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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1160/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER FR, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3031/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018653506000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018653506000 BOLLO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3486/2025 depositato il 19/11/2025
svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9018653506000 notificata in data 17.2.2023 e delle sottese cartelle di pagamento meglio indicate nel ricorso;
eccepiva l'omessa notifica delle cartelle presupposte, l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Si costituiva con controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile essendo state regolarmente notificate al contribuente le cartelle di pagamento, non essendo altresì maturata alcuna prescrizione stante l'avvenuta notifica di atti interruttivi, come meglio specificato nell'atto. Con memorie depositate in segreteria, il ricorrente insisteva ulteriormente nelle doglianze proposte nel ricorso replicando alle controdeduzioni di parte resistente in relazione alle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento. La Cgt di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n.4324 del 2024. Così motiva la decisione impugnata: «4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso atti che non sono autonomamente impugnabili, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al contribuente, come documentato da parte resistente;
segnatamente la cartella n. 097 2003 0466746476 000 risulta notificata in data 09/09/2003 come emerge dall'all.to 2) mediante consegna alla madre ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2004 0321130703 000 risulta notificata in data 08/03/2007 come emerge dall'all.to 3) mediante consegna alla moglie all'indirizzo risultante dalle ricerche anagrafiche a tal fine effettuate come documentate nell'avviso di ricevimento;
la cartella n. 097 2006 0108019141 000 risulta notificata in data 22/08/2006, come emerge dall'all.to 4), con consegna a mani proprie;
▪ la cartella n. 097 2006 0203072724 000 risulta notificata in data 12/12/2006, come emerge dall'all.to 5, mediante consegna a familiare convivente ai sensi dell'art. 139 co. 2 c.p.c.; ▪ la cartella n. 097 2006 0232829282 000 risulta notificata in data 31/01/2007, come emerge dall'all.to 6), con consegna alla madre ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2008 0086145204 000 risulta notificata in data 15/04/2008, come emerge dall' all. to 7), mediante consegna a familiare convivente ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2011 0148738084 000 risulta notificata in data 27/06/2011, come emerge dall' all.to 8), è stata notificata alla madre, ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2011 0160289803 000 risulta notificata in data 02/09/2011, come emerge dall'all.to 9), a familiare convivente ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2015 0177533038 000 risulta notificata in data 21/10/2015, come emerge dall'all.to 10), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2016 0069158606 000 risulta notificata in data 01/07/2016, come emerge dall'all.to 11), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2016 0162005455 000 risulta notificata in data 22/11/2016, come emerge dall'all.to 12), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2017 0059339203 000 risulta notificata in data 26/07/2017, come emerge dall'all.to 13), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2017 0235970055 000 risulta notificata in data 09/05/2018, come emerge dall'all.to 14), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2019 0020001070 000 risulta notificata in data 29/03/2019, come emerge dall'll.to 15), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc. Con riguardo alle suddette notifiche, effettuate al portiere non occorre affatto la produzione dell'avviso di ricevimento, in linea con l''orientamento della Corte di Cassazione in base al quale“ La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.” (Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 Rv. 663662; nello stesso senso Cass. Sez. L. Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020, Rv. 656732). Inoltre, non risulta maturato, in relazione a tutte le imposte di cui alle suddette cartelle, riprese poi nell'atto d'intimazione impugnato, il termine di prescrizione, in quanto, come documentato da parte resistente, prima della sua decorrenza, risultano essere stati notificati al contribuente specificati atti interruttivi come pure documentato da parte resistente nelle controdeduzioni (allegati nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25 26). L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva. Stante la soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore di parte resistente delle spese del procedimento che si ritiene di determinare in euro 5000,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti». Contro tale decisione ha proposto appello il ricorrente. Si duole che la decisione impugnata non abbia assolutamente preso in considerazione le eccezioni dell'odierno appellante e non si sia pronunciata in merito. Espone che controparte ha depositato le ricevute di notifica prive della CAN, fino all'anno 2015 compreso. Da tanto deriverebbe l'avvenuta prescrizione di tutti gli importi richiesti. Evidenzia ulteriormente che da tutte le ricevute depositate da controparte fino all'anno 2016 è impossibile identificare la persona che ha ritirato il plico e non è assolutamente stata inviata la CAN. Inoltre, osserva che sarebbero state depositate notifiche inverosimili: Nominativo_1- all.to n° 3 risulta notificato l'atto a tale qualificata come moglie ad un indirizzo Ricorrente_1 Ricorrente_1presso il quale il sig. non si è mai recato…Via Ottaviano. Evidenzia che il sig. era sposato con la sig.ra Nominativo_2.
