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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2646/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica, vertente
TRA
( e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi in proprio e nella qualità di genitori della minore , nata a [...] il Persona_1
5.08.2013, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariano Casciano, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui Studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Torretta n.4;
ATTORI
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rapp.ta e RO difesa dall'Avv. Armando Pistolese in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Casarse n.1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza telematica scritta del 18/03/2025 i difensori delle parti concludevano come da note depositate telematicamente.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori della minore convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Persona_1
Salerno l' , esponendo: RO
- che in data 05.08.2013 la sig.ra in gravidanza a termine, veniva ricoverata presso il Pt_2 reparto di ginecologia, dell'ospedale di Polla (SA), per rottura delle membrane, con perdita di liquido tinto ed in presenza di macrosomia fetale;
- che successivamente al ricovero venne portata in sala travaglio, ove nonostante la progressione del parto e la presenza di macrosomia fetale, rimase in attesa fino a quando fu necessario un intervento strumentale per agevolare il parto spontaneo, nello specifico venne eseguita una manovra di trazione sul feto;
- che tale manovra provocò una ipermobilità dell'arto sinistro e la neonata venne trasferita e ricoverata presso l'Ospedale Santobono di Napoli, ove le fu diagnosticata: “paralisi del plesso brachiale sinistro”.
2. Riferivano che la minore venne quindi sottoposta a visita medico legale da parte del dottore
, il quale evidenziava che: “la neonata patì un trauma da Controparte_2 Persona_1 trazione all'arto superiore sinistro a causa di erronee manovre durante l'espletamento del parto per vie naturali: ed inoltre la circostanza dell'avvenuta rottura delle membrane con acque verdi
e liquido amniotico tinto, oltre alla diagnosi di macrosomia fetale imponevano all'arresto della progressione del parto, il ricorso al taglio cesareo”, con postumi invalidanti che possono indicarsi complessivamente nel 10/12% quale danno biologico con incidenza di grado lieve medio sulla capacità lavorativa futura della minore”.
3. Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare che in occasione del parto del
05.08.2013 presso il Presidio Ospedaliero Luigi Curto di Polla, la minore riportò Persona_1 lesioni e danni materiali e morali e che i suoi genitori subirono da tali eventi danni diretti ed indiretti, patrimoniali e morali a seguito di errata diagnosi e distocia di spalla con lesioni per errata manovra dei sanitari, con danno biologico permanente;
2) Dichiarare responsabile
l' per i danni subiti in occasione del parto, per tutti i danni patrimoniali, non RO patrimoniali e morali conseguenti alla condotta del sanitari in occasione del parto per avere essi agito con negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza delle leges artis;
3) Condannare
l' , in persona dei Direttore Generale p.t, al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
e non patrimoniale a determinarsi a mezzo di ctu che fin d'ora si richiede, per responsabilità medica conseguente alla errata diagnosi ed errata manovra operatoria in occasione dei parto in favore della minore e dei genitori per i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non causati
2 dall'evento. 4) Condannare della convenuta al pagamento delle spese del giudizio, con diritti, onorari e attribuzione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 26/05/2017, si costitutiva l' contestando CP_3 ogni circostanza di fatto riportata dall'attore asserendo che nessuna imprudenza e/o imperizia poteva essere addossata ai sanitari della convenuta;
sul punto, precisava che quando la sig.ra venne ricoverata presentava già una dilatazione completa, atteso che la parte cefalica era Pt_2 già profondamente impegnata nello scavo pelvico, nonché perdita di acque verdi e che pertanto tali condizioni imponevano un rapido espletamento del parto onde evitare conseguenze funeste data la sofferenza in atto.
4.1. In ragione di ciò, evidenziava che alcun taglio cesareo poteva essere praticato, poiché avrebbe comportato rischi maggiori sull'utero della partoriente ed avrebbe allungato i tempi di almeno trenta minuti;
considerando che il tempo intercorso tra il ricovero e la nascita fu solo di cinque minuti, non era nemmeno ipotizzabile la possibilità di trasportare la paziente in sala operatoria per l'espletamento del taglio cesareo avrebbe corso il rischio di partorire in ascensore. Contr
5. In definitiva, l' così concludeva: “) In via principale, accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dell' nei confronti degli attori, in proprio e nella CP_3 qualità; 2) Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”
6. Ammessa ed espletata CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, all'udienza telematica scritta del 18/03/2025 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c..
***
1. Va premesso che la responsabilità della azienda sanitaria (cui fa capo la struttura ospedaliera in cui è stato eseguito il parto) evocata in giudizio dagli attori ha natura contrattuale.
1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
“spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte
3 le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
L'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass.25.2.2005 n.4058; Cass.28.5.2004 n.10297;
Cass.
4.3.2004 n.4400; Cass.21.7.2003 n.11316; Cass.14.7.2003 n.11001; Cass.11.3.2002 n.3492;
Cass.
1.9.1999 n.9198; Cass.22.1.1999 n.589), contratto prevalentemente qualificato come contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo
(cfr.Cass.14.7.2003 n.11001; Cass.sez.un.
