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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/07/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 604/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CALANDRA 3 Parte_1
82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. POLCINO ANTONIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
- DIR. PROV.LE DI BENEVENTO elettivamente domiciliato presso VIA CP_1
FOSCHINI 28 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. VESTINI
RENATO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 04/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13.2.25 parte ricorrente ha esposto:
- di essere beneficiaria del reddito di inclusione prima e di quello di cittadinanza poi (RDC Flusso del 27/06/2023 Prot. N. ; Controparte_2
1 - che al fine di veder corrisposte le somme ad ella spettanti, comprensive anche del contributo per l'affitto, come previsto dalla normativa, in data 05/02/2019 veniva inviata la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (all.2)
- che nella compilazione dei dati della predetta dichiarazione, inviata il
05/02/2019, per un errore materiale, nel Quadro B “casa di abitazione” veniva inserito “Altro (es. Comodato gratuito)”, (e non i dati della registrazione del contratto di fitto della propria casa di abitazione) di poi, però, accortasi dell'errore, recatasi presso il Caf, nella stessa data del 05/02/2019, provvedeva a correggere l'errore, trasmettendo nuovamente la DSU, indicando questa volta gli estremi di registrazione del contratto di locazione (005085 serie 3 registrato data
01/07/2017);
- che effettuati i dovuti controllo, l' riconosceva il diritto a percepire il CP_1
reddito di cittadinanza giusta estratto dell'istituto, però, dall'aprile 2019 ad ottobre 2019, invece di veder riconosciuta all'istante la somma mensile di € CP_ 900,00 a lei spettante, l' erogava importi inferiori;
- che pertanto, tramite padronato, con pec del 05/05/2022 richiedeva la revisione degli importi così come erogati, in quanto inferiori alle somme spettanti;
- che con pec del 06/05/2022 indirizzata al ON , l' in riferimento CP_3 CP_1 alla richiesta suddetta, rispondeva testualmente “Il contributo per l'affitto, pari ad
€ 200,00 mensili, è stato riconosciuto a partire da settembre 2019 – e non prima- perché la dichiarazione ISEE comprensiva della sezione relativa alla locazione, rettificativa della precedente del 05/02/2019 che non ne faceva menzione, è stata registrata il 27/08/2019” (doc. allegato);
- che nel mese di aprile 2023 si accorgeva che l' non le aveva erogato CP_1
l'importo a lei spettante del RdC, senza che fossero cambiate le proprie condizioni per godere del beneficio, e nonostante le richieste tutte avvenute sia personalmente che per iscritto, non vedeva riconosciute le proprie ragioni, e non riceveva dall'istituto alcuna risposta (si allegano gli estratti conto).
2 Su tali premesse, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di
“Accertare e dichiarare che la signora ha diritto a ricevere il Parte_1
contributo per l'affitto per i mesi da febbraio a agosto 2019, oltre all'importo di €
900,00 relativo al reddito dicittadinanza per il mese di aprile 2023, così come riconosciutole e come spettante per legge, oltre agli interessi e rivalutazione dal momento in cui dovevano essere erogati gli importi e sino al soddisfo, e/o comunque, anche in via gradata, accertare e dichiarare la diversa somma maggiore e/o minore di cui la sig.ra ha diritto in base alle disposizioni Pt_1 normative in materia e per quanto risulterà provato in corso di causa, anche alla luce dle contegno difensivo di controparte e per l'effetto - Condannare l' in CP_1
p.del l.r.p.t alla restituzione di quanto spettante alla ricorrente, oltre agli interessi e rivalutazione dal momento in cui le dovevano essere erogati gli importi e sino al soddisfo”.
In data 13.6.25 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l CP_1
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, nel merito, ha dedotto:
- che l'interessata ha avuto accesso al beneficio del Parte_1
Reddito di Cittadinanza (RDC) attraverso le domande prot. INPS-RDC-2019-
799741 del 11/03/2019, prot. INPS-RDC-2020-2958162 del 02/10/2020 e prot.
INPS-RDC-2022-5981965 del 08/06/2022;
- che sulla domanda prot. le rate di Aprile, Maggio, Controparte_2
Giugno, Luglio ed Agosto 2019 sono state erogate prive di Quota B (canone di locazione) in quanto nella DSU di riferimento prot. Controparte_4
01053993O-00 05/02/2019, non era valorizzato l'apposito Parte_2 campo del quadro B (locazione, vedi allegati
; CodiceFiscale_1
- che successivamente, in data 27/08/2019, l'interessata provvedeva a rettificare la DSU prot. attraverso la DSU prot. Controparte_5 CP_1
3 ISEE-2019-06356454V-00 (v. allegato
CodiceFiscale_2
00.pdf) nella quale veniva dichiarato un canone di locazione annuo di 2.400 euro.
4. In virtù della nuova DSU prodotta, infatti, a partire dalla rata di Settembre
2019 la quota B relativa al canone di locazione veniva regolarmente erogata
(vedi allegati Pagamenti_INPS-RDC-2019-799741.pdf);
- che il mancato ricalcolo delle rate RDC relative al periodo Aprile – Agosto
2019 trova presupposto nell'art. 2 comma 1 lett. B della L.26/2019 nella quale vengono specificati tutti i requisiti reddituali e patrimoniali utili all'accesso alla misura deducendone che la verifica del possesso dei requisiti avviene mediante l'attestazione ISEE, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il RDC;
- che relativamente alle mensilità di Marzo 2023 e Luglio 2023 la mancata erogazione era dovuta alla “Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni (art.4, co.5, L. 26/2019) disposte dai Centri per l'Impiego da parte anche di un solo componente il nucleo familiare”.
Conseguentemente, l ha chiesto di rigettare la domanda di Controparte_6
controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto.
2.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal d.l.
28.01.2019 n. 4 ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
4 In particolare, l'art. 2 del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm., in merito ai beneficiari della misura, stabilisce: "1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in I. per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un
5 valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M.
5 dicembre 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del D.P.C.M. 5 dicembre 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1 settembre 2018, il
6 cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, "Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi".
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari,
7 nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …".
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che "4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del
Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU
o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
8 comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall . Gli indebiti CP_1 recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall all'entrata del bilancio dello CP_1
Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L dispone altresì, ove prevista la decadenza dal CP_1
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. …
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo CP_1 alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a CP_1
disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l , l'Agenzia delle entrate, l CP_1 [...]
preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, Controparte_7 entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …"
9 Occorre altresì ricordare che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (; conf., tra le tante, ; ).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
Nel contesto considerato, quindi, "spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione Controparte_6 della maggior somma erogata" (Cass. 10.06.2019, n. 15550. Nel medesimo senso, sostanzialmente, tra le varie, Cass 10.02.2022, n. 4319; ed ancora, Cass.
29.09.2004, n. 19587 che ribadisce l'onere dell'assicurato di provare che i propri redditi non superano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della prestazione).
10 Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento: "Queste considerazioni tolgono, in radice, qualsiasi consistenza all'argomentazione che l in sede stragiudiziale, non avrebbe CP_1
specificato, o non lo avrebbe fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato omissioni, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto.
3.
Fatte queste premesse di carattere generale, venendo al caso di specie, è pacifico e documentale che all'atto della domanda prot. nella Controparte_2
DSU di riferimento prot. Controparte_5 Parte_2
05/02/2019, non era valorizzato l'apposito campo del quadro B.
Risulta tuttavia che in pari data la ricorrente, accortasi dell'errore, inviava la
DSU prot. (v. allegato Controparte_8 CP_9
nella CodiceFiscale_3
quale veniva dichiarato un canone di locazione annuo di 2.400 euro e che l' , CP_1
avendo registrato tale rettifica in data 31.8.19, soltanto a far data da settembre
2019 provvedeva al versamento del contributo di affitto.
Ebbene, il comportamento dell' appare illegittimo dal momento che i CP_1 requisiti per ottenere il contributo del canone di affitto erano sussistenti già al momento della domanda, tenuto conto che la richiesta di rettifica della prima domanda è stata inviata in pari data (5.2.19) e che in ogni caso il contratto di affitto risulta registrato nel 2017.
Ne discende che sotto tale aspetto la domanda è fondata e va dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere il contributo per l'affitto per i mesi da febbraio a agosto 2019.
4.
11 Parimenti è fondata la domanda relativa al pagamento della mensilità di aprile
2023.
Sul punto nulla deduce l' , limitandosi genericamente a sostenere che “con CP_1
riguardo alle mensilità di Marzo 2023 e Luglio 2023 l' sostiene che la CP_1 mancata erogazione è dovuta alla -Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni (art.4, co.5, L. 26/2019) disposte dai Centri per l'Impiego da parte anche di un solo componente il nucleo familiare- ”.
Pertanto, in mancanza di prova, va altresì dichiarato il diritto della ricorrente a percepire anche la suddetta mensilità .
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo stante l'assenza di attività istruttoria e la natura della causa in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a ricevere il contributo per l'affitto per i mesi da febbraio ad agosto 2019, nonché la mensilità di aprile 2023 del reddito di cittadinanza, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 Pt_3
liquida in euro 656,00 oltre accessori.
Così deciso in Benevento, 05/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 604/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CALANDRA 3 Parte_1
82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. POLCINO ANTONIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
- DIR. PROV.LE DI BENEVENTO elettivamente domiciliato presso VIA CP_1
FOSCHINI 28 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. VESTINI
RENATO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 04/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13.2.25 parte ricorrente ha esposto:
- di essere beneficiaria del reddito di inclusione prima e di quello di cittadinanza poi (RDC Flusso del 27/06/2023 Prot. N. ; Controparte_2
1 - che al fine di veder corrisposte le somme ad ella spettanti, comprensive anche del contributo per l'affitto, come previsto dalla normativa, in data 05/02/2019 veniva inviata la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (all.2)
- che nella compilazione dei dati della predetta dichiarazione, inviata il
05/02/2019, per un errore materiale, nel Quadro B “casa di abitazione” veniva inserito “Altro (es. Comodato gratuito)”, (e non i dati della registrazione del contratto di fitto della propria casa di abitazione) di poi, però, accortasi dell'errore, recatasi presso il Caf, nella stessa data del 05/02/2019, provvedeva a correggere l'errore, trasmettendo nuovamente la DSU, indicando questa volta gli estremi di registrazione del contratto di locazione (005085 serie 3 registrato data
01/07/2017);
- che effettuati i dovuti controllo, l' riconosceva il diritto a percepire il CP_1
reddito di cittadinanza giusta estratto dell'istituto, però, dall'aprile 2019 ad ottobre 2019, invece di veder riconosciuta all'istante la somma mensile di € CP_ 900,00 a lei spettante, l' erogava importi inferiori;
- che pertanto, tramite padronato, con pec del 05/05/2022 richiedeva la revisione degli importi così come erogati, in quanto inferiori alle somme spettanti;
- che con pec del 06/05/2022 indirizzata al ON , l' in riferimento CP_3 CP_1 alla richiesta suddetta, rispondeva testualmente “Il contributo per l'affitto, pari ad
€ 200,00 mensili, è stato riconosciuto a partire da settembre 2019 – e non prima- perché la dichiarazione ISEE comprensiva della sezione relativa alla locazione, rettificativa della precedente del 05/02/2019 che non ne faceva menzione, è stata registrata il 27/08/2019” (doc. allegato);
- che nel mese di aprile 2023 si accorgeva che l' non le aveva erogato CP_1
l'importo a lei spettante del RdC, senza che fossero cambiate le proprie condizioni per godere del beneficio, e nonostante le richieste tutte avvenute sia personalmente che per iscritto, non vedeva riconosciute le proprie ragioni, e non riceveva dall'istituto alcuna risposta (si allegano gli estratti conto).
2 Su tali premesse, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di
“Accertare e dichiarare che la signora ha diritto a ricevere il Parte_1
contributo per l'affitto per i mesi da febbraio a agosto 2019, oltre all'importo di €
900,00 relativo al reddito dicittadinanza per il mese di aprile 2023, così come riconosciutole e come spettante per legge, oltre agli interessi e rivalutazione dal momento in cui dovevano essere erogati gli importi e sino al soddisfo, e/o comunque, anche in via gradata, accertare e dichiarare la diversa somma maggiore e/o minore di cui la sig.ra ha diritto in base alle disposizioni Pt_1 normative in materia e per quanto risulterà provato in corso di causa, anche alla luce dle contegno difensivo di controparte e per l'effetto - Condannare l' in CP_1
p.del l.r.p.t alla restituzione di quanto spettante alla ricorrente, oltre agli interessi e rivalutazione dal momento in cui le dovevano essere erogati gli importi e sino al soddisfo”.
In data 13.6.25 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l CP_1
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, nel merito, ha dedotto:
- che l'interessata ha avuto accesso al beneficio del Parte_1
Reddito di Cittadinanza (RDC) attraverso le domande prot. INPS-RDC-2019-
799741 del 11/03/2019, prot. INPS-RDC-2020-2958162 del 02/10/2020 e prot.
INPS-RDC-2022-5981965 del 08/06/2022;
- che sulla domanda prot. le rate di Aprile, Maggio, Controparte_2
Giugno, Luglio ed Agosto 2019 sono state erogate prive di Quota B (canone di locazione) in quanto nella DSU di riferimento prot. Controparte_4
01053993O-00 05/02/2019, non era valorizzato l'apposito Parte_2 campo del quadro B (locazione, vedi allegati
; CodiceFiscale_1
- che successivamente, in data 27/08/2019, l'interessata provvedeva a rettificare la DSU prot. attraverso la DSU prot. Controparte_5 CP_1
3 ISEE-2019-06356454V-00 (v. allegato
CodiceFiscale_2
00.pdf) nella quale veniva dichiarato un canone di locazione annuo di 2.400 euro.
