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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
RI RT MI, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1462/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011379389000 INTERESSI SOSP. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo riscossione degli interessi di sospensione “sulla partita di carico/ruolo n.
T180125184729207810000001/D A.I.2016”.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) illegittimità della pretesa, stante la sospensione amministrativa del debito principale iscritto a ruolo;
2) in via subordinata: illegittimità degli interessi di sospensione calcolati sulle sanzioni e sugli interessi già iscritti a ruolo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
3. Con l'impugnata cartella esattoriale l'Amministrazione ha richiesto il pagamento degli interessi maturati sulle somme iscritte nella partita n. 2016H T180125184729207810000001/D, durante il periodo in cui la stessa è stata oggetto di sospensione giudiziale ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992 (dal 14 dicembre 2022 al 16 novembre 2023).
A ciò aggiungasi altresì che detta partita è tuttora sospesa per effetto di provvedimento ex art. 39, d.P.R. n.
602/1973 adottato dallo stesso Ufficio.
Per tali ragioni, essendo stata disposta sospensione del pagamento delle somme sia in sede amministrativa
(art. 39 d.P.R. n. 602/73), sia in sede giurisdizionale (art. 47 d. lgs. n. 546/92), nessun pagamento poteva essere chiesto. L'averlo fatto rende allora illegittima l'impugnata cartella.
4. Per tali ragioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026 Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
RI RT MI, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1462/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250011379389000 INTERESSI SOSP. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo riscossione degli interessi di sospensione “sulla partita di carico/ruolo n.
T180125184729207810000001/D A.I.2016”.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) illegittimità della pretesa, stante la sospensione amministrativa del debito principale iscritto a ruolo;
2) in via subordinata: illegittimità degli interessi di sospensione calcolati sulle sanzioni e sugli interessi già iscritti a ruolo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
3. Con l'impugnata cartella esattoriale l'Amministrazione ha richiesto il pagamento degli interessi maturati sulle somme iscritte nella partita n. 2016H T180125184729207810000001/D, durante il periodo in cui la stessa è stata oggetto di sospensione giudiziale ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992 (dal 14 dicembre 2022 al 16 novembre 2023).
A ciò aggiungasi altresì che detta partita è tuttora sospesa per effetto di provvedimento ex art. 39, d.P.R. n.
602/1973 adottato dallo stesso Ufficio.
Per tali ragioni, essendo stata disposta sospensione del pagamento delle somme sia in sede amministrativa
(art. 39 d.P.R. n. 602/73), sia in sede giurisdizionale (art. 47 d. lgs. n. 546/92), nessun pagamento poteva essere chiesto. L'averlo fatto rende allora illegittima l'impugnata cartella.
4. Per tali ragioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026 Il Relatore Il Presidente