- all.to 4 è stata depositata una cartolina dove non si comprende l'oggetto della notifica;
- all.to 7 ha firmato per il ritiro dell'atto un ipotetico zio non convivente con il sig. Ricorrente_1; Obietta che dalle ricevute di notifica non si comprende chi abbia ritirato l'atto, si legge solo familiare convivente ma che non viene identificato. Eccepisce inoltre che quanto alle notifiche al portiere, la doglianza sollevata in ricorso non concerneva la invalidità della notifica effettuata al portiere, ma solo il fatto che non fosse poi stata inviata la CAN. Comunque, parte appellante, senza riconoscimento alcuno di debito e al solo fine di trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e regolarizzare la propria posizione fiscale, si dichiara disposta a saldare le cartelle notificate dall'anno 2015, in particolare, risulterebbero da annullare le cartelle notificate fino alla data del 24.01.2015, risultando ampiamente decorso il termine per la prescrizione poiché la notifica è nulla in mancanza di CAN e di identificazione del soggetto ricevente, mentre verrebbero saldate le seguenti cartelle:
- 0972015017533038000 notificata in data 21.10.2015;
- 09720160069158606000 notificata in data 1.07.2016;
- 09720160162005455000 notificata in data 22.11.2016;
- 09720170059339203000 notificata in data 26.07.2017;
- 09720170235970055000 notificata in data 9.05.2018;
- 09720190020001070000 notificata in data 29.03.2019 Il pagamento avverrebbe pertanto solo ed esclusivamente al fine di dirimere in via bonaria la controversia. Chiede in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore procuratore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-riscossione. Eccepisce che, essendosi ADER costituita in data 02.11.2023 producendo le relate di tutte le cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie, nonché degli atti interruttivi della prescrizione, sarebbe stato onere del ricorrente contestare già in primo grado la documentazione depositata in giudizio dall'Ente attraverso il rimedio previsto dall'art. 24 del D.lgs. 546/92 ossia attraverso il ricorso per motivi aggiunti e non già con le memorie illustrative presentate ex art. 32 D.Lgs 546/92. Evidenzia inoltre che parte appellante si è limitato a censurare la sentenza soltanto nella parte in cui ha considerato validamente notificate le cartelle sottostanti la intimazione impugnata, ma non ha svolto alcuna censura in relazione al capo di sentenza con il quale la Corte ha certificato la rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Ne deriva che dovrebbe ritenersi passata in giudicato il capo di sentenza con il quale la Corte ha già certificato la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Quanto alla questione relativa alla mancata prova della raccomandata informativa, osserva che:
“In tema di notifica della cartella di pagamento, laddove essa sia eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa” (Cass n. 1896 del 18.01.2024). Ritiene che egualmente non sia necessaria la notifica della raccomandata in caso di consegna al portiere dello stabile, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, per la quale trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario” ( vd. Cassazione n. 8293 del 4.4.2018; Corte di Appello di Roma n. 261 dep il 7.02.2023). Quanto alle cartelle notificate a mezzo messo notificatore, in caso di consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, richiama la giurisprudenza della S.C. secondo la quale la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente” ( Cass n. 6243 del 22.02.2024). In proposito, osserva che dalla lettura degli atti è facile notare che il messo ha espressamente attestato l'invio della raccomandata informativa. Tanto si evince chiaramente dai referti di notifica prodotti in primo grado, da cui si evince chiaramente che il messo ha assolto l'incombente, tanto che ha riportato il numero di spedizione della raccomandata direttamente sulla relata. Contesta specificamente la maturazione della prescrizione: per la cartella n. 097 2003 0466746476 000 (not in data 9.09.2003) e per la cartella n. 097 2006 0108019141 000 (not. il 22.08.2006), l'Ader in data 10.03.2007 ha provveduto a notificare un primo atto interruttivo della prescrizione, ossia il preavviso di fermo amministrativo n. 097 2006 000219715 (v. all.to 16 del fascicolo di primo grado). per la cartella n. 097 2004 0321130703 000 l'Ader in data 11.04.2012 ha notificato la intimazione di pagamento n. 097 2012 9012413813 000 (v. all.to 17 del fascicolo di primo grado); per la cartella n. 097 2006 0108019141 000 l'Ader in data 12.05.2011 ha notificato la intimazione di pagamento n.097 2011 9069060837 000 (v. all.to 18 del fascicolo di primo grado); per la cartella n 097 2008 0086145204 000 l'Ader in data 25.03.2013 ha notificato la intimazione di pagamento n. 097 2013 9044487973 000 (v. all.to 19 del fascicolo di primo grado)