1.7.2002 n.9556; Cass.
8.5.2001 n.6386;
Cass.27.7.1998 n.7336; Cass.11.4.1995 n.4152).
1.2. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 11789/2016). Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass.
20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile
4 che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/2017).
2. Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento danni non patrimoniali subiti da e , in proprio e quali genitori della Parte_1 CP_4 minore a causa di un'errata manovra compiuta per estrarre la nascitura al momento Persona_1 del parto.
3. La pretesa attorea, nella parte in cui è diretta a far valere la violazione del dovere di diligenza nell'esecuzione dell'intervento, è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
4. Innanzitutto, va detto che dall'esame della documentazione clinica, correttamente operata dai
CTTUU nominati, la scelta da parte dei sanitari di aver optato per il taglio cesareo non può essere censurata poiché la partoriente al momento del ricovero si trovava in una fase già avanzata del travaglio, tanto è vero che il parto fu espletato in meno di 10 minuti;
effettivamente, come osservato nella perizia – la tempistica necessaria per l'esecuzione di un taglio cesareo è di almeno
30 minuti.
Quindi alla luce delle risultanze probatorie e dell'espletata CTU l'aver optato per un parto naturale costituiva l'unica via percorribile dato il brevissimo lasso temporale intercorso tra il ricovero e la nascita della bambina.
4.1. Sono risultate, per contro, eluse le linee guida e le raccomandazioni sanitarie nella parte in cui prevedono che tutti i tempi, tutte le manovre e tutte le procedure eseguite in corso di distocia di spalla debbano essere precisamente riportate e descritte in cartella.
4.2. Va, in proposito, rammentato che se la cartella clinica, che attesta, con valore di certificazione, e nell'immediatezza del fatto, quello che realmente avvenne non riporta l'adozione delle metodiche idonee, si configura in capo al medico la responsabilità professionale: ad avviso della Suprema Corte, “è fondamentale, da parte del medico, la corretta tenuta della cartella clinica, in modo completo e non lacunoso, al fine di evitare la presunzione del nesso causale in suo sfavore, in un eventuale giudizio promosso dal paziente nei suoi confronti e teso a ottenere il risarcimento del danno dallo stesso lamentato. Non è inoltre possibile modificare, ex post, il contenuto della cartella clinica senza commettere il reato di falso materiale in atto pubblico”
(cfr., Cass., n. 22639/2016).
Sempre secondo l'orientamento della Cassazione, “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto
5 invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta
e le conseguenze dannose subite dal paziente” (cfr., Cass. civ., 31 marzo 2016, n. 6209).
4.3. In relazione al caso di specie, come correttamente osservato dai CTTUU, i sanitari non tennero adeguatamente la cartella clinica, tant'è che nella stessa fu omessa la trascrizione della manovra di BE e della sua esecuzione.
Sul punto, i CTTUU, dott.ri e le cui conclusioni possono Persona_2 Persona_3 condividersi in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica acquisita al processo, hanno ravvisato: “deve comunque rilevarsi che le manovre per la risoluzione della distocia di spalla, che le linee guida RCOG annoverano da eseguirsi secondo invasività crescente, non sono riportate in maniera puntuale nella cartella clinica. E' necessario ritenere censurabile dunque suddetta condotta di sanitari in quanto la mancata trascrizione dettagliata della manovra posta in essere non consente di individuare l'esecuzione temporale della stessa né la sua invasività al fine di procedere alla risoluzione del quadro clinico presentatosi e dunque alla sua eventuale corretta esecuzione.
Pertanto, se da un lato può ammettersene la risoluzione della distocia e quindi la nascita del neonato senza complicanze ipossiche, dall'altro non possono negarsi le sequele presentate dalla neonata a seguito della stessa, come annotato non solo nella cartella neonatologica (n.
2013007659) “segni di trauma estrattivo (ecchimosi) a carico della spalla sinistra”, ma anche da quanto evidenziato all'esame obiettivo eseguito in sede di operazioni peritali. In considerazione quindi di quanto esposto precedentemente è possibile affermare che la condotta messa in atto dai Sanitari, se pur congrua nella scelta con il quadro clinico presentato tale infatti da risolvere la distocia della spalla, la quale si associa ad esiti ben più gravi rispetto alla paralisi brachiale, come ipossia e morte fetale, è censurabile in quanto non puntualmente descritta nella cartella clinica e responsabile, se pur in parte, delle condizioni cliniche presentate dalla neonata subito dopo il parto e residuate successivamente.
Si ravvisano tuttavia condotte censurabili negli stessi in seguito all'omessa trascrizione in cartella della manovra di McRoberts e nella sua esecuzione. Se pur infatti la condizione clinica presentata fosse caratterizzata da particolare difficoltà (distocia di spalla) tale da essere responsabile in alcuni casi, come più ampiamente riportato in Letteratura di Settore, di una sequela permanente;
il quadro clinico della piccola appare tuttavia aggravato dalla Per_1 modalità di esecuzione della manovra e dalla sua invasività, fortemente operatore- dipendente.”.
