia del contratto, l'opposta rilevava che in data
11.2.2021 era stato disposto un bonifico di €1.586,00 a titolo di acconto sulla fattura n.2/2021, eseguito direttamente dal conto corrente della società Ad Parte_1 avviso della creditrice, tale pagamento costituiva un esplicito riconoscimento del rap- porto contrattuale e della certezza del credito, configurando, in ogni caso, una ratifica dell'operato del socio accomandante.
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Quanto alla circostanza della fatturazione intestata personalmente a per Parte_2 il secondo contratto, la difesa dell'opposta chiariva che ciò era avvenuto su specifica ri- chiesta e-mail dello stesso socio, nonostante questi avesse agito in nome della società.
Deduceva, inoltre, che le scritture contabili prodotte, regolarmente autenticate, facevano piena prova del credito tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 cc.
Sotto il profilo strettamente giuridico, la sosteneva che, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2320 c.c., l'accomandante che compie atti di amministrazione assume respon- sabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, giustificando così
l'emissione del decreto ingiuntivo contro entrambi i soggetti.
Contestava, infine, l'eccezione di inadempimento, affermando che le prestazioni erano state esattamente adempiute e che la condotta processuale dell'opponente aveva caratte- re meramente dilatorio.
Tanto premesso, la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
All'udienza del 22.11.2022, celebrata mediante trattazione scritta, con le note la parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione;
inoltre, veniva chiesta dalle parti costituite l'assegnazione dei termini ex art.183 c.6 cpc. Il Giudice, considera- to che la società opponente aveva disconosciuto l'operato del socio accomandante che ha sottoscritto il contratto;
rilevato che le mail prodotte non provenivano dalla società ma dal socio accomandante e che l'ordinante del pagamento era il socio accomandante;
ritenuto che
, allo stato, l'obbligazione appariva sorta in capo al solo socio accomandante che aveva speso il nome della società e che non aveva nemmeno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, negava la provvisoria esecuzione e assegnava i termini ex art.183 c.6 cpc.
Con riferimento alla causa iscritta al ruolo generale n.11866/2022, con separato atto di citazione, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiun- Parte_2 tivo n.3726/2022, deducendo l'infondatezza della pretesa monitoria per totale inadem- pimento della società opposta.
L'opponente esponeva che le attività di collaborazione relative alla gestione dei social media, alla creazione del sito web e alle funzioni di addetto stampa risultavano indicate in modo assolutamente generico e vago. Lamentava, inoltre, che tali prestazioni non erano mai state percepite in azienda e che il legale rappresentante della Controparte_2
[...
[...] [...]
, indicato come esecutore delle stesse, non era mai stato visto presso la sede della
[...] società.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, l'opponente rilevava che, ai sensi dell'art. Pt_2
2697 c.c., spettasse alla società fornire la prova del corretto Controparte_1 adempimento delle obbligazioni assunte, prova che, a dire dell'opponente, risultava del tutto mancante nella fase monitoria.
Richiamando i principi giurisprudenziali in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente sollevava formalmente l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., ritenendo che la volontà di avvalersi di tale difesa fosse chiaramente desumibile dall'insieme delle proprie deduzioni e dalla condotta processuale tenuta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva in via principale che il Tribunale adito, accertato il mancato espletamento delle prestazioni contrattuali, volesse dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e disporne la revoca, con vittoria di spese e competenze professiona- li.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società si costi- Controparte_1 tuiva nel giudizio di opposizione promosso da contestando integral- Parte_2 mente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
La società opposta rilevava preliminarmente che non aveva discono- Parte_2 sciuto la sussistenza dei rapporti negoziali, i quali risultavano fondati sui due contratti sottoscritti dal medesimo in qualità di legale rappresentante della . Parte_1
Deduceva che la validità di tali accordi e la certezza del credito erano confermati dal bonifico di €1.586,00 eseguito in data 11.2.2021 dal conto corrente della società, atto che, a dire dell'opposta, costituiva un esplicito riconoscimento del debito.
In merito alla fatturazione, la difesa della esponeva che, con e-mail del CP_1
23.6.2021, l'opponente aveva espressamente richiesto che le fatture relative al secondo contratto di addetto stampa fossero intestate direttamente a lui personalmente. Sostene- va, pertanto, che sia la società sia il socio avessero beneficiato delle prestazioni profes- sionali rese, come sarebbe emerso dalla documentazione e dalla messaggistica prodotta in atti. Quanto al merito dell'adempimento, l'opposta affermava di aver eseguito corret- tamente e diligentemente le prestazioni commissionate, ritenendo la condotta processua- le dell'opponente contraria ai canoni di buona fede e meramente dilatoria.
Sotto il profilo processuale, la società evidenziava la pendenza di un analogo giudizio di opposizione promosso dalla (R.G. n. 11385/2022) e chiedeva, per- Parte_1
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tanto, che venisse disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di economia proces- suale e per evitare contrasti di giudicati.
La concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e chie- Controparte_1 deva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitata- mente alla posizione di con condanna di quest'ultimo anche ai sensi Parte_2 dell'art. 96 cpc.
All'udienza del 22.12.2022, il Giudice, rilevato che il socio accomandante non aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta sui contratti prodotti in giudizio né aveva disco- nosciuto l'ulteriore documentazione prodotta;
rilevato che l'eccezione di inadempimento era stata formulata in modo del tutto generico;
considerato che
la opposizione non era fondata su prova scritta e non era di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecu- zione del decreto ingiuntivo Rgn. 2015/2022. Infine, concedeva i termini ex art.183 c.6 cpc. Con ordinanza del 20.12.2023, verificata l'identità oggettiva e parzialmente sogget- tiva del giudizio recante numero di ruolo 11866/2022 con quello recante il numero di ruolo 11385/2022, veniva ordinata la riunione del primo al presente giudizio.