in data 20.04.2015 Ader ha notificato la intimazione di pagamento n. 097 2015 9040657450 000 per tutte le cartelle notificate fino al 24.01.2013 (v. all.to 20 del fascicolo di primo grado); Ed ancora per tutte le cartelle l'Ader ha notificato in data 19.10.2016 la intimazione di pagamento n. 097 2016 9038998801 000 ( v. all. to 21 del fascicolo di primo grado); Ed ancora per tutte le cartelle l'Ader ha notificato in data 25.01.2018 la intimazione di pagamento n. 097 2017 9065741334 000 ( v. all.to 22 del fascicolo di primo grado); Ed ancora per tutte le cartelle l'Ader ha notificato in data 09.05.2019 la intimazione di pagamento n. 097 2019 9026121575 000 ( v. all. to 23 del fascicolo di primo grado); in data 10.06.2016 Ader ha notificato, tra l'altro, per la cartella n. 097 2015 0177533038 000, il pignoramento di credito presso terzi n. 097 84 20600029813 001 ( v. all. to 24 del fascicolo di primo grado); in data 8.06.2018 Ader ha notificato per la cartella n. 097 2016 0162005455 000, la intimazione di pagamento n. 097 2018 9026272723 000 (v. all.to 25 del fascicolo di primo grado ); n data 27.11.2019 Ader ha notificato per la cartella n. 097 2006 0232829282 000 la intimazione di pagamento n. 097 2019 9079794105 000 ( v. all. to 26 del fascicolo di primo grado). Di qui la infondatezza della eccezione in epigrafe, essendo stati notificati per tutte le cartelle plurimi atti interruttivi della prescrizione. Conclude chiedendo di rigettare la istanza di sospensione e di rigettare l'appello, poiché' inammissibile ed infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo. Fissata la c.d.c. in data 25 settembre 2024, alla presenza delle parti, per la trattazione della istanza cautelare, questa è stata rigettata con ordinanza n. 2124 depositata il 30 ottobre 2024. Chiamato il giudizio alla udienza del 18 giugno 2025, rilevata la presenza del solo rappresentante dell'appellante, che si è richiamato alla proposta transattiva contenuta in memoria, questa Corte, dato atto di tale istanza, con ordinanza dettata a verbale ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza odierna per verificare la eventuale disponibilità di ADER all'esame della suddetta proposta. All'udienza odierna, comparsi i rappresentanti delle parti, hanno riferito il mancato raggiungimento di un accordo. Hanno quindi confermato le rispettive conclusioni. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Il motivo assorbente è costituito dalla presenza di vari atti interruttivi notificati successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento che non sono state a suo tempo tempestivamente impugnate. Al riguardo, la S.C. ha precisato anche di recente, reiterando una consolidata giurisprudenza, che «[…] Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato
– non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)». (Cass. 11 marzo 2025 n. 6436). Pertanto, laddove sia provata la notifica di successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento), non impugnati dal ricorrente, i relativi crediti si sono consolidati e non è più possibile avanzare eccezioni di prescrizione o censure relative ai procedimenti di notificazione rivolte al periodo di tempo anteriore a quello della notifica delle intimazioni, in quanto dette eccezioni avrebbero dovuto essere svolte in occasione della tempestiva impugnazione delle suddette intimazioni e, per la sola prescrizione, potrebbe essere considerato solamente il periodo successivo. Ne deriva che per tutte le cartelle presupposte, le eccezioni sollevate dal ricorrente rivolte alle modalità di notifica di tali cartelle, nonché quelle conseguenti relative alla maturazione della prescrizione dei crediti, devono essere ritenute inammissibili in riferimento ai periodi precedenti alle notifiche delle intimazioni – e infondate in relazione al periodo successivo, tenuto conto della seriazione delle notifiche relative e partendo dall'ultima intimazione (in ordine temporale) notificata. Infatti, risultano notificate al ricorrente: la intimazione di pagamento n. 09720179065741334000, che menziona egualmente tutte le cartelle oggetto del presente contenzioso: questa è stata notificata con consegna al portiere dello stabile ed attestazione dell'invio della raccomandata informativa, con indicazione del numero della raccomandata, nella stessa relata e riscontro della spedizione nell'elenco di consegna delle raccomandate presso l'Ufficio postale con timbro di accettazione da parte dell'Ufficio accettante in data 30.1.2018 (timbro che può essere posto solamente a valle della verifica dell'effettivo deposito per