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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1178 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato TRIVELLA LUISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono congiuntamente che il Tribunale di Vicenza Voglia, con sentenza, pronunciare la separazione consensuale tra i GNi e CP_1 CP_2 alle seguenti concordate condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La GNa continuerà ad abitare, assieme ai due figli, nella casa di Vicenza, alla via CP_1
Silvio Perozzi n. 26 interno 2, che è di sua proprietà e che pertanto rimane nella sua piena disponibilità.
3. Il GN continuerà a provvedere al mantenimento ordinario della figlia , che è CP_2 Per_1
1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, corrispondendo alla GNa , a mezzo CP_1 bonifico bancario alle coordinate già note, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
500,00.
Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di marzo
2026.
4. I GNi e ripartiranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive CP_1 CP_2
e ricreative sostenute per la figlia , come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza Per_1 che le parti dichiarano di conoscere.
I rimborsi tra i genitori dovranno essere eseguiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui dette spese sono state sostenute.
5. La GN rinuncia al 50% dell'assegno unico che pertanto verrà percepito per intero dal CP_1 GN . CP_2
6. Il GN continuerà a farsi carico per intero del costo del contratto telefonico di cui CP_2 beneficia l'intera famiglia oltre che del pagamento dell'importo mensile di € 100,00 relativo ad un fondo pensionistico presso Banca ME del quale beneficerà la GNa . CP_1
7. I coniugi hanno già provveduto a regolare gli altri rapporti di natura patrimoniale derivanti dal loro matrimonio ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere pretese relative al loro reciproco mantenimento né di altro tipo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 23/09/1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di CP_2 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , CP_1 Per_1
2 maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in VICENZA (VI) in data 23/09/1995 con atto trascritto al n. 368, parte II, serie A, anno
1995 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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