Ammesse le istanze istruttorie articolate da parte opposta ed espletate le prove orali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclu- sioni e, successivamente, assunta in decisione ex art.281 sexies c.p.c..
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'opposizione proposta dalla società è fon- Parte_1 data e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta accertato in fatto che i contratti di prestazione di servizi posti a fondamento della pretesa creditoria siano stati sottoscritti esclusivamente da il quale, Parte_2 all'atto della firma, si era qualificato come legale rappresentante della compagine socia- le.
Tuttavia, è parimenti documentato che, all'epoca della stipula, il predetto rivestisse la sola qualifica di socio accomandante, privo di qualsivoglia potere di amministrazione e rappresentanza, per legge riservato al solo socio accomandatario ai sensi degli artt. 2318
e 2320 cc.
Ed invero, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'at- to compiuto dal socio accomandante in nome della società, in assenza di procura specia- le per singoli affari, configura un'ipotesi di rappresentanza senza potere, il cosiddetto falsus procurator.
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Tale fattispecie rende il contratto inefficace nei confronti della società rappresentata, a meno che non intervenga una successiva ed esplicita ratifica da parte del legittimo rap- presentante a sensi dell'art. 1399 cc.
Deve escludersi, però, che il pagamento dell'acconto di €1.586,00, eseguito tramite bo- nifico dal conto corrente sociale, possa integrare una ratifica per fatti concludenti.
Affinché il comportamento del rappresentato sia qualificabile come ratifica, occorre che la volontà di far proprio l'operato del falsus procurator sia manifestata in modo univoco e con la piena consapevolezza degli elementi essenziali del negozio.
Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita prova che il socio accomandatario,
[...]
, avesse autorizzato tale pagamento con la volontà di sanare il difetto di Parte_4 potere del socio accomandante.
Al contrario, le risultanze istruttorie e in particolare la deposizione della teste Tes_1 confermano un quadro di ingerenza di nella gestione finanziaria e am- Parte_2 ministrativa della società.
Il bonifico appare, dunque, non come un atto di ratifica della società, bensì come un ul- teriore tassello dell'attività di immistione del socio accomandante, il quale operava au- tonomamente sui conti sociali.
Ad ogni buon conto, tuttavia, non può trovare accoglimento la tesi dell'apparenza del diritto, in quanto la società opposta, in quanto operatore pro- Controparte_1 fessionale, era gravata dall'onere di verificare la legittimazione del firmatario mediante la consultazione dei pubblici registri. L'omessa acquisizione della visura camerale, do- cumento di agevole reperimento, esclude la configurabilità di un affidamento incolpevo- le, prevalendo il dato formale della carenza di potere rispetto alla situazione di fatto.
Per quanto concerne, invece, la posizione del socio di contro, deve es- Parte_2 sere rigettata l'opposizione proposta da quest'ultimo.
Ed infatti, l'attività del suddetto opponente, consistita nella sottoscrizione di contratti e nella gestione attiva del rapporto, quali partecipazione a riunioni, gestione della fattura- zione, ordini di pagamento, integra pienamente la violazione del divieto di immistione di cui all'art. 2320 cc.
La norma citata prevede, quale sanzione di carattere inderogabile, la perdita del benefi- cio della responsabilità limitata per l'accomandante che contravvenga al divieto di inge- renza.
Ne consegue che, risponde solidalmente e illimitatamente con il pro- Parte_2 prio patrimonio personale per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti. In aggiunta,
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egli risponde nei confronti del terzo contraente ai sensi dell'art. 1398 cc, avendo agito senza poteri e avendo ingenerato un'obbligazione che, seppur inefficace per la società, valida fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'agente.
Con riguardo all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, tale eccezione sollevata da è infondata. Pt_2
In linea con i principi sul riparto dell'onere probatorio (Cass. S.U. n. 13533/2001), a fronte della produzione documentale dei contratti e delle fatture, l'opponente si è limita- to a contestazioni generiche, non provando alcun fatto estintivo o modificativo del cre- dito. Al contrario, l'istruttoria ha confermato l'esecuzione delle prestazioni. La teste ha riferito dello svolgimento delle attività e della costante presenza di Tes_1 [...] alle riunioni operative;
inoltre, la richiesta di quest'ultimo di intestarsi perso- Pt_2 nalmente alcune fatture costituisce un'implicita ammissione del beneficio ricevuto dalle prestazioni web e ufficio stampa.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti della
[...]
e confermato integralmente nei confronti di Parte_1 Parte_2
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettiva-mente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.11385/2022 R.G. alla quale risulta riunita la causa n.11866/2022 R.G., pendente tra e Parte_1 [...] contro ogni contraria istanza disattesa e questione assorbi- Pt_2 Controparte_1 ta, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2015/2022 emesso in data 15.3.2022 nei soli confronti della suddetta società;
2)Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decre- Parte_2 to ingiuntivo n.2015/2022, emesso in data 15.3.2022, nei suoi confronti, già dichiarato esecutivo;
3)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della opposta Parte_2
che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre spese ge- Controparte_1
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, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Paglioc- CP_3 ca, dichiaratosi antistatario;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della oppo- Controparte_1 nente , che liquida in € 3.800,00 per compen- Parte_1 si, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione agli avvocati
GI CA e RI LO, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 22.12.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Ro- tunno.
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