Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1160
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che le cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento fossero state regolarmente notificate, come documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e che, in assenza di impugnazione delle stesse, le eccezioni relative alle modalità di notifica e alla prescrizione fossero inammissibili per i periodi anteriori alle successive intimazioni di pagamento ritualmente notificate.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento), non impugnati dal contribuente, avesse consolidato i crediti, rendendo inammissibili le eccezioni di prescrizione relative ai periodi anteriori a tali intimazioni. Per il periodo successivo, la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1160
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo