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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2025, n. 34847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34847 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. BI DH, nato in [...] il [...] 2. BE AH TM, nata a [...] il [...] 3. El BI MO LI, nato a [...] il [...] 4. JA BA NE, nato in [...] il [...] 5. TR AM, nato in [...] il [...] 6. OR RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di BI DH, BE AH TM e El BI MO LI;
rigetto dei ricorsi di JA BA NE, TR AM e OR RI;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34847 Anno 2025 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/10/2025 udito il difensore di JA BA NE, Avv. D'Errico Roberto del foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. • RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dagli imputati DH BI, TM BE AH, IB BE AH, MO LI El BI, BA NE JA, AM TR e RI OR avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, escluso l'aumento per la continuazione disposto con riguardo alla posizione di RI OR, ha rideterminato la pena inflitta a costui in relazione al reato di cui al capo 4 ascrittogli, confermando nel resto la sentenza che ha riconosciuto la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di: - DH BI in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 6 ascrittigli;
- AM TR in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 11 ascrittigli;
- IB BE AH in ordine ai reati di cui al capo 7 ascrittigli;
- MO AL El BI in ordine ai reati di cui ai capi 8, 9 e 10 ascrittigli;
- BA NE JA in ordine ai reati di cui al capo 16 ascrittigli;
- TM BE AH in ordine ai reati di cui al capo 2 ascrittile;
con rispettiva pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di DH BI, NE LI El BI e TM BE AH, con unico atto di ricorso, si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, con riferimento alla posizione di TM BE AH, si deduce violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della attenuante, rispetto alla unanime ricostruzione del ruolo marginale della ricorrente mancando una sua concreta operatività nell'ambito dell'attività di spaccio, svolgendo il ruolo di mera confidente del coniuge che avrebbe operato in ogni caso in autonomia senza che la condotta della moglie influisse in concreto sulle cessioni e sulla gestione dello stupefacente e, infine, nella completa assenza di una sua autonomia decisionale rispetto a quanto richiestole dal marito. 2 3.2. Con il secondo motivo, con riferimento alle posizioni di DH BI e MO AL El BI, erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, distaccatosi dal minimo edittale senza alcun elemento di conforto e in assenza di ragioni per il diniego delle attenuanti generiche. 4. Nell'interesse di BA NE lama: si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità sulla base di vaghe contestazioni, in assenza di informazioni sulla quantità e qualità dello stupefacente ceduto e sul numero di cessioni, considerando solo stralci di captazioni telefoniche vaghe e generiche, dichiarazioni di acquirenti lacunose e non circostanziate e immagini di videosorveglianza non concludenti. La sentenza ha rigettato le argomentazioni difensive in appello senza valutare la dedotta insufficienza dell'apparato probatorio. 4.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi lieve, mancando qualsiasi apporto critico rispetto alla prima decisione in relazione a quanto dedotto in appello. 4.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, omettendo di valutare il comportamento processuali onesto e collaborativo, l'effettivo disvalore della condotta e la condizione personale complessiva di cittadino straniero privo di radicamento territoriale e lavorativo. 4.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riduzione dell'incremento di pena per la continuazione, eccessivo e sproporzionato. 5. Nell'interesse di lame! TR si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi lieve, non ostandovi la protrazione nel tempo e le modalità organizzate dell'illecito commercio, né - ancora - la pluralità di tipologie di sostanze stupefacenti. Risultano travisati gli elementi probatori a riguardo del numero di acquirenti - solo nove tra i cento acquirenti hanno dichiarato di conoscere l'imputato - e alla tipologia di sostanza stupefacente ceduta - inequivoci sono i modici quantitativi di eroina di volta in volta ceduti (0,2 - 0,3 grammi), senza che vi siano elementi concreti per valutarne il principio attivo, in assenza di sequestri. Neanche è stata considerata la sentenza prodotta in sede di discussione a carico di DI SI, la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimento, 3 nell'ambito della quale è stata riconosciuta l'ipotesi lieve in costanza di analoga contestazione. 