6 4.4. Quindi la mancata indicazione nella cartella clinica di tutti i passaggi effettuati per portare a termine la manovra di MCROBERTS, non ha reso possibile accertare l'espletamento corretto della stessa.
Infatti, trattandosi di una manovra fortemente operatore-dipendente, i sanitari avrebbero dovuto indicare tutti i passaggi effettuati per eseguirla al fine di valutarne la correttezza.
Pertanto, come correttamente emerso dalla ctu l'omessa indicazione nella cartella clinica della manovra adottata costituisce ulteriore conferma della condotta negligente dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra atteso che come sottolineato dai CTTU nominati, l'esecuzione della Pt_2 manovra di BE è fortemente operatore dipendente.
Conseguentemente, l'incompletezza del fascicolo medico non permette di stabilire se la manovra in questione – che ha provocato la paralisi – sia stata adeguatamente eseguita e tale mancanza non può essere posta a carico della parte danneggiata.
4.5. L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il Giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente proprio quando tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
4.6. Sul punto, è altresì dirimente la ctp a firma dott. , depositata da parte attrice Controparte_2 in allegato alla citazione, la quale ha evidenziato che: “durante le manovre di assistenza al parto vi fu una trazione dell'arto superiore sinistro del feto, con il conseguente stiramento del nervo brachiale e la successiva evidenziazione di iniziale paralisi poi stabilizzatesi in paresi di tipo superiore …. fu necessario anche eseguire una episiotomia, appunto per favorire l'espulsione del feto, per cui fu anche necessario applicare una trazione decisa durante l'estrazione fetale.
Pertanto, è palese la responsabilità medica per imperizia nel caso di specie durante le manovre estrattive, che ha determinato un danno permanente alla piccola con l'attuale paresi Per_1 dell'arto superiore sinistro”.
Ed ancora secondo il ctp: “da tale condotta medica è derivato l'attuale quadro invalidante che non solo incide sulla funzionalità fisica del soggetto, con l'arto superiore sinistro ipovalido e necessitante di continue terapie riabilitative anche per il futuro”.
4.7. Inoltre, come indicato in perizia anche dai CTTU e come correttamente rilevato dal ctp di parte attrice, la trazione dell'arto superiore sinistro, poi sfociata in paresi di tipo superiore, è stata confermata dalla documentazione sanitaria presente in atti che evidenziava un ecchimosi -segno
7 di trauma estrattivo - a livello della spalla sinistra con ipotonia dell'arto superiore sinistro
(cfr Certificato del P.O. di Polla (SA), U.O. di Pediatria del 7/8/2013).
4.8. La sofferenza neurologica e la conseguente paresi dell'arto sinistro veniva poi diagnostica anche all'ingresso all'ospedale Santobono, vedasi Certificato dell'A.O.R.N. “Santobono
Pausilipon” di Napoli, S.C. di Riabilitazione Multispecialistica, dell'8/8/2013, ove si legge:
“Paralisi del plesso brachiale sinistro da interessamento dei tronchi superiore e medio;
ha praticato rx clavicola nella norma. Si prescrive rieducazione neuromotoria 5 sed/sett x 180 gg.
Controllo tra 30 giorni”; confermata anche dalle indagini strumentali quali l'elettromiografia effettuata presso A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli il 26/09/2013.
4.9. Quindi, in definitiva seppur è vero che nulla poteva essere fatto per evitare il parto naturale
è anche vero che la manovra adottata per far nascere la piccola è un tipo di manovra Per_1 fortemente influenzata dall'operato del sanitario che la mette in atto, e che pertanto, la mancata indicazione di tutta la sequela adottata è sintomo di un operato negligente da parte dei sanitari.
5. Alla luce di tali evidenze probatorie può dunque ritenersi che la minore abbia Persona_4 subito un danno permanente per effetto dell'errata manovra posta in essere dai sanitari al momento del parto.
6. La produzione delle lesioni permanenti è dunque compatibile con la ricostruzione operata dagli attori in citazione: la sussistenza del nesso causale risulta difatti da una serie di elementi oggettivi, Contr non avendo l' provato di aver adempiuto esattamente la prestazione o fornito prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
6.1 Si tratta allora di quantificare i danni, che gli attori fanno valere anche in proprio, oltre che a nome e per conto del figlio minore.
6.2. Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il collegio peritale in quanto fondate sull'attenta disamina della documentazione medica in atti.
Con riguardo alle lesioni subite dalla minore, la menomazione definitiva ha prodotto postumi da cui è derivato danno biologico permanente valutabile nella misura del 10%, riconoscendo tuttavia i consulenti in tale percentuale un danno differenziale pari all'8%.
6.3. Sul punto si precisa che: A. trattandosi di responsabilità medica, il risarcimento è calcolato mediante applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 3
Decreto-legge n. 158/2012), predisposte unicamente per le lesioni c.d. “micro-permanenti”, fino a 9 punti percentuali, tenuto conto che gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024.
8 B. In materia di danno differenziale la Corte di Cassazione si è pronunciata di recente, consolidando alcuni principi (Cfr. Cass. civ. 11/11/2019, n. 28986, e da ultimo ribaditi da Cass.
