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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1644/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1997/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 562/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 18/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170010326752000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920150019036947 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920150019036947 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920219000862106
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agente della riscossione, con Intimazione n. 299202190008621060000, chiedeva al Contribuente Resistente_1 il pagamento di euro 473,05 in relazione alle cartelle nn. 29920150019036947000 e 29920170010326752000 divenute definitive (cfr. provvedimenti citati in atti).
Le cartelle in parola facevano seguito ai verbali nn. 13002922, 15001973 e 15001410 notificati dall'Agenzia delle Entrate di Marsala per tasse auto (autovettura Targa_1).
Il Contribuente impugnava l'Intimazione contestandone la legittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione le quali contro deducevano per quanto di rispettiva competenza.
Il primo Giudice, con sentenza n. 562/2023, ha accolto il ricorso del contribuente condannando le parti resistenti in solido, al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 500,00 ritenendo che “ … non risultando essere stato compiuto ex adverso alcun atto idoneo all'interruzione della prescrizione, ed essendo, d'altra parte, decorso un termine superiore a tre anni dal sorgere del credito, il credito stesso deve ritenersi prescritto….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma.
Il Contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La cartella n. 29920150019036947000 è stata “stralciata” in applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 1, commi da 222 a 230, della Legge n. 197/2022, la quale ha disposto l'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre
2015.
2.-Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto l'insussistenza di atti interruttivo tra la data di maturazione del credito e la notifica dell'atto di intimazione.
Ed infatti, in data 15/12/2017, è stata notificata la cartella di pagamento n. 29920170010326752000 che
è stata “consegnata a mani” dello stesso contribuente il quale che si è rifiutato di riceverla (cfr. documentazione in atti). La notifica di che trattasi è stata effettuata da Società_1 a mezzo raccomandata n. 61454666290-3 (artt. 138 c.p.c. e 14 della L. 890/1982).
3.- L'Agenzia delle entrate riscossione, in conseguenza del mancato pagamento della cartella, ha notificato
(il 14/09/2021) l'Intimazione di pagamento che qui ci occupa.
Tale notifica ha “interrotto” la prescrizione triennale: la cartella è stata notificata il 15/12/2017, l'Intimazione il 14/09/2021.
Ai fini prescrizionali va computato anche il periodo di sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021
(art. 65 D.L. 18/2020 - sospensione COVID).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (anche in assenza di costituzione di parte appellata – principio di causalità, Cassazione Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il Contribuente appellato alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 750,00
(settecentocinquanta/00) oltre accessori, se dovuti, di cui:
per il primo grado euro 250,00 ciascuno in favore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione;
per il presente grado euro 250,00 in favore dell'Agenzia delle entrate.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1997/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 562/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 18/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170010326752000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920150019036947 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920150019036947 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920219000862106
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agente della riscossione, con Intimazione n. 299202190008621060000, chiedeva al Contribuente Resistente_1 il pagamento di euro 473,05 in relazione alle cartelle nn. 29920150019036947000 e 29920170010326752000 divenute definitive (cfr. provvedimenti citati in atti).
Le cartelle in parola facevano seguito ai verbali nn. 13002922, 15001973 e 15001410 notificati dall'Agenzia delle Entrate di Marsala per tasse auto (autovettura Targa_1).
Il Contribuente impugnava l'Intimazione contestandone la legittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione le quali contro deducevano per quanto di rispettiva competenza.
Il primo Giudice, con sentenza n. 562/2023, ha accolto il ricorso del contribuente condannando le parti resistenti in solido, al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 500,00 ritenendo che “ … non risultando essere stato compiuto ex adverso alcun atto idoneo all'interruzione della prescrizione, ed essendo, d'altra parte, decorso un termine superiore a tre anni dal sorgere del credito, il credito stesso deve ritenersi prescritto….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma.
Il Contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La cartella n. 29920150019036947000 è stata “stralciata” in applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 1, commi da 222 a 230, della Legge n. 197/2022, la quale ha disposto l'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre
2015.
2.-Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto l'insussistenza di atti interruttivo tra la data di maturazione del credito e la notifica dell'atto di intimazione.
Ed infatti, in data 15/12/2017, è stata notificata la cartella di pagamento n. 29920170010326752000 che
è stata “consegnata a mani” dello stesso contribuente il quale che si è rifiutato di riceverla (cfr. documentazione in atti). La notifica di che trattasi è stata effettuata da Società_1 a mezzo raccomandata n. 61454666290-3 (artt. 138 c.p.c. e 14 della L. 890/1982).
3.- L'Agenzia delle entrate riscossione, in conseguenza del mancato pagamento della cartella, ha notificato
(il 14/09/2021) l'Intimazione di pagamento che qui ci occupa.
Tale notifica ha “interrotto” la prescrizione triennale: la cartella è stata notificata il 15/12/2017, l'Intimazione il 14/09/2021.
Ai fini prescrizionali va computato anche il periodo di sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021
(art. 65 D.L. 18/2020 - sospensione COVID).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (anche in assenza di costituzione di parte appellata – principio di causalità, Cassazione Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il Contribuente appellato alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 750,00
(settecentocinquanta/00) oltre accessori, se dovuti, di cui:
per il primo grado euro 250,00 ciascuno in favore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione;
per il presente grado euro 250,00 in favore dell'Agenzia delle entrate.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR