Decreto cautelare 26 novembre 2024
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dalle avvocate Elina Nelaj e Lindita Tushaj, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 26/08/2024), con il quale è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. -OMISSIS- rilasciato in favore di -ricorrente- e contestualmente è stata disposta la revoca del titolo;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NI RA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -ricorrente-, cittadina peruviana, insorge avverso il decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale la Questura di Torino, nel respingere la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha disposto la revoca del titolo. La determinazione impugnata risulta giustificata dall’assenza della ricorrente dal territorio italiano, prolungatasi ben oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 9 co. 7 lett. d) d.lgs. 286/1998.
A fondamento della propria impugnazione la ricorrente formula tre motivi di doglianza, compendiati come di seguito:
« A. Violazione dell’art. 7 e 10 bis, Legge 241/1990. Omessa notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza » diretto a denunciare la lesione delle prerogative partecipative di -ricorrente-, in quanto l’Amministrazione non le avrebbe trasmesso un formale preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990, bensì un mero invito a chiarire le ragioni della prolungata assenza dal territorio italiano;
« B. Violazione di legge in relazione agli articoli 3 e 10-bis, legge 241/1990. Illegittimità del provvedimento emesso per eccesso di potere, travisamento dei fatti per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione - la permanenza fuori dal territorio per un periodo superiore ai 12 mesi », a mezzo del quale -ricorrente- lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle gravi, eccezionali ed imprevedibili circostanze che l’hanno costretta al di fuori del territorio italiano, pur documentate nel corso dell’istruttoria, applicando in modo aprioristico e astratto la previsione di cui all’art. 9 co. 7 lett. d) d.lgs. 286/1998;
« C. Violazione dell’art. 9, comma 9, D.lgs. 286/1998 – Mancato rilascio di un permesso di soggiorno per altro tipo (per motivi di lavoro, per motivi familiari o per protezione speciale ex art 19 TUI in combinato disposto con l’art 5 comma 6° TUI) », con cui la ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione, nel revocare il suo titolo di soggiorno, non abbia valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero – in subordine – per motivi familiari o comunque umanitari.
2. – Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse. La Difesa erariale imputa alla ricorrente di aver travisato l’ iter motivazionale della decisione impugnata, giacché l’Amministrazione non avrebbe omesso di esaminare le ragioni del ritorno di -ricorrente- in patria, ma avrebbe piuttosto reputato che esse non giustificassero l’assenza ultradecennale dal territorio italiano. Quanto alla mancata emissione di un titolo di soggiorno diverso, sostiene che nel corso dell’istruttoria la ricorrente non avrebbe formalizzato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi lavorativi o familiari, e non avrebbe comunque fornito documentazione suscettibile di legittimarne l’emissione.
3. – Con ordinanza del 12/12/2024 n. 490, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza.
-ricorrente- ha quindi chiesto la revoca o comunque la modifica del dictum cautelare, lamentando il fatto che l’Amministrazione avesse omesso di consegnarle la ricevuta dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in assenza della quale ella risultava irregolare nel territorio.
All’esito di svariati differimenti della trattazione, disposti su istanza di parte (udienze camerali del 25/06/2025, del 24/09/2025 e del 26/11/2025), la ricorrente ha rinunciato all’istanza ex art. 58 c.p.a. e chiesto la fissazione dell’udienza di merito.
4. – La causa è stata introitata per la decisone all’udienza pubblica del 18/02/2026.
5. – Il ricorso è infondato per le ragioni di cui appresso.
5.1 - Il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la mancata trasmissione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990, è di dubbia ammissibilità sul piano deduttivo ed è comunque manifestamente infondato nel merito.
Non è chiaro innanzitutto in quali termini le prerogative della ricorrente siano state vulnerate, giacché dalla motivazione del provvedimento impugnato si apprende che la ricorrente è stata informata delle ragioni della prospettata decisione, ha presentato una memoria endoprocedimentale e ha depositato documentazione a supporto. A ciò si aggiunga che il ricorso non introduce circostanze di fatto o di diritto diverse o ulteriori rispetto a quelle che -ricorrente- ha fatto valere in sede istruttoria, di talché non è chiaro quale interesse in concreto ella abbia all’accoglimento del gravame.
In disparte l’ammissibilità del gravame, è provato per tabulas che, all’esito della presentazione dell’istanza di aggiornamento del titolo ex art. 9 d.lgs. 186/1998, l’Amministrazione ha formalmente comunicato alla ricorrente ex art. 7 e 10 legge n. 241/1990 l’avvio del procedimento diretto alla revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciatole (doc. 5 Ministero dell’Interno). La comunicazione, notificata a mani della ricorrente, contiene una puntuale indicazione le ragioni della prospettata revoca (« in quanto da accertamenti esperiti presso la banca dati Anagrafe Web, la S.V. risulta essere cancellata per irreperibilità dal comune di residenza nel 2011, rinnova il suo passaporto in Perù nel mese di agosto 2022, per poi far rientro nel territorio dell'Unione in data -OMISSIS-, quindi assente dal territorio dello Stato per un periodo superiore a quanto consentito ai sensi dell'art. 9 co. 7 lett. d) e e) D.lgs. 286/98 ») e informa l’interessata delle facoltà partecipative previste dalla legge (« Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, che interrompe i termini per concludere il procedimento, lei ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti »).
Deve pertanto escludersi che l’Amministrazione abbia compresso il contraddittorio procedimentale o in ogni altro modo frustrato il diritto di difesa della ricorrente.
5.2 - Venendo al secondo motivo di doglianza, diretto a denunciare la violazione dell’art. 9, co. 7 d.lgs. 286/1998, non vi è agli atti alcun indizio della presenza di -ricorrente- sul territorio italiano nel periodo compreso tra il 2009 al 2023.
La ricorrente è risultata irreperibile nel proprio indirizzo di residenza sin dal 2010 ed è stata cancellata dai registri anagrafici del Comune di Torino “per irreperibilità” nel febbraio 2011 (doc. 1 Ministero dell’Interno).
Nel ricorso si legge che -ricorrente- si sarebbe recata in Patria per assistere il padre, il quale « nel 2013 » avrebbe ricevuto una diagnosi medica infausta, ma non è indicato l’anno in cui ella ha concretamente lasciato l’Italia. Si legge altresì che la ricorrente sarebbe tornata brevemente in Italia nel 2018 per chiedere l’aggiornamento del proprio permesso di soggiorno, ma non è precisato quando avrebbe fatto ingresso in Italia e quanto si sarebbe trattenuta. L’unica documentazione dimessa a comprova del ritorno di -ricorrente- in Italia tra il 2010 e il 2023 è costituito da una ricevuta postale non sottoscritta né corredata da alcun segno estrinseco che attesti l’effettiva presenza dalla ricorrente sul suolo italiano, dunque priva di concreto rilievo probatorio. È significativo, in senso contrario, che la ricorrente non abbia depositato titoli di viaggio o visti Schengen, attestanti il suo ingresso nel territorio europeo prima del 2023. Ad ogni buon conto, è incontroverso che, a seguito della declaratoria di irreperibilità, la ricorrente non sia stata iscritta nelle liste della popolazione residente prima del 2023, ciò che esclude in radice che ella abbia trascorso un apprezzabile lasso di tempo in Italia prima di allora.
In definitiva, non trova smentita – sul piano deduttivo e sul piano probatorio – la circostanza di fatto posta a fondamento della determinazione impugnata, ossia che -ricorrente- sia stata assente dal territorio italiano dal 2009 al 2023. Deve pertanto escludersi che, sotto questo profilo, l’Amministrazione abbia travisato il quadro fattuale di riferimento.
Poste tali premesse, nessuna delle esigenze rappresentate dalla ricorrente è suscettibile di giustificare, anche solo sul piano astratto, un allontanamento del territorio italiano protrattosi per quasi un quindicennio. Non le esigenze di cura e assistenza del padre, poiché – secondo la stessa prospettazione del ricorso – la patologia paterna sarebbe insorta tre anni dopo il ritorno della ricorrente in patria (e, in ogni caso, gli unici certificati medici prodotti in atti risalgono al 2023: doc. 7 ricorrente). Non le esigenze di cura e assistenza del figlio, poiché la ricorrente non ha chiarito quando la patologia sia insorta o sia stata diagnosticata e non ha precisato quali terapie o forme assistenziali non fossero disponibili in Italia (e, in ogni caso, gli unici certificati medici prodotti in atti risalgono al 2023/2024: docc. 19 e 20 ricorrente). Non infine la pandemia da COVID-19, giacché – a tacer d’altro – detta circostanza è intervenuta dieci anni dopo l’abbandono del territorio italiano da parte della ricorrente.
In definitiva, nessuna delle circostanze invocate dalla ricorrente – né il loro insieme – appare astrattamente idonea ad integrare l’ipotesi di « gravi e documentati motivi di salute ovvero […] altri gravi e comprovati motivi », suscettibile di giustificare ex art. 9, co. 6 d.lgs. 286/1998 il prolungato allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della conservazione del titolo (cfr. sul punto ex plurimis TAR Toscana, Sez. II, 27/01/2025, n. 113). È dunque persino superfluo osservare che l’assenza della ricorrente dal territorio italiano si è protratta per un tempo considerevolmente superiore all’intero periodo di validità del permesso di soggiorno di cui ella era titolare (art. 9, co. 2, secondo periodo d.lgs. 286/1998) ed è, dunque, difficilmente sussumibile nel paradigma dell’art. 9, co. 6 d.lgs. 286/1998.
Anche sotto questo profilo, dunque, la determinazione impugnata si sottrae a censure. Ne consegue l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione.
5.3 - È invece cessata la materia del contendere rispetto al terzo motivo di doglianza, diretto a denunciare il mancato rilascio di un permesso di soggiorno diverso da quello per lungo-soggiornanti, in conformità all’art. 9, co. 9 d.lgs. 287/1998.
Come evidenziato anche in sede cautelare, la ricorrente ha formalizzato in limine litis una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro (doc. 27 ricorrente). In un separato giudizio, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto ex art. 117 c.p.a. da -ricorrente- e ha ordinato all’Amministrazione sull’istanza predetta, riservando la nomina di un Commissario ad acta in ipotesi di protratto inadempimento (TAR Piemonte, Sez. I, 30/09/2025 n. 1345). Con nota del 13/02/2026, la Questura di Torino ha infine documentato di aver rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in favore della ricorrente.
Il sopravvenuto rilascio del titolo deve reputarsi integralmente satisfattivo della pretesa sottesa al terzo motivo di gravame, giacché l’emissione del permesso di soggiorno per motivi familiari o umanitari è espressamente invocata in via subordinata nel ricorso.
5.4 - In definitiva, nessuna delle doglianze articolate dalla ricorrente è suscettibile di positivo apprezzamento. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
6. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e il contegno di entrambe le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI RA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RA IL | FA SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.