CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18102 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 del CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 25 maggio 2021 dal Tribunale di Milano dichiarando di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale rilevante e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce innanzitutto l'inosservanza della legge penale (art.606 lett. b, c.p.p.) in relazione al rigetto di produzione documentale avanzata dalla difesa dell'appellante e conseguente mancata assunzione di prove decisive. All'udienza d'appello il nuovo difensore dell'imputato chiedeva di produrre documentazione rinvenuta successivamente alla presentazione dell'atto di appello ma l'istanza veniva respinta in quanto tardiva. In applicazione dell'art.598 c.p.p., deve farsi ricorso al disposto dell'art.468 c.p.p. che non prevede limiti temporali per la produzione di documenti in primo grado. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18102 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) per la mancata acquisizione di prove decisive in relazione alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno con provvisionale di € 91.685,86. Si sostiene che la condanna si basa esclusivamente sulla deposizione della persona offesa. Se la Corte avesse esaminato la documentazione offerta ma non ammessa, avrebbe potuto verificare che l'investimento proposto dall'imputato alla persona offesa non era affatto truffaldino ma reale e che il fallimento della società Kutta Capital, al cui sviluppo era destinato il versamento dell'importo corrisposto dalla persona offesa, era stato originato da cause non ascrivi bili all'imputato. Infine, con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) in relazione alla violazione dell'art.129 c.p.p.. La formula assolutoria piena deve essere pronunciata non solo in caso di emergenza della prova dell'innocenza dell'imputato ma anche nel caso di mancanza della prova della colpevolezza. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali si basa. 4.1 In primo luogo, occorre precisare, in replica al primo motivo di ricorso, che nel verbale dell'udienza 19 maggio 2023 (esaminabile da questa Corte, lamentandosi un error in procedendo della Corte meneghina: in tali casi la Corte di cassazione è giudice anche del 'fatto processuale' e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) non vi è alcuna pronuncia di tardività della produzione documentale offerta dalla difesa. Dopo essersi ritirata in camera di consiglio per deliberare sull'appello, la Corte, immediatamente prima di leggere I dispositivo, ha respinto "l'istanza di produzione del difensore, essendo documenti che l'appellante poteva produrre precedentemente". Non si tratta pertanto di una preliminare delibazione di inammissibilità, ma di un rigetto all'esito del relativo esame e del confronto con la produzione esistente, enunciato nell'immediatezza, invece di essere inserita nel tessuto motivazionale della decisione in cui era destinata a refluire, solamente per assicurare oralità ed immediatezza della decisione. Occorre precisare peraltro che la tesi difensiva per cui, dal combinato disposto degli art.598 e 468 c.p.p. deriverebbe un illimitato potere della parte di produrre documenti senza possibilità di sindacato diverso dalla loro rilevanza, è concettualmente errato. Esso confligge con il principio della completezza dell'attività istruttoria svolta in primo grado, presidiata, in difetto, dai poteri 'istruttori' riservati al giudice in via autonoma dall'art.507 c.p.p. e confermati dal carattere eccezionale ed integrativo stabilito dall'art.603 c.p.p. per l'attività istruttoria da condursi in secondo grado, a sua volta subordinata a precise condizioni. La prima di queste è la possibilità di decidere allo stato degli atti, proprio in conseguenza della sussistenza della citata presunzione di sufficiency of the evidence all'esito del giudizio di primo grado. Il profilo evidenziato non è indifferente: se dovesse essere riconosciuta la facoltà indiscriminata di produzione documentale, soggetta soltanto alla discrezione della parte, si rischierebbe di compromettere il principio del contraddittorio e, in definitiva, 'l'uguaglianza delle armi' tra le parti in gioco. Nel caso concreto, la produzione documentale, così come il motivo alla quale esso si riferisce, è del tutto generica. Con i documenti (due mails scritte dalla persona offesa Valletta a cavallo tra agosto e settembre 2015) si pretende di confutare la attendibilità della parte civile che con lo scambio di mails avrebbe cercato di promuovere rapporti con un tal RA a dispetto del fatto che in sede processuale avesse sostenuto di essere all'epoca dei fatti giunto alla conclusione che costui in realtà non esistesse, risolvendosi in un artificio escogitato dal Corbi no. Tuttavia, nella sentenza d'appello il giudizio di attendibilità del querelante e la intrinseca coerenza della versione da questi propugnata è determinata (si legge nella sentenza impugnata, a pg.3) "dalla circostanza, mai smentita, che gli indirizzi dai quali venivano inviati i report giornalieri erano falsi e che inesistente è il rapporto professionale tra BI SI e la BSI" Su tale fondamentale elemento, che connota la fraudolenza della condotta, nulla si dice nel ricorso, totalmente incentrato sulla pretesa ricostruzione alternativa della vicenda, sub specie della inattendibilità dell'imputato. A ciò si aggiunge che né nel ricorso né prima è stato chiarito per quale ragione le mails sarebbero prove nuove, ignorate in precedenza, né in virtù di quali rapporti esse siano emerse solo tardivamente, con conseguente minaccia del contraddittorio nei confronti della parte civile, contro le quali vengono prodotte, senza possibilità di replica. 4.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito (art.606 comma 3 c.p.p.) poiché, seppure deducendo una violazione di legge (la mancata ammissione di documentazione), pretende in verità di introdurre una ulteriore (la terza) valutazione del fatto storico, in violazione dei principi ordinamentali e processual-penalistici che assegnano a questa Corte solamente il giudizio su violazioni di legge o di vizi motivazionali se rientranti nella triade elencata dall'art.606 lett. e c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 -01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Quanto poi alla contestazione della provvisionale, è necessario ribadire come si sia da tempo affermato in sede di legittimità il principio per cui non sia impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis, sul punto, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02; in precedenza nello stesso senso N. 43886 del 2019 Rv. 277711 - 01. N. 50746 del 2014 Rv. 261536 -01, N. 34791 del 2010 Rv. 248348 -01, N. 49016 del 2014 Rv. 261054 -01, N. 18663 del 2015 Rv. 263486 - 01, N. 5001 del 2007 Rv. 236068 - 01). 4.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e ripetitivo, risolvendosi nella riproposizione, sub specie dell'applicazione dell'art.129 comma 2 c.p.p., degli stessi motivi attinenti al merito che erano già stati respinti in precedenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Pre nte
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 25 maggio 2021 dal Tribunale di Milano dichiarando di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale rilevante e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce innanzitutto l'inosservanza della legge penale (art.606 lett. b, c.p.p.) in relazione al rigetto di produzione documentale avanzata dalla difesa dell'appellante e conseguente mancata assunzione di prove decisive. All'udienza d'appello il nuovo difensore dell'imputato chiedeva di produrre documentazione rinvenuta successivamente alla presentazione dell'atto di appello ma l'istanza veniva respinta in quanto tardiva. In applicazione dell'art.598 c.p.p., deve farsi ricorso al disposto dell'art.468 c.p.p. che non prevede limiti temporali per la produzione di documenti in primo grado. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18102 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) per la mancata acquisizione di prove decisive in relazione alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno con provvisionale di € 91.685,86. Si sostiene che la condanna si basa esclusivamente sulla deposizione della persona offesa. Se la Corte avesse esaminato la documentazione offerta ma non ammessa, avrebbe potuto verificare che l'investimento proposto dall'imputato alla persona offesa non era affatto truffaldino ma reale e che il fallimento della società Kutta Capital, al cui sviluppo era destinato il versamento dell'importo corrisposto dalla persona offesa, era stato originato da cause non ascrivi bili all'imputato. Infine, con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) in relazione alla violazione dell'art.129 c.p.p.. La formula assolutoria piena deve essere pronunciata non solo in caso di emergenza della prova dell'innocenza dell'imputato ma anche nel caso di mancanza della prova della colpevolezza. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali si basa. 4.1 In primo luogo, occorre precisare, in replica al primo motivo di ricorso, che nel verbale dell'udienza 19 maggio 2023 (esaminabile da questa Corte, lamentandosi un error in procedendo della Corte meneghina: in tali casi la Corte di cassazione è giudice anche del 'fatto processuale' e per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) non vi è alcuna pronuncia di tardività della produzione documentale offerta dalla difesa. Dopo essersi ritirata in camera di consiglio per deliberare sull'appello, la Corte, immediatamente prima di leggere I dispositivo, ha respinto "l'istanza di produzione del difensore, essendo documenti che l'appellante poteva produrre precedentemente". Non si tratta pertanto di una preliminare delibazione di inammissibilità, ma di un rigetto all'esito del relativo esame e del confronto con la produzione esistente, enunciato nell'immediatezza, invece di essere inserita nel tessuto motivazionale della decisione in cui era destinata a refluire, solamente per assicurare oralità ed immediatezza della decisione. Occorre precisare peraltro che la tesi difensiva per cui, dal combinato disposto degli art.598 e 468 c.p.p. deriverebbe un illimitato potere della parte di produrre documenti senza possibilità di sindacato diverso dalla loro rilevanza, è concettualmente errato. Esso confligge con il principio della completezza dell'attività istruttoria svolta in primo grado, presidiata, in difetto, dai poteri 'istruttori' riservati al giudice in via autonoma dall'art.507 c.p.p. e confermati dal carattere eccezionale ed integrativo stabilito dall'art.603 c.p.p. per l'attività istruttoria da condursi in secondo grado, a sua volta subordinata a precise condizioni. La prima di queste è la possibilità di decidere allo stato degli atti, proprio in conseguenza della sussistenza della citata presunzione di sufficiency of the evidence all'esito del giudizio di primo grado. Il profilo evidenziato non è indifferente: se dovesse essere riconosciuta la facoltà indiscriminata di produzione documentale, soggetta soltanto alla discrezione della parte, si rischierebbe di compromettere il principio del contraddittorio e, in definitiva, 'l'uguaglianza delle armi' tra le parti in gioco. Nel caso concreto, la produzione documentale, così come il motivo alla quale esso si riferisce, è del tutto generica. Con i documenti (due mails scritte dalla persona offesa Valletta a cavallo tra agosto e settembre 2015) si pretende di confutare la attendibilità della parte civile che con lo scambio di mails avrebbe cercato di promuovere rapporti con un tal RA a dispetto del fatto che in sede processuale avesse sostenuto di essere all'epoca dei fatti giunto alla conclusione che costui in realtà non esistesse, risolvendosi in un artificio escogitato dal Corbi no. Tuttavia, nella sentenza d'appello il giudizio di attendibilità del querelante e la intrinseca coerenza della versione da questi propugnata è determinata (si legge nella sentenza impugnata, a pg.3) "dalla circostanza, mai smentita, che gli indirizzi dai quali venivano inviati i report giornalieri erano falsi e che inesistente è il rapporto professionale tra BI SI e la BSI" Su tale fondamentale elemento, che connota la fraudolenza della condotta, nulla si dice nel ricorso, totalmente incentrato sulla pretesa ricostruzione alternativa della vicenda, sub specie della inattendibilità dell'imputato. A ciò si aggiunge che né nel ricorso né prima è stato chiarito per quale ragione le mails sarebbero prove nuove, ignorate in precedenza, né in virtù di quali rapporti esse siano emerse solo tardivamente, con conseguente minaccia del contraddittorio nei confronti della parte civile, contro le quali vengono prodotte, senza possibilità di replica. 4.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito (art.606 comma 3 c.p.p.) poiché, seppure deducendo una violazione di legge (la mancata ammissione di documentazione), pretende in verità di introdurre una ulteriore (la terza) valutazione del fatto storico, in violazione dei principi ordinamentali e processual-penalistici che assegnano a questa Corte solamente il giudizio su violazioni di legge o di vizi motivazionali se rientranti nella triade elencata dall'art.606 lett. e c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 -01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Quanto poi alla contestazione della provvisionale, è necessario ribadire come si sia da tempo affermato in sede di legittimità il principio per cui non sia impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis, sul punto, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02; in precedenza nello stesso senso N. 43886 del 2019 Rv. 277711 - 01. N. 50746 del 2014 Rv. 261536 -01, N. 34791 del 2010 Rv. 248348 -01, N. 49016 del 2014 Rv. 261054 -01, N. 18663 del 2015 Rv. 263486 - 01, N. 5001 del 2007 Rv. 236068 - 01). 4.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e ripetitivo, risolvendosi nella riproposizione, sub specie dell'applicazione dell'art.129 comma 2 c.p.p., degli stessi motivi attinenti al merito che erano già stati respinti in precedenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Pre nte