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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41592 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ME RE nato a [...] il [...] 2) VA JO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 13 marzo 2025 dalla Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EB CI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonio Gargano, anche in sostituzione dell’Avv. Raffaele Bonsignore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di RE ME e JO VA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. per avere fornito informazioni riguardanti gli intestatari dei veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria Penale Sent. Sez. 6 Num. 41592 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 05/11/2025 2 in servizio di pedinamento a AN IN, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. 2. RE ME e JO VA propongono ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con il quale deducono l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e il travisamento delle prove. Richiamata la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del reato contestato, richiede che la condotta sia oggettivamente idonea a dare ausilio al soggetto favorito per eludere le investigazioni dell'autorità, sostengono i ricorrenti che l'istruttoria svolta non ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli stessi erano in grado di individuare i veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria in servizio di pedinamento. Anzi, sul punto, la Corte d'appello è incorsa in un travisamento della prova allorché ha affermato che, interrogando le banche dati del P.R.A. e dell'A.N.I.A., quando si trattava di autovetture in uso alle Forze dell'ordine, il sistema dava, comunque, un messaggio di errore che avrebbe consentito di individuarle. Tale circostanza è stata innanzitutto negata dallo stesso imputato ME (titolare dell'Agenzia di pratiche automobilistiche), il quale ha riferito che le informazioni fornite a IN erano inventate e sono state rese al solo fine di allontanarlo dall'Agenzia. Inoltre, tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle conversazioni del 17 ottobre 2010, in cui ME affermava che il veicolo, intestato a AU, era utilizzato per i pedinamenti, e nella deposizione del teste Schirò che ha smentito tale affermazione. Aggiungono ancora i ricorrenti che: i) dai certificati rilasciati dal P.R.A. e dalle risultanze della banca dati A.N.I.A. risulta che dei due motoveicoli, di cui uno intestato ad Alfacar Rental e l'altro a AU RO, solo il primo è stato utilizzato per un servizio di pedinamento;
ii) il test MA, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non ha dichiarato che il sistema consentiva di individuare i veicoli utilizzati dalle Forze dell'ordine, quanto, piuttosto, che rispetto ai veicoli con apposte delle targhe civili, non vi era alcuna informazione che consentisse una loro specifica individuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto, pur inserendo numerose censure di merito, è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il dato incontestato, che i ricorrenti pretendono di rileggere alla luce della ritenuta inefficacia delle informazioni fornite, è che i due imputati hanno effettivamente comunicato i dati relativi agli intestatari dei motoveicoli reputati 3 “sospetti” da IN, il quale, poi, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, si attivava per fare ulteriori verifiche. Rispetto a tale condotta, già di per sè sufficiente ad integrare il reato di favoreggiamento, appaiono, dunque, non decisive le circostanze sulle quali i ricorrenti assumono esservi stato un travisamento. Quand’anche, infatti, l’informazione resa non riguardasse direttamente la riferibilità alle Forze dell’ordine dei veicoli “sospetti”, comunque, conteneva i dati degli intestatari, dati che costituivano la base di partenza per le successive verifiche da parte di IN. Va, infatti, considerato che la condotta del delitto di favoreggiamento, che è un reato di pericolo, può realizzarsi attraverso qualsiasi condotta caratterizzata dalla oggettiva e soggettiva direzione alla elusione delle indagini o alla sottrazione alle ricerche e dalla idoneità al raggiungimento di tale risultato, ma non è, invece, richiesto il raggiungimento del risultato, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria. Tale idoneità deve essere apprezzata, sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sé e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare o ad ostacolare o solo a ritardare le indagini e le ricerche degli inquirenti, sicché il reato si deve ritenere consumato anche quando tale deviazione non si sia in effetti verificata (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251649) Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125). Nel caso in esame, il contributo offerto dai ricorrenti, a prescindere dalla realizzazione del risultato, appariva oggettivamente idoneo a turbare la funzione giudiziaria, essendosi costoro prestati a rivelare indebitamente informazioni sui veicoli reputati in uso alle Forze dell’ordine. 2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EB CI IE Di AN
