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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, MICCOLIS VINCENZO, Presidente
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3152/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi , 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2402220 DEL 16-05-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2401545 DEL 16-05-2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 (RG. n. 3152/2024) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 2402220 del 16/5/2024 e n. 2401545 del 16/5/2024 emessi dal Comune di Monopoli, con i quali il predetto Ente addebitava l'IMU per gli anni di imposta 2021 e 2022, dell'importo complessivo di euro 290,00 ed euro 316,00 oltre interessi e sanzioni, riguardanti la soggettività passiva del genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento giurisdizionale.
In particolare, il ricorrente eccepiva che il Comune di Monopoli rilevava una presunta soggettività passiva dell'IMU in capo al ricorrente signor Ricorrente_1, nonostante l'unita immobiliare, ubicata in Monopoli, Indirizzo_1, censita in catasto al foglio Numero_x, particella Numero_xx, subalterno Numero_xxx, categoria A3, classe 5, sia stata giudizialmente assegnata alla signora Nominativo_3, ex coniuge del ricorrente e affidataria della figlia Nominativo_4; chiedeva in conclusione l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di giudizio, per infondatezza della pretesa impositiva, tenuto conto dell'errore sul soggetto passivo di imposta ovvero per violazione dell'articolo 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, considerato che la citata unità immobiliare è stata assegnata giudizialmente alla signora Nominativo_3, in forza dei provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale di Bari in ordine alla separazione consensuale e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedimenti con i quali la signora Nominativo_3 è stata al contempo designata genitore affidataria della figlia Nominativo_4, all'epoca dei provvedimenti minorenne e attualmente studentessa non economicamente autosufficiente;
allegava copia atti impugnati, copia procura nomina difensore, copia sentenza cessazione effetti civili del matrimonio, copia autodichiarazione Nominativo_4 e copia atto di transazione tra coniugi.
Con memoria depositata in data 6/10/2025 il difensore del ricorrente ribadiva la richiesta di annullamento degli atti impugnati e allegava copia giurisprudenza di merito e copia Circolare del MEF.
Con deduzioni trasmesse in data 20/11/2024 il Comune di Monopoli si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che dall'anno 2020 la legge non ha previsto più l'esenzione per casa coniugale, ma per casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice, cioè “genitore affidatario” dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap;
quindi la maggiore età dei figli, pur non costituendo causa di cessazione dell'assegnazione della casa familiare, costituisce causa di cessazione del diritto di abitazione ai fini IMU;
allegava copia determina dirigenziale affidamento incarico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti l'avv. Difensore_1 , in qualità di difensore del ricorrente e l'avv. Difensore_2, in qualità di rappresentante del Comune di Monopoli. Le parti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione. Successivamente la Corte esamina attentamente la documentazione presentata e osserva che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
La disposizione legislativa di cui con l'atto impugnato si contesta la violazione è costituita dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che testualmente recita “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”.
In buona sostanza, questa Corte ritiene fondata l'interpretazione dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n.4 e comma 743, secondo la quale con la nuova
IMU, a partire dall'anno 2020, nulla è cambiato rispetto alla precedente disciplina, visto che la differente formulazione che fa riferimento alla casa familiare e al genitore affidatario e non più alla casa coniugale e al coniuge è volta ad ampliare le ipotesi, ricomprendendo il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare.
Conseguentemente, il coniuge assegnatario dell'abitazione, in sede di separazione legale o divorzio, è l'unico soggetto passivo IMU, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa.
Da ciò deriva la piena illegittimità e infondatezza degli atti impositivi. Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna il Comune di Monopoli resistente, al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente sig.
Ricorrente_1, che liquida in euro 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna il Comune di Monopoli al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
300,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, MICCOLIS VINCENZO, Presidente
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3152/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi , 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2402220 DEL 16-05-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2401545 DEL 16-05-2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 (RG. n. 3152/2024) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 2402220 del 16/5/2024 e n. 2401545 del 16/5/2024 emessi dal Comune di Monopoli, con i quali il predetto Ente addebitava l'IMU per gli anni di imposta 2021 e 2022, dell'importo complessivo di euro 290,00 ed euro 316,00 oltre interessi e sanzioni, riguardanti la soggettività passiva del genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento giurisdizionale.
In particolare, il ricorrente eccepiva che il Comune di Monopoli rilevava una presunta soggettività passiva dell'IMU in capo al ricorrente signor Ricorrente_1, nonostante l'unita immobiliare, ubicata in Monopoli, Indirizzo_1, censita in catasto al foglio Numero_x, particella Numero_xx, subalterno Numero_xxx, categoria A3, classe 5, sia stata giudizialmente assegnata alla signora Nominativo_3, ex coniuge del ricorrente e affidataria della figlia Nominativo_4; chiedeva in conclusione l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di giudizio, per infondatezza della pretesa impositiva, tenuto conto dell'errore sul soggetto passivo di imposta ovvero per violazione dell'articolo 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, considerato che la citata unità immobiliare è stata assegnata giudizialmente alla signora Nominativo_3, in forza dei provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale di Bari in ordine alla separazione consensuale e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedimenti con i quali la signora Nominativo_3 è stata al contempo designata genitore affidataria della figlia Nominativo_4, all'epoca dei provvedimenti minorenne e attualmente studentessa non economicamente autosufficiente;
allegava copia atti impugnati, copia procura nomina difensore, copia sentenza cessazione effetti civili del matrimonio, copia autodichiarazione Nominativo_4 e copia atto di transazione tra coniugi.
Con memoria depositata in data 6/10/2025 il difensore del ricorrente ribadiva la richiesta di annullamento degli atti impugnati e allegava copia giurisprudenza di merito e copia Circolare del MEF.
Con deduzioni trasmesse in data 20/11/2024 il Comune di Monopoli si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che dall'anno 2020 la legge non ha previsto più l'esenzione per casa coniugale, ma per casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice, cioè “genitore affidatario” dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap;
quindi la maggiore età dei figli, pur non costituendo causa di cessazione dell'assegnazione della casa familiare, costituisce causa di cessazione del diritto di abitazione ai fini IMU;
allegava copia determina dirigenziale affidamento incarico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti l'avv. Difensore_1 , in qualità di difensore del ricorrente e l'avv. Difensore_2, in qualità di rappresentante del Comune di Monopoli. Le parti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione. Successivamente la Corte esamina attentamente la documentazione presentata e osserva che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
La disposizione legislativa di cui con l'atto impugnato si contesta la violazione è costituita dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che testualmente recita “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”.
In buona sostanza, questa Corte ritiene fondata l'interpretazione dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n.4 e comma 743, secondo la quale con la nuova
IMU, a partire dall'anno 2020, nulla è cambiato rispetto alla precedente disciplina, visto che la differente formulazione che fa riferimento alla casa familiare e al genitore affidatario e non più alla casa coniugale e al coniuge è volta ad ampliare le ipotesi, ricomprendendo il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare.
Conseguentemente, il coniuge assegnatario dell'abitazione, in sede di separazione legale o divorzio, è l'unico soggetto passivo IMU, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa.
Da ciò deriva la piena illegittimità e infondatezza degli atti impositivi. Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna il Comune di Monopoli resistente, al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente sig.
Ricorrente_1, che liquida in euro 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna il Comune di Monopoli al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
300,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
(dott. Vincenzo Miccolis)