TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4421 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIA LASTRUCCI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale udienza del 30/10/2025): pronunciare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 sentir dichiarare la separazione personale da Controparte_1 il quale è rimasto contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata di fatto dal marito da oltre due anni, e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla ricorrente.
Deve solo precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo il matrimonio stato celebrato in Egitto.
4. Occorre rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, n. a LI (EGITTO), il 23/07/1984, e
[...] Controparte_1
n. a LI (EGITTO), il 24/10/1980 (matrimonio contratto a LI
[...]
(EGITTO) il 22/01/2008);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
2 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4421 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIA LASTRUCCI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale udienza del 30/10/2025): pronunciare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 sentir dichiarare la separazione personale da Controparte_1 il quale è rimasto contumace.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata di fatto dal marito da oltre due anni, e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesto dalla ricorrente.
Deve solo precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo il matrimonio stato celebrato in Egitto.
4. Occorre rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, n. a LI (EGITTO), il 23/07/1984, e
[...] Controparte_1
n. a LI (EGITTO), il 24/10/1980 (matrimonio contratto a LI
[...]
(EGITTO) il 22/01/2008);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
2 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3