Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2026, proposto dalla società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in Forma Abbreviata, Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
- la Provincia di Lecce, la Regione Puglia, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, la società Infratel Italia S.p.a., la società Invitalia S.p.a. e il Ministero della Difesa, tutti non costituiti in giudizio;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
- il Comune di Aradeo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Ettore Bruno, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
e con l'intervento di
ad opponendum :
- dell’Associazione A.P.P.L.E. Aps Associazione per la Prevenzione e Lotta all’Elettrosmog, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Martellotta e Annagrazia Maraschio, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento:
- della determinazione del Comune di Aradeo n. 200 del 06.11.2025 reg. gen. n. 510 del 07.11.2025 protocollata il 12.11.2025 n. 14295 e trasmessa, tramite pec , all’odierna parte ricorrente il 12.11.2025;
ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati testualmente dalla suddetta e quivi impugnata determinazione, se ritenuti contrari alla pretesa dell’odierna parte ricorrente: l’eventuale verbale di sopralluogo della Polizia Locale relativa al sopralluogo del 09.09.2025; il P.U.G. del Comune di Aradeo laddove, altresì, contempla la strada di previsione evocata dalla suddetta e quivi impugnata determinazione; l’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.; la Scheda d’Ambito del P.P.T.R. elaborato n. 5.11; l’art. 37 N.T.A., norma d’uso sez. C2 Scheda d’ambito 5.11 P.P.T.R.; la nota dell’ufficio Suap prot. n. 10234 del 08.08.2025; la nota dell’ufficio S.u.a.p. prot. 10235 del 08.08.2025; sempre ove occorrer possa, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Aradeo n. 58 del 09.09.2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e del Comune di Aradeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. OM OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 63 del 2026 di cui all’epigrafe, notificato in data 11.01.2026 e depositato in data 19.01.2026, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. - della determinazione del Comune di Aradeo n. 200 del 06.11.2025 reg. gen. n. 510 del 07.11.2025 protocollata il 12.11.2025 n. 14295 e trasmessa, tramite pec, all’odierna ricorrente il 12.11.2025 (cfr. all.); - e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati testualmente dalla suddetta e quivi impugnata determinazione, se ritenuti contrari alla pretesa dell’odierna ricorrente: eventuale verbale di sopralluogo della polizia locale relativa al sopralluogo del 9.9.2025; il p.u.g. del Comune di Aradeo laddove, altresì, contempla la strada di previsione evocata dalla suddetta e quivi impugnata determinazione; l’art. 91 delle nta del pptr; la scheda d’ambito del Pptr elaborato n. 5.11; l’art. 37 nta, norma d’uso sez. c2 scheda d’ambito 5.11 pptr; nota dell’ufficio suap prot. n. 10234 del 08.08.2025; nota dell’ufficio suap prot. 10235 del 08.08.2025; sempre ove occorrer possa, l’ordinanza del sindaco del Comune di Aradeo n. 58 del 09.09.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente propone un’unica articolata doglianza con cui, da un lato, lamenta la violazione del principio del c.d. “one shot puro” recepito dal legislatore all’art. 10- bis , cpv, della legge n. 241 del 1990, essendo in presenza di un secondo diniego fondato su motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del primo diniego poi annullato con la sentenza del Ta.r. Puglia – Lecce, sezione seconda, n. 1108 del 25 giugno 2025 e, dall’altro lato, sostenendo l’infondatezza delle ragioni ostative e la reiterata violazione della disciplina speciale prevista per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, alla legge n. 36 del 2001 e all’art. 4- bis , comma 7- bis , del decreto legge n. 60/2024.
2. In data 21.01.2026, con atto di mero stile, si sono costituite le Amministrazioni statali intimate.
3. In data 23.01.2026, si è costituita in giudizio l’Amministrazione locale intimata la quale – con articolate difese – ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. In vista dell’udienza camerale, in data 24.01.2026 la parte ricorrente ha depositato una memoria e l’Associazione A.P.P.L.E. APS, in pari data, ha depositato un atto di intervento ad opponendum – non notificato –.
5. All’udienza camerale del 26.01.2026, il Collegio ha rinviato la causa all’udienza del 09.02.2026 per impedimento del magistrato relatore.
6. All’esito dell’udienza camerale del 09.02.2026, Il Collegio – con l’ordinanza n. 93 del 13.02.2026 – ha accolto l’istanza cautelare e ha assegnato all’Amministrazione intimata un termine di quindici giorni per il riesame del provvedimento impugnato.