l'invio di tutte le raccomandate indicate nell'elenco). In seguito con modalità analoghe risultano notificate: la intimazione di pagamento n. 097 2019 90261215 75/000 parimenti riferita a tutte le cartelle (e con deposito elenco invio raccomandate presso l'Ufficio postale in data 16 maggio 2019); la intimazione di pagamento riferita alle cartelle n. 09720060232829282000 e 09720110091752742000 (deposito elenco raccomandate presso l'Ufficio in data 9.12.2019). In precedenza, era stata anche notificata in data 19 ottobre 2016 la intimazione di pagamento n. 09720169038998801000, con modalità analoghe. Quanto alle modalità di notifica delle cartelle o delle intimazioni con consegna a famigliare o portiere dello stabile, laddove la notifica sia stata effettuata direttamente tramite il servizio postale, senza intermediazione dell'ufficiale notificatore o del messo, deve ritenersi già così perfezionata, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (da ultimo, Cass. 8293 del 4.4.2018). Laddove invece la notifica fosse stata effettuata nelle forme dettate dalla legge n. 890 del1982, in caso di notifiche effettuate nelle mani del portiere, in precaria assenza del destinatario, si trova affermato che l'ufficiale notificatore “non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza;
e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione”, trattandosi di indicazione non richiesta dalla norma (articolo 139 cpc) (Cass n. 7211 del 13 aprile 2016). Inoltre, le attestazioni del p.u. concernenti il mancato reperimento della destinataria della notifica e di altri famigliari o persone addette alla casa, essendo attività direttamente compiute dal p.u. notificante fanno fede sino a querela di falso, mentre in caso di notificazione ai sensi dell'art.139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume
“iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Trattandosi poi di notifiche eseguite in temporanea assenza del destinatario ma con consegna a mani di persone ritenute idonee alla ricezione del plico (nella specie: portiere), la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito degli atti notificandi (CAD) non può ritenersi posta a pena di nullità della notifica medesima. Infatti, tale formalità deve ritenersi richiesta per il perfezionamento della notifica nei soli casi di irreperibilità relativa ma non in quelli in cui, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, nondimeno il plico sia consegnato a persone quali famigliari, addetti alla casa, portiere, ecc. nel testo vigente al momento delle notifiche degli atti presupposti, antecedente comunque alle modifiche recate dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145. In proposito, che l'esigenza di provare solo la spedizione ma non la ricezione della C.A.D. non ricorra nei casi di notifica eseguita a mente degli artt. art 60 del dpr 600/73 e 7 della legge 890 del 1982, è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di cassazione, con sentenza resa a SS.UU., laddove si è precisato che la ipotesi contenuta nell'art. 8 della legge 890 del 1982 «[…] si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata» (Cass. n. 10012 del 2021. Anche più recentemente: Cass., ord. n. 2377 del 27/01/2022). Per tali motivi l'appello deve essere respinto e parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in euro 8.000,00 oltre accessori di legge, distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 8.000,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, li 19 novembre 2025. L'estensore dott. P. Novelli il Presidente dott. F. Lunerti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER FR, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3031/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018653506000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018653506000 BOLLO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3486/2025 depositato il 19/11/2025
svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9018653506000 notificata in data 17.2.2023 e delle sottese cartelle di pagamento meglio indicate nel ricorso;
eccepiva l'omessa notifica delle cartelle presupposte, l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Si costituiva con controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile essendo state regolarmente notificate al contribuente le cartelle di pagamento, non essendo altresì maturata alcuna prescrizione stante l'avvenuta notifica di atti interruttivi, come meglio specificato nell'atto. Con memorie depositate in segreteria, il ricorrente insisteva ulteriormente nelle doglianze proposte nel ricorso replicando alle controdeduzioni di parte resistente in relazione alle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento. La Cgt di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n.4324 del 2024. Così motiva la decisione impugnata: «4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso atti che non sono autonomamente impugnabili, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al contribuente, come documentato da parte resistente;
segnatamente la cartella n. 097 2003 0466746476 000 risulta notificata in data 09/09/2003 come emerge dall'all.to 2) mediante consegna alla madre ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2004 0321130703 000 risulta notificata in data 08/03/2007 come emerge dall'all.to 3) mediante consegna alla moglie all'indirizzo risultante dalle ricerche anagrafiche a tal fine effettuate come documentate nell'avviso di ricevimento;
la cartella n. 097 2006 0108019141 000 risulta notificata in data 22/08/2006, come emerge dall'all.to 4), con consegna a mani proprie;
▪ la cartella n. 097 2006 0203072724 000 risulta notificata in data 12/12/2006, come emerge dall'all.to 5, mediante consegna a familiare convivente ai sensi dell'art. 139 co. 2 c.p.c.; ▪ la cartella n. 097 2006 0232829282 000 risulta notificata in data 31/01/2007, come emerge dall'all.to 6), con consegna alla madre ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2008 0086145204 000 risulta notificata in data 15/04/2008, come emerge dall' all. to 7), mediante consegna a familiare convivente ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2011 0148738084 000 risulta notificata in data 27/06/2011, come emerge dall' all.to 8), è stata notificata alla madre, ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2011 0160289803 000 risulta notificata in data 02/09/2011, come emerge dall'all.to 9), a familiare convivente ai sensi dell'art. 139 co. 2 cpc;
▪ la cartella n. 097 2015 0177533038 000 risulta notificata in data 21/10/2015, come emerge dall'all.to 10), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2016 0069158606 000 risulta notificata in data 01/07/2016, come emerge dall'all.to 11), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2016 0162005455 000 risulta notificata in data 22/11/2016, come emerge dall'all.to 12), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2017 0059339203 000 risulta notificata in data 26/07/2017, come emerge dall'all.to 13), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2017 0235970055 000 risulta notificata in data 09/05/2018, come emerge dall'all.to 14), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc;
▪ la cartella n. 097 2019 0020001070 000 risulta notificata in data 29/03/2019, come emerge dall'll.to 15), mediante consegna al portiere e poi risulta spedica la raccomandata ai sensi dell'art. 139 co. 3 e 4 cpc. Con riguardo alle suddette notifiche, effettuate al portiere non occorre affatto la produzione dell'avviso di ricevimento, in linea con l''orientamento della Corte di Cassazione in base al quale“ La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.” (Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 Rv. 663662; nello stesso senso Cass. Sez. L. Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020, Rv. 656732). Inoltre, non risulta maturato, in relazione a tutte le imposte di cui alle suddette cartelle, riprese poi nell'atto d'intimazione impugnato, il termine di prescrizione, in quanto, come documentato da parte resistente, prima della sua decorrenza, risultano essere stati notificati al contribuente specificati atti interruttivi come pure documentato da parte resistente nelle controdeduzioni (allegati nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25 26). L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva. Stante la soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore di parte resistente delle spese del procedimento che si ritiene di determinare in euro 5000,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti». Contro tale decisione ha proposto appello il ricorrente. Si duole che la decisione impugnata non abbia assolutamente preso in considerazione le eccezioni dell'odierno appellante e non si sia pronunciata in merito. Espone che controparte ha depositato le ricevute di notifica prive della CAN, fino all'anno 2015 compreso. Da tanto deriverebbe l'avvenuta prescrizione di tutti gli importi richiesti. Evidenzia ulteriormente che da tutte le ricevute depositate da controparte fino all'anno 2016 è impossibile identificare la persona che ha ritirato il plico e non è assolutamente stata inviata la CAN. Inoltre, osserva che sarebbero state depositate notifiche inverosimili: Nominativo_1- all.to n° 3 risulta notificato l'atto a tale qualificata come moglie ad un indirizzo Ricorrente_1 Ricorrente_1presso il quale il sig. non si è mai recato…Via Ottaviano. Evidenzia che il sig. era sposato con la sig.ra Nominativo_2.
