Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2918/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2918/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e così come ribadite dalle parti comparse all'udienza del
21/11/2024 che di seguito qui si riproducono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2.1) trasferisce a che accetta ed acquista, i diritti di piena proprietà per la propria quota Parte_1 Parte_2
di 1/2 (un mezzo) della casa coniugale con pertinenziale garage al piano terra e cantina, il tutto sito in Martellago (VE), Via
delle Motte n.12, così catastalmente censito:
Catasto Fabbricati - Comune di Martellago - Foglio 14
MN. 1172 subalterno 35, piano 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq. 135, RC Euro
582,31 (appartamento ad uso abitazione);
Contro 172 subalterno 28, piano T, categoria C/6, classe 9, consistenza mq. 19 superficie catastale totale mq. 23, RC
Euro 62,80 (garage);
MN. 1172 subalterno 20, piano S1, categoria C/2, classe 7, mq.14, superficie catastale totale mq.16, RC Euro 8,68.
Il presente trasferimento, inoltre, avviene con i proporzionali diritti sulle parti, spazi e impianti comuni del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c. nonché del vigente Regolamento condominiale.
L'immobile oggetto di trasferimento è meglio descritto nelle Planimetrie depositate nel Catasto Fabbricati e alle quali le parti fanno espressamente riferimento, allegati "A" e "B" "C" del presente ricorso.
2.2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge n.52 del 27/02/1985, dichiara e Parte_1 Parte_2
ne prende atto, che i dati censuari dei beni pro quota trasferiti e delle relative planimetrie sono conformi allo stato di fatto
[...]
degli immobili in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
2.3) La signora garantisce la piena proprietà delle suddette quote immobiliari, per averle acquistate in virtù Parte_1
di compravendita 21/09/2018 rep. 49.587 notaio di Mirano-Venezia. Persona_1
2.4) Il prezzo delle quote oggetto di trasferimento è stato convenuto dalle parti nella complessiva somma di €.16.060,00=
(sedicimilamila/60euro), che si obbliga a pagare in un'unica soluzione a il giorno fissato Parte_2 Parte_1
per l'udienza di comparizione davanti al Giudice Relatore mediante assegno circolare.
2.5) Il trasferimento delle suddette quote immobiliari sarà esente da ogni tassa e/o tributi ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999. Relativamente al diritto di famiglia le parti confermano di essere tra loro coniugate in regime di separazione dei beni e personalmente separate e dichiarano che tra loro non sono intercorse precedenti donazioni, neanche presunte ai fini fiscali. 2.6) ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 artt. 47 e 76 sotto la sua personale responsabilità dichiara Parte_1
a) che il fabbricato originario poi demolito è stato edificato in forza di: concessione edilizia n. 182 del 29/12/1981 prot.
n.8522/80, concessione edilizia in variante n.69 del 30/04/1983, concessione edilizia in variante n.234 del 3/11/1983, concessione edilizia n.195 del 28/12/1984, concessione edilizia in variante n. 153 del 10/09/1985, autorizzazione edilizia n. 2000/36 per la recinzione, concessione edilizia in sanatoria 3/98/2000 prot. n.4170/99; b) che il nuovo fabbricato risultante dalla demolizione è stato realizzato in forza di: D.I.A. del 3/08/2016 prot. n. 19707 e successiva S.C.I.A.
presentata in data 30/05/2018 prot. n. 15230, in variante della D.I.A. n.19707, in data 2/08/2018 è stata protocollata la dichiarazione di fine lavori, agibilità e richiesta di numero civico, infine, in data 7/09/2018 è stata protocollata la comunicazione inizio lavori asseverata relativa alle modifiche interne apportate al Piano semi-interrato.
2.7) Il signor dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione Parte_2
energetica dell'abitazione in oggetto, di cui all'attestato di prestazione energetica redatto in data 30/07/2018 dal geom. CP_2
, allegato "D" del presente ricorso.
[...]
3) Il signor si obbliga ad accollarsi l'importo residuo del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi in data Parte_2
21/09/2018 con Intesa SanPaolo S.p.A., con scadenza 01/11/2038, per l'importo originario di €.160.000,00= suddiviso in 240 rate mensili di €. 766,20 ciascuna. L'accollo dovrà avere effetto liberatorio, pertanto il signor si obbliga Parte_2
a procurare l'assenso della Banca Intesa SanPaolo SpA, affinché la signora sia svincolata da qualsiasi obbligo Parte_1
nei confronti della banca medesima.
4) Le parti concordano che gli arredi e beni mobili esistenti all'intermo della stanza adibita a studio/laboratorio resteranno di proprietà esclusiva della signora , la quale si obbliga a liberare completamente la stanza entro 10 giorni dalla Parte_1
data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Relatore;
tutti i restanti arredi e beni mobili esistenti all'interno dell'abitazione coniugale rimarranno di proprietà esclusiva di il quale si obbliga a pagare a Parte_2 Parte_1
l'importo complessivo di €. 5.109,70= (cinquemilacentonove/70=) entro la data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Relatore .
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a vantare nei confronti l'uno dell'altro pretese di contribuzione al proprio mantenimento.
6) Le parti convengono che l'autovettura Ford Puma targata GG071AX, con telaio n. WF02XXERK2MR38821, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo alla signora (doc.14- copia carta di circolazione Parte_1
autovettura). 7) Con la sottoscrizione del presente ricorso, del verbale d'udienza e con l'adempimento di tutte le previsioni contenute negli stessi atti, e Parte_2 Parte_1
dichiarano che risulta definita ogni questione economico-patrimoniale tra loro insorta in relazione e/o dipendenza del loro rapporto di coniugio e, pertanto, riconoscono di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in forza del medesimo.
8) Le spese e competenze legali del presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge in ragione del 50% ciascuno.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a
Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 11/06/2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia al n. 4, parte II, serie A dell'anno 2011;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Nulla in punto di spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca