TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 523
TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio del "one shot puro"

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione del principio del "one shot puro" (art. 10-bis, L. 241/1990), poiché l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emersi dall'istruttoria del provvedimento annullato.

  • Accolto
    Infondatezza delle ragioni ostative e violazione disciplina speciale per infrastrutture di telecomunicazioni

    La censura è stata accolta in virtù della violazione del principio del "one shot puro", che ha assorbito ogni altra argomentazione nel merito.

  • Accolto
    Annullamento atti presupposti

    L'accoglimento del ricorso principale per violazione del "one shot puro" comporta l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento delle doglianze relative agli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'intervento per mancata notifica

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile l'intervento in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta con il semplice deposito della memoria non notificata alle parti, violando l'art. 50, comma 2, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 523
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 523
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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