4. In virtù della nuova DSU prodotta, infatti, a partire dalla rata di Settembre
2019 la quota B relativa al canone di locazione veniva regolarmente erogata
(vedi allegati Pagamenti_INPS-RDC-2019-799741.pdf);
- che il mancato ricalcolo delle rate RDC relative al periodo Aprile – Agosto
2019 trova presupposto nell'art. 2 comma 1 lett. B della L.26/2019 nella quale vengono specificati tutti i requisiti reddituali e patrimoniali utili all'accesso alla misura deducendone che la verifica del possesso dei requisiti avviene mediante l'attestazione ISEE, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il RDC;
- che relativamente alle mensilità di Marzo 2023 e Luglio 2023 la mancata erogazione era dovuta alla “Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni (art.4, co.5, L. 26/2019) disposte dai Centri per l'Impiego da parte anche di un solo componente il nucleo familiare”.
Conseguentemente, l ha chiesto di rigettare la domanda di Controparte_6
controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto.
2.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal d.l.
28.01.2019 n. 4 ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
4 In particolare, l'art. 2 del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm., in merito ai beneficiari della misura, stabilisce: "1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in I. per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un
5 valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M.
5 dicembre 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del D.P.C.M. 5 dicembre 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1 settembre 2018, il
6 cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, "Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi".
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari,
7 nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …".
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che "4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del
Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU
o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
8 comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall . Gli indebiti CP_1 recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall all'entrata del bilancio dello CP_1
Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L dispone altresì, ove prevista la decadenza dal CP_1
beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. …
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo CP_1 alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a CP_1
disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l , l'Agenzia delle entrate, l CP_1 [...]
preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, Controparte_7 entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …"
9 Occorre altresì ricordare che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (; conf., tra le tante, ; ).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..
Nel contesto considerato, quindi, "spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione Controparte_6 della maggior somma erogata" (Cass. 10.06.2019, n. 15550. Nel medesimo senso, sostanzialmente, tra le varie, Cass 10.02.2022, n. 4319; ed ancora, Cass.
29.09.2004, n. 19587 che ribadisce l'onere dell'assicurato di provare che i propri redditi non superano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della prestazione).
10 Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento: "Queste considerazioni tolgono, in radice, qualsiasi consistenza all'argomentazione che l in sede stragiudiziale, non avrebbe CP_1
specificato, o non lo avrebbe fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato omissioni, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto.
3.
Fatte queste premesse di carattere generale, venendo al caso di specie, è pacifico e documentale che all'atto della domanda prot. nella Controparte_2
DSU di riferimento prot. Controparte_5 Parte_2
05/02/2019, non era valorizzato l'apposito campo del quadro B.
Risulta tuttavia che in pari data la ricorrente, accortasi dell'errore, inviava la
DSU prot. (v. allegato Controparte_8 CP_9
nella CodiceFiscale_3
quale veniva dichiarato un canone di locazione annuo di 2.400 euro e che l' , CP_1
avendo registrato tale rettifica in data 31.8.19, soltanto a far data da settembre
2019 provvedeva al versamento del contributo di affitto.
Ebbene, il comportamento dell' appare illegittimo dal momento che i CP_1 requisiti per ottenere il contributo del canone di affitto erano sussistenti già al momento della domanda, tenuto conto che la richiesta di rettifica della prima domanda è stata inviata in pari data (5.2.19) e che in ogni caso il contratto di affitto risulta registrato nel 2017.
Ne discende che sotto tale aspetto la domanda è fondata e va dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere il contributo per l'affitto per i mesi da febbraio a agosto 2019.
4.
11 Parimenti è fondata la domanda relativa al pagamento della mensilità di aprile
2023.
Sul punto nulla deduce l' , limitandosi genericamente a sostenere che “con CP_1
riguardo alle mensilità di Marzo 2023 e Luglio 2023 l' sostiene che la CP_1 mancata erogazione è dovuta alla -Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni (art.4, co.5, L. 26/2019) disposte dai Centri per l'Impiego da parte anche di un solo componente il nucleo familiare- ”.
Pertanto, in mancanza di prova, va altresì dichiarato il diritto della ricorrente a percepire anche la suddetta mensilità .
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo stante l'assenza di attività istruttoria e la natura della causa in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a ricevere il contributo per l'affitto per i mesi da febbraio ad agosto 2019, nonché la mensilità di aprile 2023 del reddito di cittadinanza, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 Pt_3
liquida in euro 656,00 oltre accessori.
Così deciso in Benevento, 05/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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