29/09/2022, n. 28327; 29/11/2022, n. 35025, 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052;
27/09/2021, n. 26117).
6.4. Nel caso in cui le lesioni abbiano inciso in termini peggiorativi (cd. danno iatrogeno e cioè
l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) ai fini della quantificazione del danno è necessario calcolare il valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata e sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalle menomazioni concorrenti, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 28896 del 2019).
In altri termini, occorre effettuare una quantificazione rapportata alla invalidità complessiva successiva all'accaduto per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria o che comunque sarebbe residuata anche in assenza dell'errore, a determinare il «differenziale» risarcitorio spettante al danneggiato.
7. Passando quindi al calcolo delle poste, il Tribunale ritiene congrue le stime operate dal collegio peritale composto dal Prof. (Professore Ordinario di Medicina Legale Persona_2
Università “Magna Graecia” di Catanzaro e Prof. Dott. (Professore Ordinario Persona_3 nella Università di Napoli “Federico II”, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni) in quanto frutto di attenta disamina delle risultanze mediche e della documentazione in atti, secondo i attualmente in uso. Pt_3
Gli stessi hanno ritenuto un danno biologico complessivo permanente pari al 10% (dieci percento) con la precisazione che: “In tale percentuale, è necessario riconoscere un danno differenziale o maggior danno nella vicenda clinica di specie imputabile ai sanitari che ebbero in cura la sig.ra nella fase di travaglio di parte, quantificabile nell'8% (otto percento)” (cft. pag. 18 Pt_2 dell'elaborato peritale).
Va effettuata, quindi, la quantificazione monetaria delle singole poste.
7.1. Sviluppando i calcoli in base all'orientamento della Corte di Cassazione si otterrà, quanto al danno complessivo pari al 10% (superiore al 9% delle tabelle micropermanenti):
Tabella di riferimento: macropermanenti Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
9 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Danno biologico risarcibile € 26.124,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.916,00
Nella componente danno morale va ricompresa anche la maggiore sofferenza psicologica subita, in considerazione sia dei pochi istanti di vita, con conseguente maggiore sofferenza, sia della peculiare invalidità riportata, cagionata dal trauma.
7.2. Sviluppando i calcoli riguardo il valore monetario corrispondente ai postumi che sarebbero comunque residuati anche in assenza dell'errore medico, pari al 2%
(micropermanenti):
Tabella di riferimento 2024-2025
Età della danneggiata alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.084,06
Danno morale (33,33%) € 694,62
TOTALE GENERALE: € 2.778,68
8. Applicando il principio espresso dalla Corte di Cassazione, il valore monetario del danno biologico c.d. differenziale è dunque pari a € 30.137,32 (32.916,00 - 2.778,68).
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
9. Anche ai genitori della piccola va riconosciuto un danno non patrimoniale Persona_1 per le vicende di causa. Del resto anche i congiunti di una vittima di un fatto illecito, che abbia subito gravi lesioni, hanno diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del rapporto parentale;
tale voce di danno non patrimoniale è costituita, in buona
10 sostanza, dalla proiezione nel tempo sia delle sofferenze patite (il pregiudizio morale soggettivo vero e proprio) che dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, eziologicamente conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito (cfr Cass. ord. 24.04.2019, n. 11212;
Cass. 31.01.2019, n. 2788).
9.1. Nel caso di specie la prova di un danno morale va desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, quali lo stretto rapporto di parentela, la convivenza degli attori nello stesso nucleo familiare, la serietà delle lesioni riportate dal figlio in tenera età, l'incidenza della menomazione sulle attività del minore, anche ludiche e ricreative, evidenziate dal CTU, immediatamente percepibili anche da terzi, con riflessi quindi per tutti i familiari stretti e conviventi.
9.2. Per la liquidazione del danno si stima equa la misura di ¼ della posta risarcitoria liquidata a favore del minore, pari ad euro 7.534,33 in favore di ciascuno dei genitori;
sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (quantum complessivo di accoglimento della domanda) e delle attività espletate secondo parametri compresi tra minimi e medi in ragione dell'attività espletata.
Parimenti le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico della predetta struttura, con distrazione a favore dell'avv. Mariano Casciano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e , in proprio e quali genitori della minore ogni diversa istanza, Parte_2 Persona_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti dell' RO
;
[...]
11 2. per l'effetto, condanna dell' ”, in persona del legale RO rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni: A. della somma di € 30.137,32 in favore della minore in giudizio tramite i genitori e Persona_1 Parte_1 Pt_2
B. della somma di euro 7.534,33 in favore di;
C. della somma di euro
[...] Parte_2
7.534,33 in favore di . Sulle predette somme, già rivalutate all'attualità, Parte_1 decorrono interessi come indicato in parte motiva.
