TAR Torino, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 404
TAR
Decreto cautelare 26 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 e 10 bis, Legge 241/1990. Omessa notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    L'Amministrazione ha formalmente comunicato l'avvio del procedimento di revoca, indicando le ragioni e informando la ricorrente delle facoltà partecipative. La ricorrente è stata informata delle ragioni, ha presentato memoria e depositato documentazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli articoli 3 e 10-bis, legge 241/1990. Eccesso di potere, travisamento dei fatti per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione - la permanenza fuori dal territorio per un periodo superiore ai 12 mesi

    Non vi è prova della presenza della ricorrente sul territorio italiano nel periodo in questione. Le circostanze addotte (cura del padre, pandemia) non giustificano l'assenza prolungata per quasi quindici anni.

  • Altro
    Mancato rilascio di un permesso di soggiorno diverso

    La materia del contendere è cessata in quanto la ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in un giudizio separato e il rilascio di tale titolo è considerato satisfattivo della pretesa, anche in via subordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 404
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 404
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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