CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 50070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50070 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 11/7/2023 respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 29/5/2023, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proposta nell'interesse di NZ CA. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza grafica della motivazione in ordine alla denunziata violazione del disposto degli artt. 303 e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 50070 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 29/11/2023 307 cod. proc. pen. Evidenzia che con l'atto di appello era stata posta al Tribunale del riesame la questione relativa alla violazione degli artt. 303 e 307 cod. proc. pen., atteso che, in prossimità dello scadere del termine di fase, il pubblico ministero, che non era stato capace di chiudere le indagini, onde impedire la caducazione della misura per effetto della decorrenza del termine di fase, chiedeva l'attenuazione della misura cautelare, in tal modo aggirando l'art. 307 cod. proc. pen. e provocando lo slittamento del termine di fase;
che il Tribunale ha omesso ogni motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l'unico motivo cui è affidato. Rileva, invero, il Collegio che il corrispondente motivo di appello era inammissibile ab origine per essere manifestamente infondato, ciò che comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione. Sul punto, va evidenziato che del tutto legittimamente il pubblico ministero, ritenendo affievolite le esigenze cautelari, aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare custodiale con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, richiesta che ben avrebbe potuto avanzare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. alla scadenza dei termini di fase, con eguale decorso del nuovo termine (Sezione 6, n. 44700 del 23/9/2015, Singh, Rv. 265027 - 01, secondo la quale il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da un'altra più grave); che le esigenze cautelari in modo ampiamente argomentato sono state ritenute tuttora sussistenti dal giudice del riesame, circostanza questa che avrebbe ben consentito l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. (Sezione 3, n. 16053 del 26/2/2019, Di Cristina, Rv. 275398 - 01, secondo la quale in tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva); che, dunque, nel caso di specie non vi era interesse a tale profilo di doglianza, posto che il ricorrente è stato liberato con anticipo rispetto alla scadenza del termine di fase. Dalla manifesta infondatezza del motivo proposto innanzi alla Corte territoriale discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, che non 2 abbia preso in considerazione quel motivo di appello ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sezione 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sezione 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sezione 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 11/7/2023 respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 29/5/2023, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proposta nell'interesse di NZ CA. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza grafica della motivazione in ordine alla denunziata violazione del disposto degli artt. 303 e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 50070 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 29/11/2023 307 cod. proc. pen. Evidenzia che con l'atto di appello era stata posta al Tribunale del riesame la questione relativa alla violazione degli artt. 303 e 307 cod. proc. pen., atteso che, in prossimità dello scadere del termine di fase, il pubblico ministero, che non era stato capace di chiudere le indagini, onde impedire la caducazione della misura per effetto della decorrenza del termine di fase, chiedeva l'attenuazione della misura cautelare, in tal modo aggirando l'art. 307 cod. proc. pen. e provocando lo slittamento del termine di fase;
che il Tribunale ha omesso ogni motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l'unico motivo cui è affidato. Rileva, invero, il Collegio che il corrispondente motivo di appello era inammissibile ab origine per essere manifestamente infondato, ciò che comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione. Sul punto, va evidenziato che del tutto legittimamente il pubblico ministero, ritenendo affievolite le esigenze cautelari, aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare custodiale con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, richiesta che ben avrebbe potuto avanzare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. alla scadenza dei termini di fase, con eguale decorso del nuovo termine (Sezione 6, n. 44700 del 23/9/2015, Singh, Rv. 265027 - 01, secondo la quale il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da un'altra più grave); che le esigenze cautelari in modo ampiamente argomentato sono state ritenute tuttora sussistenti dal giudice del riesame, circostanza questa che avrebbe ben consentito l'applicazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. (Sezione 3, n. 16053 del 26/2/2019, Di Cristina, Rv. 275398 - 01, secondo la quale in tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva); che, dunque, nel caso di specie non vi era interesse a tale profilo di doglianza, posto che il ricorrente è stato liberato con anticipo rispetto alla scadenza del termine di fase. Dalla manifesta infondatezza del motivo proposto innanzi alla Corte territoriale discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, che non 2 abbia preso in considerazione quel motivo di appello ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sezione 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sezione 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sezione 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.