3. condanna dell' , in persona del legale rapp.te p.t., al RO pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, ed ulteriori accessori di legge, pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico della predetta soccombente;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Mariano Casciano dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Salerno il 22.07.2025
Il giudice
Francesco Rossini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2646/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica, vertente
TRA
( e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi in proprio e nella qualità di genitori della minore , nata a [...] il Persona_1
5.08.2013, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariano Casciano, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui Studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Torretta n.4;
ATTORI
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rapp.ta e RO difesa dall'Avv. Armando Pistolese in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Casarse n.1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza telematica scritta del 18/03/2025 i difensori delle parti concludevano come da note depositate telematicamente.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori della minore convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Persona_1
Salerno l' , esponendo: RO
- che in data 05.08.2013 la sig.ra in gravidanza a termine, veniva ricoverata presso il Pt_2 reparto di ginecologia, dell'ospedale di Polla (SA), per rottura delle membrane, con perdita di liquido tinto ed in presenza di macrosomia fetale;
- che successivamente al ricovero venne portata in sala travaglio, ove nonostante la progressione del parto e la presenza di macrosomia fetale, rimase in attesa fino a quando fu necessario un intervento strumentale per agevolare il parto spontaneo, nello specifico venne eseguita una manovra di trazione sul feto;
- che tale manovra provocò una ipermobilità dell'arto sinistro e la neonata venne trasferita e ricoverata presso l'Ospedale Santobono di Napoli, ove le fu diagnosticata: “paralisi del plesso brachiale sinistro”.
2. Riferivano che la minore venne quindi sottoposta a visita medico legale da parte del dottore
, il quale evidenziava che: “la neonata patì un trauma da Controparte_2 Persona_1 trazione all'arto superiore sinistro a causa di erronee manovre durante l'espletamento del parto per vie naturali: ed inoltre la circostanza dell'avvenuta rottura delle membrane con acque verdi
e liquido amniotico tinto, oltre alla diagnosi di macrosomia fetale imponevano all'arresto della progressione del parto, il ricorso al taglio cesareo”, con postumi invalidanti che possono indicarsi complessivamente nel 10/12% quale danno biologico con incidenza di grado lieve medio sulla capacità lavorativa futura della minore”.
3. Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare che in occasione del parto del
05.08.2013 presso il Presidio Ospedaliero Luigi Curto di Polla, la minore riportò Persona_1 lesioni e danni materiali e morali e che i suoi genitori subirono da tali eventi danni diretti ed indiretti, patrimoniali e morali a seguito di errata diagnosi e distocia di spalla con lesioni per errata manovra dei sanitari, con danno biologico permanente;
2) Dichiarare responsabile
l' per i danni subiti in occasione del parto, per tutti i danni patrimoniali, non RO patrimoniali e morali conseguenti alla condotta del sanitari in occasione del parto per avere essi agito con negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza delle leges artis;
3) Condannare
l' , in persona dei Direttore Generale p.t, al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
e non patrimoniale a determinarsi a mezzo di ctu che fin d'ora si richiede, per responsabilità medica conseguente alla errata diagnosi ed errata manovra operatoria in occasione dei parto in favore della minore e dei genitori per i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non causati
2 dall'evento. 4) Condannare della convenuta al pagamento delle spese del giudizio, con diritti, onorari e attribuzione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 26/05/2017, si costitutiva l' contestando CP_3 ogni circostanza di fatto riportata dall'attore asserendo che nessuna imprudenza e/o imperizia poteva essere addossata ai sanitari della convenuta;
sul punto, precisava che quando la sig.ra venne ricoverata presentava già una dilatazione completa, atteso che la parte cefalica era Pt_2 già profondamente impegnata nello scavo pelvico, nonché perdita di acque verdi e che pertanto tali condizioni imponevano un rapido espletamento del parto onde evitare conseguenze funeste data la sofferenza in atto.
4.1. In ragione di ciò, evidenziava che alcun taglio cesareo poteva essere praticato, poiché avrebbe comportato rischi maggiori sull'utero della partoriente ed avrebbe allungato i tempi di almeno trenta minuti;
considerando che il tempo intercorso tra il ricovero e la nascita fu solo di cinque minuti, non era nemmeno ipotizzabile la possibilità di trasportare la paziente in sala operatoria per l'espletamento del taglio cesareo avrebbe corso il rischio di partorire in ascensore. Contr
5. In definitiva, l' così concludeva: “) In via principale, accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità dell' nei confronti degli attori, in proprio e nella CP_3 qualità; 2) Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”
6. Ammessa ed espletata CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, all'udienza telematica scritta del 18/03/2025 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c..
***
1. Va premesso che la responsabilità della azienda sanitaria (cui fa capo la struttura ospedaliera in cui è stato eseguito il parto) evocata in giudizio dagli attori ha natura contrattuale.
1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
“spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte
3 le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
L'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass.25.2.2005 n.4058; Cass.28.5.2004 n.10297;
Cass.
4.3.2004 n.4400; Cass.21.7.2003 n.11316; Cass.14.7.2003 n.11001; Cass.11.3.2002 n.3492;
Cass.
1.9.1999 n.9198; Cass.22.1.1999 n.589), contratto prevalentemente qualificato come contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo
(cfr.Cass.14.7.2003 n.11001; Cass.sez.un.
1.7.2002 n.9556; Cass.
8.5.2001 n.6386;
Cass.27.7.1998 n.7336; Cass.11.4.1995 n.4152).
1.2. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 11789/2016). Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass.
20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile
4 che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/2017).
2. Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento danni non patrimoniali subiti da e , in proprio e quali genitori della Parte_1 CP_4 minore a causa di un'errata manovra compiuta per estrarre la nascitura al momento Persona_1 del parto.
3. La pretesa attorea, nella parte in cui è diretta a far valere la violazione del dovere di diligenza nell'esecuzione dell'intervento, è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
4. Innanzitutto, va detto che dall'esame della documentazione clinica, correttamente operata dai
CTTUU nominati, la scelta da parte dei sanitari di aver optato per il taglio cesareo non può essere censurata poiché la partoriente al momento del ricovero si trovava in una fase già avanzata del travaglio, tanto è vero che il parto fu espletato in meno di 10 minuti;
effettivamente, come osservato nella perizia – la tempistica necessaria per l'esecuzione di un taglio cesareo è di almeno
30 minuti.
Quindi alla luce delle risultanze probatorie e dell'espletata CTU l'aver optato per un parto naturale costituiva l'unica via percorribile dato il brevissimo lasso temporale intercorso tra il ricovero e la nascita della bambina.
4.1. Sono risultate, per contro, eluse le linee guida e le raccomandazioni sanitarie nella parte in cui prevedono che tutti i tempi, tutte le manovre e tutte le procedure eseguite in corso di distocia di spalla debbano essere precisamente riportate e descritte in cartella.
4.2. Va, in proposito, rammentato che se la cartella clinica, che attesta, con valore di certificazione, e nell'immediatezza del fatto, quello che realmente avvenne non riporta l'adozione delle metodiche idonee, si configura in capo al medico la responsabilità professionale: ad avviso della Suprema Corte, “è fondamentale, da parte del medico, la corretta tenuta della cartella clinica, in modo completo e non lacunoso, al fine di evitare la presunzione del nesso causale in suo sfavore, in un eventuale giudizio promosso dal paziente nei suoi confronti e teso a ottenere il risarcimento del danno dallo stesso lamentato. Non è inoltre possibile modificare, ex post, il contenuto della cartella clinica senza commettere il reato di falso materiale in atto pubblico”
(cfr., Cass., n. 22639/2016).
Sempre secondo l'orientamento della Cassazione, “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto
5 invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta
e le conseguenze dannose subite dal paziente” (cfr., Cass. civ., 31 marzo 2016, n. 6209).
4.3. In relazione al caso di specie, come correttamente osservato dai CTTUU, i sanitari non tennero adeguatamente la cartella clinica, tant'è che nella stessa fu omessa la trascrizione della manovra di BE e della sua esecuzione.
Sul punto, i CTTUU, dott.ri e le cui conclusioni possono Persona_2 Persona_3 condividersi in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica acquisita al processo, hanno ravvisato: “deve comunque rilevarsi che le manovre per la risoluzione della distocia di spalla, che le linee guida RCOG annoverano da eseguirsi secondo invasività crescente, non sono riportate in maniera puntuale nella cartella clinica. E' necessario ritenere censurabile dunque suddetta condotta di sanitari in quanto la mancata trascrizione dettagliata della manovra posta in essere non consente di individuare l'esecuzione temporale della stessa né la sua invasività al fine di procedere alla risoluzione del quadro clinico presentatosi e dunque alla sua eventuale corretta esecuzione.
Pertanto, se da un lato può ammettersene la risoluzione della distocia e quindi la nascita del neonato senza complicanze ipossiche, dall'altro non possono negarsi le sequele presentate dalla neonata a seguito della stessa, come annotato non solo nella cartella neonatologica (n.
2013007659) “segni di trauma estrattivo (ecchimosi) a carico della spalla sinistra”, ma anche da quanto evidenziato all'esame obiettivo eseguito in sede di operazioni peritali. In considerazione quindi di quanto esposto precedentemente è possibile affermare che la condotta messa in atto dai Sanitari, se pur congrua nella scelta con il quadro clinico presentato tale infatti da risolvere la distocia della spalla, la quale si associa ad esiti ben più gravi rispetto alla paralisi brachiale, come ipossia e morte fetale, è censurabile in quanto non puntualmente descritta nella cartella clinica e responsabile, se pur in parte, delle condizioni cliniche presentate dalla neonata subito dopo il parto e residuate successivamente.
Si ravvisano tuttavia condotte censurabili negli stessi in seguito all'omessa trascrizione in cartella della manovra di McRoberts e nella sua esecuzione. Se pur infatti la condizione clinica presentata fosse caratterizzata da particolare difficoltà (distocia di spalla) tale da essere responsabile in alcuni casi, come più ampiamente riportato in Letteratura di Settore, di una sequela permanente;
il quadro clinico della piccola appare tuttavia aggravato dalla Per_1 modalità di esecuzione della manovra e dalla sua invasività, fortemente operatore- dipendente.”.