udita la relazione svolta dal Consigliere EB CI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonio Gargano, anche in sostituzione dell’Avv. Raffaele Bonsignore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di RE ME e JO VA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. per avere fornito informazioni riguardanti gli intestatari dei veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria Penale Sent. Sez. 6 Num. 41592 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 05/11/2025 2 in servizio di pedinamento a AN IN, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. 2. RE ME e JO VA propongono ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con il quale deducono l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e il travisamento delle prove. Richiamata la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del reato contestato, richiede che la condotta sia oggettivamente idonea a dare ausilio al soggetto favorito per eludere le investigazioni dell'autorità, sostengono i ricorrenti che l'istruttoria svolta non ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli stessi erano in grado di individuare i veicoli utilizzati dalla polizia giudiziaria in servizio di pedinamento. Anzi, sul punto, la Corte d'appello è incorsa in un travisamento della prova allorché ha affermato che, interrogando le banche dati del P.R.A. e dell'A.N.I.A., quando si trattava di autovetture in uso alle Forze dell'ordine, il sistema dava, comunque, un messaggio di errore che avrebbe consentito di individuarle. Tale circostanza è stata innanzitutto negata dallo stesso imputato ME (titolare dell'Agenzia di pratiche automobilistiche), il quale ha riferito che le informazioni fornite a IN erano inventate e sono state rese al solo fine di allontanarlo dall'Agenzia. Inoltre, tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle conversazioni del 17 ottobre 2010, in cui ME affermava che il veicolo, intestato a AU, era utilizzato per i pedinamenti, e nella deposizione del teste Schirò che ha smentito tale affermazione. Aggiungono ancora i ricorrenti che: i) dai certificati rilasciati dal P.R.A. e dalle risultanze della banca dati A.N.I.A. risulta che dei due motoveicoli, di cui uno intestato ad Alfacar Rental e l'altro a AU RO, solo il primo è stato utilizzato per un servizio di pedinamento;
ii) il test MA, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non ha dichiarato che il sistema consentiva di individuare i veicoli utilizzati dalle Forze dell'ordine, quanto, piuttosto, che rispetto ai veicoli con apposte delle targhe civili, non vi era alcuna informazione che consentisse una loro specifica individuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto, pur inserendo numerose censure di merito, è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il dato incontestato, che i ricorrenti pretendono di rileggere alla luce della ritenuta inefficacia delle informazioni fornite, è che i due imputati hanno effettivamente comunicato i dati relativi agli intestatari dei motoveicoli reputati 3 “sospetti” da IN, il quale, poi, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, si attivava per fare ulteriori verifiche. Rispetto a tale condotta, già di per sè sufficiente ad integrare il reato di favoreggiamento, appaiono, dunque, non decisive le circostanze sulle quali i ricorrenti assumono esservi stato un travisamento. Quand’anche, infatti, l’informazione resa non riguardasse direttamente la riferibilità alle Forze dell’ordine dei veicoli “sospetti”, comunque, conteneva i dati degli intestatari, dati che costituivano la base di partenza per le successive verifiche da parte di IN. Va, infatti, considerato che la condotta del delitto di favoreggiamento, che è un reato di pericolo, può realizzarsi attraverso qualsiasi condotta caratterizzata dalla oggettiva e soggettiva direzione alla elusione delle indagini o alla sottrazione alle ricerche e dalla idoneità al raggiungimento di tale risultato, ma non è, invece, richiesto il raggiungimento del risultato, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria. Tale idoneità deve essere apprezzata, sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sé e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare o ad ostacolare o solo a ritardare le indagini e le ricerche degli inquirenti, sicché il reato si deve ritenere consumato anche quando tale deviazione non si sia in effetti verificata (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251649) Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125). Nel caso in esame, il contributo offerto dai ricorrenti, a prescindere dalla realizzazione del risultato, appariva oggettivamente idoneo a turbare la funzione giudiziaria, essendosi costoro prestati a rivelare indebitamente informazioni sui veicoli reputati in uso alle Forze dell’ordine. 2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EB CI IE Di AN