5.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 81, 62-bis, 133 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in assenza di motivazione sul forte discostamento dal minimo edittale, sul diniego delle attenuanti generiche e sull'eccessivo aumento per la continuazione esterna, risultando eccessivamente valorizzati i due precedenti penali specifici. Si richiama, inoltre, la necessità di precisione della contestazione ai fini della verifica della correlazione tra accusa e sentenza. 6. Nell'interesse di RI OR si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 267 e 271, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della affermazione di responsabilità, con particolare riguardo al RIT n. 1825/19, relativo alla intercettazione ambientale sulla autovettura Audi A4 in uso a Agrebi Nazar, segnatamente con riguardo alla conversazione avvenuta il 16 gennaio 2020, non rinvenendosi negli atti depositati il verbale di inizio delle operazioni, così non potendosi individuare se la predetta conversazione ricada nel periodo assentito dai decreti di proroga intervenuti il 12 dicembre 2019, 27 dicembre 2019 e 10 gennaio 2020, né potendosi verificare, in mancanza del verbale di inizio delle operazioni, che le captazioni sono state effettuate presso i locali della Procura della Repubblica, risultando soltanto il verbale di fine delle operazioni del 2 marzo che indica tale circostanza. 6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con le due sentenze indicate, non risultando eccessivo il periodo temporale intercorso, essendo le condotte tenute nel medesimo territorio regionale, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente e spinte dalla medesima causa. 7. All'odierna udienza, rigettata l'istanza di rinvio proposta dall'Avv. Carmelo Tripodi, difensore di RI OR, con ordinanza di cui al verbale, le parti presenti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorsi di DH BI, MO LI El BI e TM BE AH. 4 2.1. Il primo motivo - dedotto in relazione alla posizione di TM BE AH è manifestamente infondato e genericamente proposto in relazione alla pertinente censura mossa in appello alla quale la Corte di merito ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo la attenuante in parola in ragione del ruolo rivestito dalla ricorrente nelle plurime condotte (100) ascrittile in concorso con il marito LA BI e il cognato DH BI, consistite nella custodia del denaro provento dello spaccio e della chiave del locale, costituente una pertinenza dell'abitazione familiare, ove era occultato il narcotico, e nella consegna al coniuge della predetta chiave quando aveva la necessità per prelevare la droga e, in alcune occasioni, nella consegna di dosi di stupefacenti già pronte da dare ai clienti, risultando costantemente informata dal marito dell'andamento dell'illecito commercio. La Corte, secondo un'incensurabile ricostruzione di merito, si è conformata al condivisibile orientamento secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 - 01). 2.2. Il secondo motivo - dedotto in relazione alle posizioni di DH BI e MO LI BI - è manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito correttamente esercitato i poteri discrezionali demandatigli, giustificando sia il discostamento dai minimi edittali che il diniego delle attenuanti generiche sulla base della personalità negativa dei ricorrenti, desunta dai precedenti a loro carico e dal loro coinvolgimento nell'intensissimo commercio illecito, senza mostrare alcun segno di resipiscenza (v. pg. 10 e sg. della sentenza). 3. Il ricorso di BA NE JA. 3.1. Il primo motivo, sulla responsabilità, è del tutto genericamente proposto, reiterando il pertinente motivo di appello declinato in termini di rivalutazione probatoria non ammessa in sede di legittimità, senza alcun confronto con le plurime emergenze poste a base della affermazione di responsabilità, costituite dalle captazioni che hanno consentito di individuare gli assuntori di sostanze stupefacenti che si rifornivano presso il ricorrente, dalle loro dichiarazioni con riconoscimento fotografico dello stesso ricorrente, specificamente indicanti le operazioni di illecito acquisto delle sostanze e, infine, dalle videoriprese del ricorrente che in tre occasioni cedeva sostanza a soggetti rimasti non identificati (v. pg. 19 e sg.). 5 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto al generico devoluto in sede di appello (v. secondo motivo) attraverso la analitica valutazione espressa dalla sentenza che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnatamente in conformità all'autorevole orientamento espresso da SU Murolo, ha effettuato la complessiva valutazione volta ad escludere l'ipotesi lieve considerando i convergenti molteplici indici a riguardo, ovvero la capacità del ricorrente di fornire con continuità e nell'immediatezza i propri clienti, mostrando di potersi rifornire delle diverse tipologie di sostanze in modo tale da soddisfare anche nello stesso giorno richiesta plurime per quantitativi non minimali, l'organizzazione con soggetti dediti alla consegna delle dosi, la capacità di controllo della zona del Pilastro, tale da farla assurgere a sicuro riferimento degli assuntori di stupefacenti e, infine, le significative emergenze quantitative correlate all'arresto del ricorrente e del suo complice in data 10 aprile 2024 (v. pg. 20). 3.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto in costanza di un corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti in parola sul rilievo della insussistenza di elementi favorevoli valutabili e in presenza di plurimi convergenti elementi negativi (assenza di resipiscenza, due recenti precedenti specifici, dedizione professionale per lunghissimo tempo al traffico di stupefacenti e assenza di mutamento di condotta di vita). 3.4. Il quarto motivo, sull'incremento per la continuazione, è genericamente proposto rispetto alla corretta valutazione in fatto operata dalla Corte di merito in relazione al limitato incremento in rapporto al numero di cessioni contestata al ricorrente. 4. Il ricorso di NE TR. 4.1.11 primo motivo è manifestamente infondato, avendo dato conto la sentenza impugnata - secondo la corretta valutazione globale richiesta dal richiamato autorevole arresto di legittimità (SU Murolo) - i plurimi convergenti indici fattuali che giustificavano la esclusione della ipotesi lieve (gestione continuativa e organizzata di traffico di plurime sostanze stupefacenti nell'ambito di una controllata zona della città, attività dimostrativa di una capacità continua di approvvigionamento, spaccio di consistenti quantitativi di droga - v. pg. 17 e sg.). 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della assenza di elementi favorevoli e della presenza di elementi ostativi (dedizione al traffico illecito nonostante avesse regolare lavoro, precedenti specifici, assenza di resipiscenza); quanto al discostamento dal minimo edittale, la Corte ha correttamente condiviso le ragioni poste a base della determinazione della pena, 6 considerando gli elementi ostativi sopra indicati;
infine, generica e in fatto è la censura sulla determinazione dell'incremento per la continuazione esterna in ragione del numero di cessioni attribuite al ricorrente e alla comprensione in tale incremento di altra condanna definitiva. • Del tutto generico è il riferimento del ricorso alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riguardo alla evocata necessità di precisione della contestazione. 5. Il ricorso di RI OR. 5.1. Il primo motivo è genericamente proposto per la prima volta in sede di legittimità, senza alcuna allegazione degli atti posti a suo sostegno e rispetto, peraltro, allo stesso ricorso, che assume essere intervenute tempestive proroghe - ricomprendenti il periodo in cui è stata captata la conversazione del 16 gennaio 2020 - e quanto risulta dal verbale di fine delle operazioni, che indica lo svolgimento delle stesse presso i locali della Procura della Repubblica. Invero, da un lato, con decisione resa in materia di intercettazioni, è stato condivisibilmente affermato che l'acquiescenza della parte interessata, che non abbia proposto specifico appello su un capo della sentenza relativo alla ritenuta illegittima acquisizione di elementi probatori utilizzati dal giudice di primo grado, determina un giudicato parziale interno che non consente di riproporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d'ufficio, in tale sede, la violazione (Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2018, Trisorio, Rv. 274687 - 02); dall'altro, in ogni caso, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione(Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241300 - 01). 5.2. Il secondo motivo è generica deduzione in fatto rispetto all'incensurabile valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla insussistenza della medesimezza di disegno criminoso, in ragione della distanza temporale tra i fatti, della loro diversità e la loro occasionale determinazione (v. pg. 26). 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della Ammende. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/10/2025.
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di BI DH, BE AH TM e El BI MO LI;
rigetto dei ricorsi di JA BA NE, TR AM e OR RI;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34847 Anno 2025 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/10/2025 udito il difensore di JA BA NE, Avv. D'Errico Roberto del foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. • RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dagli imputati DH BI, TM BE AH, IB BE AH, MO LI El BI, BA NE JA, AM TR e RI OR avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, escluso l'aumento per la continuazione disposto con riguardo alla posizione di RI OR, ha rideterminato la pena inflitta a costui in relazione al reato di cui al capo 4 ascrittogli, confermando nel resto la sentenza che ha riconosciuto la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di: - DH BI in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 6 ascrittigli;
- AM TR in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 11 ascrittigli;
- IB BE AH in ordine ai reati di cui al capo 7 ascrittigli;
- MO AL El BI in ordine ai reati di cui ai capi 8, 9 e 10 ascrittigli;
- BA NE JA in ordine ai reati di cui al capo 16 ascrittigli;
- TM BE AH in ordine ai reati di cui al capo 2 ascrittile;
con rispettiva pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di DH BI, NE LI El BI e TM BE AH, con unico atto di ricorso, si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, con riferimento alla posizione di TM BE AH, si deduce violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della attenuante, rispetto alla unanime ricostruzione del ruolo marginale della ricorrente mancando una sua concreta operatività nell'ambito dell'attività di spaccio, svolgendo il ruolo di mera confidente del coniuge che avrebbe operato in ogni caso in autonomia senza che la condotta della moglie influisse in concreto sulle cessioni e sulla gestione dello stupefacente e, infine, nella completa assenza di una sua autonomia decisionale rispetto a quanto richiestole dal marito. 2 3.2. Con il secondo motivo, con riferimento alle posizioni di DH BI e MO AL El BI, erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, distaccatosi dal minimo edittale senza alcun elemento di conforto e in assenza di ragioni per il diniego delle attenuanti generiche. 4. Nell'interesse di BA NE lama: si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità sulla base di vaghe contestazioni, in assenza di informazioni sulla quantità e qualità dello stupefacente ceduto e sul numero di cessioni, considerando solo stralci di captazioni telefoniche vaghe e generiche, dichiarazioni di acquirenti lacunose e non circostanziate e immagini di videosorveglianza non concludenti. La sentenza ha rigettato le argomentazioni difensive in appello senza valutare la dedotta insufficienza dell'apparato probatorio. 4.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi lieve, mancando qualsiasi apporto critico rispetto alla prima decisione in relazione a quanto dedotto in appello. 4.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, omettendo di valutare il comportamento processuali onesto e collaborativo, l'effettivo disvalore della condotta e la condizione personale complessiva di cittadino straniero privo di radicamento territoriale e lavorativo. 4.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riduzione dell'incremento di pena per la continuazione, eccessivo e sproporzionato. 5. Nell'interesse di lame! TR si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi lieve, non ostandovi la protrazione nel tempo e le modalità organizzate dell'illecito commercio, né - ancora - la pluralità di tipologie di sostanze stupefacenti. Risultano travisati gli elementi probatori a riguardo del numero di acquirenti - solo nove tra i cento acquirenti hanno dichiarato di conoscere l'imputato - e alla tipologia di sostanza stupefacente ceduta - inequivoci sono i modici quantitativi di eroina di volta in volta ceduti (0,2 - 0,3 grammi), senza che vi siano elementi concreti per valutarne il principio attivo, in assenza di sequestri. Neanche è stata considerata la sentenza prodotta in sede di discussione a carico di DI SI, la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimento, 3 nell'ambito della quale è stata riconosciuta l'ipotesi lieve in costanza di analoga contestazione. 5.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 81, 62-bis, 133 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in assenza di motivazione sul forte discostamento dal minimo edittale, sul diniego delle attenuanti generiche e sull'eccessivo aumento per la continuazione esterna, risultando eccessivamente valorizzati i due precedenti penali specifici. Si richiama, inoltre, la necessità di precisione della contestazione ai fini della verifica della correlazione tra accusa e sentenza. 6. Nell'interesse di RI OR si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 267 e 271, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della affermazione di responsabilità, con particolare riguardo al RIT n. 1825/19, relativo alla intercettazione ambientale sulla autovettura Audi A4 in uso a Agrebi Nazar, segnatamente con riguardo alla conversazione avvenuta il 16 gennaio 2020, non rinvenendosi negli atti depositati il verbale di inizio delle operazioni, così non potendosi individuare se la predetta conversazione ricada nel periodo assentito dai decreti di proroga intervenuti il 12 dicembre 2019, 27 dicembre 2019 e 10 gennaio 2020, né potendosi verificare, in mancanza del verbale di inizio delle operazioni, che le captazioni sono state effettuate presso i locali della Procura della Repubblica, risultando soltanto il verbale di fine delle operazioni del 2 marzo che indica tale circostanza. 6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con le due sentenze indicate, non risultando eccessivo il periodo temporale intercorso, essendo le condotte tenute nel medesimo territorio regionale, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente e spinte dalla medesima causa. 7. All'odierna udienza, rigettata l'istanza di rinvio proposta dall'Avv. Carmelo Tripodi, difensore di RI OR, con ordinanza di cui al verbale, le parti presenti hanno concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorsi di DH BI, MO LI El BI e TM BE AH. 4 2.1. Il primo motivo - dedotto in relazione alla posizione di TM BE AH è manifestamente infondato e genericamente proposto in relazione alla pertinente censura mossa in appello alla quale la Corte di merito ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo la attenuante in parola in ragione del ruolo rivestito dalla ricorrente nelle plurime condotte (100) ascrittile in concorso con il marito LA BI e il cognato DH BI, consistite nella custodia del denaro provento dello spaccio e della chiave del locale, costituente una pertinenza dell'abitazione familiare, ove era occultato il narcotico, e nella consegna al coniuge della predetta chiave quando aveva la necessità per prelevare la droga e, in alcune occasioni, nella consegna di dosi di stupefacenti già pronte da dare ai clienti, risultando costantemente informata dal marito dell'andamento dell'illecito commercio. La Corte, secondo un'incensurabile ricostruzione di merito, si è conformata al condivisibile orientamento secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 - 01). 2.2. Il secondo motivo - dedotto in relazione alle posizioni di DH BI e MO LI BI - è manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito correttamente esercitato i poteri discrezionali demandatigli, giustificando sia il discostamento dai minimi edittali che il diniego delle attenuanti generiche sulla base della personalità negativa dei ricorrenti, desunta dai precedenti a loro carico e dal loro coinvolgimento nell'intensissimo commercio illecito, senza mostrare alcun segno di resipiscenza (v. pg. 10 e sg. della sentenza). 3. Il ricorso di BA NE JA. 3.1. Il primo motivo, sulla responsabilità, è del tutto genericamente proposto, reiterando il pertinente motivo di appello declinato in termini di rivalutazione probatoria non ammessa in sede di legittimità, senza alcun confronto con le plurime emergenze poste a base della affermazione di responsabilità, costituite dalle captazioni che hanno consentito di individuare gli assuntori di sostanze stupefacenti che si rifornivano presso il ricorrente, dalle loro dichiarazioni con riconoscimento fotografico dello stesso ricorrente, specificamente indicanti le operazioni di illecito acquisto delle sostanze e, infine, dalle videoriprese del ricorrente che in tre occasioni cedeva sostanza a soggetti rimasti non identificati (v. pg. 19 e sg.). 