6 4.4. Quindi la mancata indicazione nella cartella clinica di tutti i passaggi effettuati per portare a termine la manovra di MCROBERTS, non ha reso possibile accertare l'espletamento corretto della stessa.
Infatti, trattandosi di una manovra fortemente operatore-dipendente, i sanitari avrebbero dovuto indicare tutti i passaggi effettuati per eseguirla al fine di valutarne la correttezza.
Pertanto, come correttamente emerso dalla ctu l'omessa indicazione nella cartella clinica della manovra adottata costituisce ulteriore conferma della condotta negligente dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra atteso che come sottolineato dai CTTU nominati, l'esecuzione della Pt_2 manovra di BE è fortemente operatore dipendente.
Conseguentemente, l'incompletezza del fascicolo medico non permette di stabilire se la manovra in questione – che ha provocato la paralisi – sia stata adeguatamente eseguita e tale mancanza non può essere posta a carico della parte danneggiata.
4.5. L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il Giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente proprio quando tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
4.6. Sul punto, è altresì dirimente la ctp a firma dott. , depositata da parte attrice Controparte_2 in allegato alla citazione, la quale ha evidenziato che: “durante le manovre di assistenza al parto vi fu una trazione dell'arto superiore sinistro del feto, con il conseguente stiramento del nervo brachiale e la successiva evidenziazione di iniziale paralisi poi stabilizzatesi in paresi di tipo superiore …. fu necessario anche eseguire una episiotomia, appunto per favorire l'espulsione del feto, per cui fu anche necessario applicare una trazione decisa durante l'estrazione fetale.
Pertanto, è palese la responsabilità medica per imperizia nel caso di specie durante le manovre estrattive, che ha determinato un danno permanente alla piccola con l'attuale paresi Per_1 dell'arto superiore sinistro”.
Ed ancora secondo il ctp: “da tale condotta medica è derivato l'attuale quadro invalidante che non solo incide sulla funzionalità fisica del soggetto, con l'arto superiore sinistro ipovalido e necessitante di continue terapie riabilitative anche per il futuro”.
4.7. Inoltre, come indicato in perizia anche dai CTTU e come correttamente rilevato dal ctp di parte attrice, la trazione dell'arto superiore sinistro, poi sfociata in paresi di tipo superiore, è stata confermata dalla documentazione sanitaria presente in atti che evidenziava un ecchimosi -segno
7 di trauma estrattivo - a livello della spalla sinistra con ipotonia dell'arto superiore sinistro
(cfr Certificato del P.O. di Polla (SA), U.O. di Pediatria del 7/8/2013).
4.8. La sofferenza neurologica e la conseguente paresi dell'arto sinistro veniva poi diagnostica anche all'ingresso all'ospedale Santobono, vedasi Certificato dell'A.O.R.N. “Santobono
Pausilipon” di Napoli, S.C. di Riabilitazione Multispecialistica, dell'8/8/2013, ove si legge:
“Paralisi del plesso brachiale sinistro da interessamento dei tronchi superiore e medio;
ha praticato rx clavicola nella norma. Si prescrive rieducazione neuromotoria 5 sed/sett x 180 gg.
Controllo tra 30 giorni”; confermata anche dalle indagini strumentali quali l'elettromiografia effettuata presso A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli il 26/09/2013.
4.9. Quindi, in definitiva seppur è vero che nulla poteva essere fatto per evitare il parto naturale
è anche vero che la manovra adottata per far nascere la piccola è un tipo di manovra Per_1 fortemente influenzata dall'operato del sanitario che la mette in atto, e che pertanto, la mancata indicazione di tutta la sequela adottata è sintomo di un operato negligente da parte dei sanitari.
5. Alla luce di tali evidenze probatorie può dunque ritenersi che la minore abbia Persona_4 subito un danno permanente per effetto dell'errata manovra posta in essere dai sanitari al momento del parto.
6. La produzione delle lesioni permanenti è dunque compatibile con la ricostruzione operata dagli attori in citazione: la sussistenza del nesso causale risulta difatti da una serie di elementi oggettivi, Contr non avendo l' provato di aver adempiuto esattamente la prestazione o fornito prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione.
6.1 Si tratta allora di quantificare i danni, che gli attori fanno valere anche in proprio, oltre che a nome e per conto del figlio minore.
6.2. Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il collegio peritale in quanto fondate sull'attenta disamina della documentazione medica in atti.
Con riguardo alle lesioni subite dalla minore, la menomazione definitiva ha prodotto postumi da cui è derivato danno biologico permanente valutabile nella misura del 10%, riconoscendo tuttavia i consulenti in tale percentuale un danno differenziale pari all'8%.
6.3. Sul punto si precisa che: A. trattandosi di responsabilità medica, il risarcimento è calcolato mediante applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 3
Decreto-legge n. 158/2012), predisposte unicamente per le lesioni c.d. “micro-permanenti”, fino a 9 punti percentuali, tenuto conto che gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024.
8 B. In materia di danno differenziale la Corte di Cassazione si è pronunciata di recente, consolidando alcuni principi (Cfr. Cass. civ. 11/11/2019, n. 28986, e da ultimo ribaditi da Cass.