- all.to 4 è stata depositata una cartolina dove non si comprende l'oggetto della notifica;
- all.to 7 ha firmato per il ritiro dell'atto un ipotetico zio non convivente con il sig. Ricorrente_1; Obietta che dalle ricevute di notifica non si comprende chi abbia ritirato l'atto, si legge solo familiare convivente ma che non viene identificato. Eccepisce inoltre che quanto alle notifiche al portiere, la doglianza sollevata in ricorso non concerneva la invalidità della notifica effettuata al portiere, ma solo il fatto che non fosse poi stata inviata la CAN. Comunque, parte appellante, senza riconoscimento alcuno di debito e al solo fine di trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e regolarizzare la propria posizione fiscale, si dichiara disposta a saldare le cartelle notificate dall'anno 2015, in particolare, risulterebbero da annullare le cartelle notificate fino alla data del 24.01.2015, risultando ampiamente decorso il termine per la prescrizione poiché la notifica è nulla in mancanza di CAN e di identificazione del soggetto ricevente, mentre verrebbero saldate le seguenti cartelle:
- 0972015017533038000 notificata in data 21.10.2015;
- 09720160069158606000 notificata in data 1.07.2016;
- 09720160162005455000 notificata in data 22.11.2016;
- 09720170059339203000 notificata in data 26.07.2017;
- 09720170235970055000 notificata in data 9.05.2018;
- 09720190020001070000 notificata in data 29.03.2019 Il pagamento avverrebbe pertanto solo ed esclusivamente al fine di dirimere in via bonaria la controversia. Chiede in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore procuratore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-riscossione. Eccepisce che, essendosi ADER costituita in data 02.11.2023 producendo le relate di tutte le cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie, nonché degli atti interruttivi della prescrizione, sarebbe stato onere del ricorrente contestare già in primo grado la documentazione depositata in giudizio dall'Ente attraverso il rimedio previsto dall'art. 24 del D.lgs. 546/92 ossia attraverso il ricorso per motivi aggiunti e non già con le memorie illustrative presentate ex art. 32 D.Lgs 546/92. Evidenzia inoltre che parte appellante si è limitato a censurare la sentenza soltanto nella parte in cui ha considerato validamente notificate le cartelle sottostanti la intimazione impugnata, ma non ha svolto alcuna censura in relazione al capo di sentenza con il quale la Corte ha certificato la rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Ne deriva che dovrebbe ritenersi passata in giudicato il capo di sentenza con il quale la Corte ha già certificato la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Quanto alla questione relativa alla mancata prova della raccomandata informativa, osserva che:
“In tema di notifica della cartella di pagamento, laddove essa sia eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa” (Cass n. 1896 del 18.01.2024). Ritiene che egualmente non sia necessaria la notifica della raccomandata in caso di consegna al portiere dello stabile, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, per la quale trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario” ( vd. Cassazione n. 8293 del 4.4.2018; Corte di Appello di Roma n. 261 dep il 7.02.2023). Quanto alle cartelle notificate a mezzo messo notificatore, in caso di consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, richiama la giurisprudenza della S.C. secondo la quale la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente” ( Cass n. 6243 del 22.02.2024). In proposito, osserva che dalla lettura degli atti è facile notare che il messo ha espressamente attestato l'invio della raccomandata informativa. Tanto si evince chiaramente dai referti di notifica prodotti in primo grado, da cui si evince chiaramente che il messo ha assolto l'incombente, tanto che ha riportato il numero di spedizione della raccomandata direttamente sulla relata. Contesta specificamente la maturazione della prescrizione: per la cartella n. 097 2003 0466746476 000 (not in data 9.09.2003) e per la cartella n. 097 2006 0108019141 000 (not. il 22.08.2006), l'Ader in data 10.03.2007 ha provveduto a notificare un primo atto interruttivo della prescrizione, ossia il preavviso di fermo amministrativo n. 097 2006 000219715 (v. all.to 16 del fascicolo di primo grado). per la cartella n. 097 2004 0321130703 000 l'Ader in data 11.04.2012 ha notificato la intimazione di pagamento n. 097 2012 9012413813 000 (v. all.to 17 del fascicolo di primo grado); per la cartella n. 097 2006 0108019141 000 l'Ader in data 12.05.2011 ha notificato la intimazione di pagamento n.097 2011 9069060837 000 (v. all.to 18 del fascicolo di primo grado); per la cartella n 097 2008 0086145204 000 l'Ader in data 25.03.2013 ha notificato la intimazione di pagamento n. 097 2013 9044487973 000 (v. all.to 19 del fascicolo di primo grado)
in data 20.04.2015 Ader ha notificato la intimazione di pagamento n. 097 2015 9040657450 000 per tutte le cartelle notificate fino al 24.01.2013 (v. all.to 20 del fascicolo di primo grado); Ed ancora per tutte le cartelle l'Ader ha notificato in data 19.10.2016 la intimazione di pagamento n. 097 2016 9038998801 000 ( v. all. to 21 del fascicolo di primo grado); Ed ancora per tutte le cartelle l'Ader ha notificato in data 25.01.2018 la intimazione di pagamento n. 097 2017 9065741334 000 ( v. all.to 22 del fascicolo di primo grado); Ed ancora per tutte le cartelle l'Ader ha notificato in data 09.05.2019 la intimazione di pagamento n. 097 2019 9026121575 000 ( v. all. to 23 del fascicolo di primo grado); in data 10.06.2016 Ader ha notificato, tra l'altro, per la cartella n. 097 2015 0177533038 000, il pignoramento di credito presso terzi n. 097 84 20600029813 001 ( v. all. to 24 del fascicolo di primo grado); in data 8.06.2018 Ader ha notificato per la cartella n. 097 2016 0162005455 000, la intimazione di pagamento n. 097 2018 9026272723 000 (v. all.to 25 del fascicolo di primo grado ); n data 27.11.2019 Ader ha notificato per la cartella n. 097 2006 0232829282 000 la intimazione di pagamento n. 097 2019 9079794105 000 ( v. all. to 26 del fascicolo di primo grado). Di qui la infondatezza della eccezione in epigrafe, essendo stati notificati per tutte le cartelle plurimi atti interruttivi della prescrizione. Conclude chiedendo di rigettare la istanza di sospensione e di rigettare l'appello, poiché' inammissibile ed infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo. Fissata la c.d.c. in data 25 settembre 2024, alla presenza delle parti, per la trattazione della istanza cautelare, questa è stata rigettata con ordinanza n. 2124 depositata il 30 ottobre 2024. Chiamato il giudizio alla udienza del 18 giugno 2025, rilevata la presenza del solo rappresentante dell'appellante, che si è richiamato alla proposta transattiva contenuta in memoria, questa Corte, dato atto di tale istanza, con ordinanza dettata a verbale ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza odierna per verificare la eventuale disponibilità di ADER all'esame della suddetta proposta. All'udienza odierna, comparsi i rappresentanti delle parti, hanno riferito il mancato raggiungimento di un accordo. Hanno quindi confermato le rispettive conclusioni. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Il motivo assorbente è costituito dalla presenza di vari atti interruttivi notificati successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento che non sono state a suo tempo tempestivamente impugnate. Al riguardo, la S.C. ha precisato anche di recente, reiterando una consolidata giurisprudenza, che «[…] Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato
– non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)». (Cass. 11 marzo 2025 n. 6436). Pertanto, laddove sia provata la notifica di successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento), non impugnati dal ricorrente, i relativi crediti si sono consolidati e non è più possibile avanzare eccezioni di prescrizione o censure relative ai procedimenti di notificazione rivolte al periodo di tempo anteriore a quello della notifica delle intimazioni, in quanto dette eccezioni avrebbero dovuto essere svolte in occasione della tempestiva impugnazione delle suddette intimazioni e, per la sola prescrizione, potrebbe essere considerato solamente il periodo successivo. Ne deriva che per tutte le cartelle presupposte, le eccezioni sollevate dal ricorrente rivolte alle modalità di notifica di tali cartelle, nonché quelle conseguenti relative alla maturazione della prescrizione dei crediti, devono essere ritenute inammissibili in riferimento ai periodi precedenti alle notifiche delle intimazioni – e infondate in relazione al periodo