7. In vista dell’udienza di merito, le parti – in sostanza – hanno depositato memorie di mero stile, richiamandosi – in sintesi – a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi e hanno dato atto dell’inottemperanza dell’Amministrazione resistente all’ordine di riesame disposto con l’ordinanza cautelare n. 93 del 13.02.2026.
8. All’udienza pubblica del 23.03.2026, dopo la discussione e previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla questione di rito rilevata d’ufficio dal Collegio relativa all’inammissibilità dell’atto di intervento spiccato dall’Associazione A.P.P.L.E. APS, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto la questione di rito rilevata d’ufficio dal Collegio relativa all’inammissibilità dell’atto di intervento spiccato dall’Associazione A.P.P.L.E. APS.
9.1. Com’è noto, in base al disposto dell’art. 50, comma 2, c.p.a., “l’atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all’art. 45; nei confronti delle parti costituite è notificato ai sensi dell’art. 170 del codice di procedura civile”.
In proposito, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nel giudizio amministrativo è inammissibile l’intervento (nella specie ad opponendum ) qualora la relativa costituzione in giudizio sia avvenuta con il semplice deposito della memoria non notificata alle parti, per come invece prescritto dall’art. 50, comma 2, c.p.a., la cui disciplina preclude quindi – per evidenti finalità di tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost. – l’ingresso nel giudizio di soggetti ulteriori, diversi da quelli che abbiano ricevuto la notifica del ricorso o che siano stati chiamati in causa successivamente, i quali non abbiano a loro volta notificato alle altre parti il proprio atto di intervento. Infatti, i soggetti che entrano nel giudizio amministrativo lo fanno tutti sulla scorta di una previa notifica ai contraddittori di un atto formale, dai contenuti prefigurati dal codice stesso (cfr. ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. III, 28/10/2021, sentenza n. 11063; T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 16/11/2020, sentenza n. 1842; T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 08/07/2013, (ud. 23/05/2013- dep. 08/07/2013) – sentenza n. 923).
9.2. Ebbene, nel caso di specie, in data 24.01.2026 è stato depositato un atto di intervento ad opponendum (con semplice memoria non notificata ai sensi dell’art. 50, comma 2, c.p.a) da parte dell’associazione A.P.P.L.E. APS che, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, va dichiarato inammissibile.
10. Ciò chiarito, passando all’esame del merito, il ricorso va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
10.1. Più precisamente, la doglianza formulata dalla parte ricorrente è fondata laddove evidenzia la violazione del principio del c.d. “one shot puro” recepito dal legislatore all’art. 10- bis , cpv, della legge n. 241 del 1990.
Invero, come emerge ex actis (cfr. doc. 16 della parte ricorrente), la motivazione del secondo diniego – oggi in contestazione – si fonda su ragioni (quali la mancanza di documenti allegati all’originaria istanza di autorizzazione del 03.02.2025, il contrasto con le previsioni del P.U.G. di Aradeo già in vigore dal 2001; il contrasto con il PPTR, nonché la necessità del c.d. “svincolo militare” ) per loro natura già emergenti dall’originaria istruttoria (in quanto derivanti dalla mera disamina dell’istanza e degli allegati e della localizzazione dell’opera) che ha condotto all’adozione del primo diniego annullato da questo Tribunale con pronuncia pienamente esecutiva (stante la mancata sospensione dell’efficacia della stessa ad opera del Consiglio di Stato che ne ha rigettato l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris ).
Ne consegue – dunque – la fondatezza della censura relativa alla violazione del principio del c.d. “one shot provvedimentale” (da non confondere con la teoria di derivazione pretoria del c.d. “one shot temperato”) recepito dal legislatore all’art. 10- bis , cpv, L. n. 241 del 1990, secondo cui in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato (cfr. T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 01/03/2023, (ud. 10/02/2023- dep. 01/03/2023) – sentenza n. 107).
11. In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza con riguardo all’Amministrazione locale resistente e sono liquidate come da dispositivo; mentre possono essere compensate con riguardo alla parte interveniente e alle Amministrazioni statali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum ;
2) lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
3) condanna l’ente locale resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
4) compensa le spese di lite con riguardo alla parte interveniente e alle Amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
NI EL IT, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
OM OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM OL | NI EL IT |
IL SEGRETARIO