29/09/2022, n. 28327; 29/11/2022, n. 35025, 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052;
27/09/2021, n. 26117).
6.4. Nel caso in cui le lesioni abbiano inciso in termini peggiorativi (cd. danno iatrogeno e cioè
l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) ai fini della quantificazione del danno è necessario calcolare il valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata e sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalle menomazioni concorrenti, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 28896 del 2019).
In altri termini, occorre effettuare una quantificazione rapportata alla invalidità complessiva successiva all'accaduto per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria o che comunque sarebbe residuata anche in assenza dell'errore, a determinare il «differenziale» risarcitorio spettante al danneggiato.
7. Passando quindi al calcolo delle poste, il Tribunale ritiene congrue le stime operate dal collegio peritale composto dal Prof. (Professore Ordinario di Medicina Legale Persona_2
Università “Magna Graecia” di Catanzaro e Prof. Dott. (Professore Ordinario Persona_3 nella Università di Napoli “Federico II”, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni) in quanto frutto di attenta disamina delle risultanze mediche e della documentazione in atti, secondo i attualmente in uso. Pt_3
Gli stessi hanno ritenuto un danno biologico complessivo permanente pari al 10% (dieci percento) con la precisazione che: “In tale percentuale, è necessario riconoscere un danno differenziale o maggior danno nella vicenda clinica di specie imputabile ai sanitari che ebbero in cura la sig.ra nella fase di travaglio di parte, quantificabile nell'8% (otto percento)” (cft. pag. 18 Pt_2 dell'elaborato peritale).
Va effettuata, quindi, la quantificazione monetaria delle singole poste.
7.1. Sviluppando i calcoli in base all'orientamento della Corte di Cassazione si otterrà, quanto al danno complessivo pari al 10% (superiore al 9% delle tabelle micropermanenti):
Tabella di riferimento: macropermanenti Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
9 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Danno biologico risarcibile € 26.124,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.916,00
Nella componente danno morale va ricompresa anche la maggiore sofferenza psicologica subita, in considerazione sia dei pochi istanti di vita, con conseguente maggiore sofferenza, sia della peculiare invalidità riportata, cagionata dal trauma.
7.2. Sviluppando i calcoli riguardo il valore monetario corrispondente ai postumi che sarebbero comunque residuati anche in assenza dell'errore medico, pari al 2%
(micropermanenti):
Tabella di riferimento 2024-2025
Età della danneggiata alla data del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.084,06
Danno morale (33,33%) € 694,62
TOTALE GENERALE: € 2.778,68
8. Applicando il principio espresso dalla Corte di Cassazione, il valore monetario del danno biologico c.d. differenziale è dunque pari a € 30.137,32 (32.916,00 - 2.778,68).
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
9. Anche ai genitori della piccola va riconosciuto un danno non patrimoniale Persona_1 per le vicende di causa. Del resto anche i congiunti di una vittima di un fatto illecito, che abbia subito gravi lesioni, hanno diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del rapporto parentale;
tale voce di danno non patrimoniale è costituita, in buona
10 sostanza, dalla proiezione nel tempo sia delle sofferenze patite (il pregiudizio morale soggettivo vero e proprio) che dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, eziologicamente conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito (cfr Cass. ord. 24.04.2019, n. 11212;
Cass. 31.01.2019, n. 2788).
9.1. Nel caso di specie la prova di un danno morale va desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, quali lo stretto rapporto di parentela, la convivenza degli attori nello stesso nucleo familiare, la serietà delle lesioni riportate dal figlio in tenera età, l'incidenza della menomazione sulle attività del minore, anche ludiche e ricreative, evidenziate dal CTU, immediatamente percepibili anche da terzi, con riflessi quindi per tutti i familiari stretti e conviventi.
9.2. Per la liquidazione del danno si stima equa la misura di ¼ della posta risarcitoria liquidata a favore del minore, pari ad euro 7.534,33 in favore di ciascuno dei genitori;
sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT decorrono gli interessi compensativi nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (quantum complessivo di accoglimento della domanda) e delle attività espletate secondo parametri compresi tra minimi e medi in ragione dell'attività espletata.
Parimenti le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico della predetta struttura, con distrazione a favore dell'avv. Mariano Casciano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e , in proprio e quali genitori della minore ogni diversa istanza, Parte_2 Persona_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti dell' RO
;
[...]
11 2. per l'effetto, condanna dell' ”, in persona del legale RO rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni: A. della somma di € 30.137,32 in favore della minore in giudizio tramite i genitori e Persona_1 Parte_1 Pt_2
B. della somma di euro 7.534,33 in favore di;
C. della somma di euro
[...] Parte_2
7.534,33 in favore di . Sulle predette somme, già rivalutate all'attualità, Parte_1 decorrono interessi come indicato in parte motiva.
3. condanna dell' , in persona del legale rapp.te p.t., al RO pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, ed ulteriori accessori di legge, pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico della predetta soccombente;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Mariano Casciano dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Salerno il 22.07.2025
Il giudice
Francesco Rossini
12