successivo, tenuto conto della seriazione delle notifiche relative e partendo dall'ultima intimazione (in ordine temporale) notificata. Infatti, risultano notificate al ricorrente: la intimazione di pagamento n. 09720179065741334000, che menziona egualmente tutte le cartelle oggetto del presente contenzioso: questa è stata notificata con consegna al portiere dello stabile ed attestazione dell'invio della raccomandata informativa, con indicazione del numero della raccomandata, nella stessa relata e riscontro della spedizione nell'elenco di consegna delle raccomandate presso l'Ufficio postale con timbro di accettazione da parte dell'Ufficio accettante in data 30.1.2018 (timbro che può essere posto solamente a valle della verifica dell'effettivo deposito per l'invio di tutte le raccomandate indicate nell'elenco). In seguito con modalità analoghe risultano notificate: la intimazione di pagamento n. 097 2019 90261215 75/000 parimenti riferita a tutte le cartelle (e con deposito elenco invio raccomandate presso l'Ufficio postale in data 16 maggio 2019); la intimazione di pagamento riferita alle cartelle n. 09720060232829282000 e 09720110091752742000 (deposito elenco raccomandate presso l'Ufficio in data 9.12.2019). In precedenza, era stata anche notificata in data 19 ottobre 2016 la intimazione di pagamento n. 09720169038998801000, con modalità analoghe. Quanto alle modalità di notifica delle cartelle o delle intimazioni con consegna a famigliare o portiere dello stabile, laddove la notifica sia stata effettuata direttamente tramite il servizio postale, senza intermediazione dell'ufficiale notificatore o del messo, deve ritenersi già così perfezionata, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (da ultimo, Cass. 8293 del 4.4.2018). Laddove invece la notifica fosse stata effettuata nelle forme dettate dalla legge n. 890 del1982, in caso di notifiche effettuate nelle mani del portiere, in precaria assenza del destinatario, si trova affermato che l'ufficiale notificatore “non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza;
e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione”, trattandosi di indicazione non richiesta dalla norma (articolo 139 cpc) (Cass n. 7211 del 13 aprile 2016). Inoltre, le attestazioni del p.u. concernenti il mancato reperimento della destinataria della notifica e di altri famigliari o persone addette alla casa, essendo attività direttamente compiute dal p.u. notificante fanno fede sino a querela di falso, mentre in caso di notificazione ai sensi dell'art.139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume
“iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Trattandosi poi di notifiche eseguite in temporanea assenza del destinatario ma con consegna a mani di persone ritenute idonee alla ricezione del plico (nella specie: portiere), la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito degli atti notificandi (CAD) non può ritenersi posta a pena di nullità della notifica medesima. Infatti, tale formalità deve ritenersi richiesta per il perfezionamento della notifica nei soli casi di irreperibilità relativa ma non in quelli in cui, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, nondimeno il plico sia consegnato a persone quali famigliari, addetti alla casa, portiere, ecc. nel testo vigente al momento delle notifiche degli atti presupposti, antecedente comunque alle modifiche recate dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145. In proposito, che l'esigenza di provare solo la spedizione ma non la ricezione della C.A.D. non ricorra nei casi di notifica eseguita a mente degli artt. art 60 del dpr 600/73 e 7 della legge 890 del 1982, è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di cassazione, con sentenza resa a SS.UU., laddove si è precisato che la ipotesi contenuta nell'art. 8 della legge 890 del 1982 «[…] si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata» (Cass. n. 10012 del 2021. Anche più recentemente: Cass., ord. n. 2377 del 27/01/2022). Per tali motivi l'appello deve essere respinto e parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in euro 8.000,00 oltre accessori di legge, distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 8.000,00 con distrazione a favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, li 19 novembre 2025. L'estensore dott. P. Novelli il Presidente dott. F. Lunerti