5 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto al generico devoluto in sede di appello (v. secondo motivo) attraverso la analitica valutazione espressa dalla sentenza che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnatamente in conformità all'autorevole orientamento espresso da SU Murolo, ha effettuato la complessiva valutazione volta ad escludere l'ipotesi lieve considerando i convergenti molteplici indici a riguardo, ovvero la capacità del ricorrente di fornire con continuità e nell'immediatezza i propri clienti, mostrando di potersi rifornire delle diverse tipologie di sostanze in modo tale da soddisfare anche nello stesso giorno richiesta plurime per quantitativi non minimali, l'organizzazione con soggetti dediti alla consegna delle dosi, la capacità di controllo della zona del Pilastro, tale da farla assurgere a sicuro riferimento degli assuntori di stupefacenti e, infine, le significative emergenze quantitative correlate all'arresto del ricorrente e del suo complice in data 10 aprile 2024 (v. pg. 20). 3.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto in costanza di un corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti in parola sul rilievo della insussistenza di elementi favorevoli valutabili e in presenza di plurimi convergenti elementi negativi (assenza di resipiscenza, due recenti precedenti specifici, dedizione professionale per lunghissimo tempo al traffico di stupefacenti e assenza di mutamento di condotta di vita). 3.4. Il quarto motivo, sull'incremento per la continuazione, è genericamente proposto rispetto alla corretta valutazione in fatto operata dalla Corte di merito in relazione al limitato incremento in rapporto al numero di cessioni contestata al ricorrente. 4. Il ricorso di NE TR. 4.1.11 primo motivo è manifestamente infondato, avendo dato conto la sentenza impugnata - secondo la corretta valutazione globale richiesta dal richiamato autorevole arresto di legittimità (SU Murolo) - i plurimi convergenti indici fattuali che giustificavano la esclusione della ipotesi lieve (gestione continuativa e organizzata di traffico di plurime sostanze stupefacenti nell'ambito di una controllata zona della città, attività dimostrativa di una capacità continua di approvvigionamento, spaccio di consistenti quantitativi di droga - v. pg. 17 e sg.). 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della assenza di elementi favorevoli e della presenza di elementi ostativi (dedizione al traffico illecito nonostante avesse regolare lavoro, precedenti specifici, assenza di resipiscenza); quanto al discostamento dal minimo edittale, la Corte ha correttamente condiviso le ragioni poste a base della determinazione della pena, 6 considerando gli elementi ostativi sopra indicati;
infine, generica e in fatto è la censura sulla determinazione dell'incremento per la continuazione esterna in ragione del numero di cessioni attribuite al ricorrente e alla comprensione in tale incremento di altra condanna definitiva. • Del tutto generico è il riferimento del ricorso alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riguardo alla evocata necessità di precisione della contestazione. 5. Il ricorso di RI OR. 5.1. Il primo motivo è genericamente proposto per la prima volta in sede di legittimità, senza alcuna allegazione degli atti posti a suo sostegno e rispetto, peraltro, allo stesso ricorso, che assume essere intervenute tempestive proroghe - ricomprendenti il periodo in cui è stata captata la conversazione del 16 gennaio 2020 - e quanto risulta dal verbale di fine delle operazioni, che indica lo svolgimento delle stesse presso i locali della Procura della Repubblica. Invero, da un lato, con decisione resa in materia di intercettazioni, è stato condivisibilmente affermato che l'acquiescenza della parte interessata, che non abbia proposto specifico appello su un capo della sentenza relativo alla ritenuta illegittima acquisizione di elementi probatori utilizzati dal giudice di primo grado, determina un giudicato parziale interno che non consente di riproporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d'ufficio, in tale sede, la violazione (Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2018, Trisorio, Rv. 274687 - 02); dall'altro, in ogni caso, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione(Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241300 - 01). 5.2. Il secondo motivo è generica deduzione in fatto rispetto all'incensurabile valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla insussistenza della medesimezza di disegno criminoso, in ragione della distanza temporale tra i fatti, della loro diversità e la loro occasionale determinazione (v. pg. 26). 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della Ammende. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/10/2025.