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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca - Via Roma N. 13 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6605 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SO LI MO (breviter SO contribuente) ha impugnato l' Avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 6605 del Comune di Sciacca (cfr. provvedimento citato in atti).
Ha dedotto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento ed in subordine per la riduzione delle sanzioni (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune il quale ha controdedotto.
La SO contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura di diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- In tema di Avviso di accertamento Imu (anno qui di interesse 2019) non trova applicazione il c.d.
“preventivo contradditorio” che, per gli enti locali, è stato introdotto dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 in vigore dal 18 gennaio 2024.
2.- Il presupposto IMU è (in sintesi) costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (art. 13, c. 2, D. L. 201/2011).
Dalla scheda allegata all'Avviso si evincono i relativi elementi: il ricorrente ha avuto piena conoscenza dei presupposti di fatto e delle relative ragioni giuridiche: immobili sottoposti a tassazione e norme di legge richiamate.
3.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024) ha chiarito (in breve) che “ … l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta …”.
4. L'art. 13 c. 2 lett. d) D.L. n. 201/2011 ha introdotto una specifica esenzione IMU in favore dei soggetti appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine: il relativo immobile viene ritenuto “abitazione principale” pur in assenza del requisito della residenza anagrafica e/o della dimora abituale.
5.- L'esenzione in commento è subordinata - art. 2 c. 5 bis D.L. n. 102/2013 - alla presentazione “a pena di decadenza” di una dichiarazione della quale non è stata provata l'avvenuta presentazione.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 2925/2013) ha ritenuto che il carattere “costitutivo” di tale dichiarazione: ciò che rileva – quindi - non è l'esistenza astratta dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, bensì che tale sussistenza sia accompagnata, a pena di decadenza, della presentazione della dichiarazione d'esenzione. 6.- Il Giudice di vertice (Cassazione, n. 15407/2017 e n. 4333/2016 2925/2013) ha ritenuto le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati, pertanto “ … L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio”.
7.- Nel caso che qui ci occupa l'omessa presentazione della dichiarazione determina l'impossibilità di riconoscere l'operatività dell'agevolazione fiscale: la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza
28806/2023), ha (in sintesi) precisato che “ … la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione …” (di segno analogo:
Cassazione, n. 21465 del 2020).
8.- La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito (Ordinanza n. 32115 del 12/12/2024) che anche nella formulazione IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, deve ritenersi permanente l'obbligo della presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, al fine di potere ottenere le agevolazioni previste per i cd. “beni merce”.
L'inosservanza di tale obbligo – tuttavia – non può ritenersi rientrante nell'alveo degli “errori scusabili”:
l'istituto della disapplicazione delle sanzioni “per obiettive condizioni di incertezza”, di cui al combinato disposto degli articoli 8, Dlgs n. 546/1992, 6, Dlgs n. 472/1997, e 10, comma 3, legge n. 212/2000 – infatti
- si riferisce esclusivamente a situazioni di dubbi interpretativi sulla portata e sull'ambito di applicazione di disposizioni normative, che appaiano obiettivamente equivoche, tali da ammettere interpretazioni divergenti o anche di non consentire l'individuazione certa di un determinato significato (Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio - sentenza n. 1790 del 16 marzo 2024).-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN RO GI EG
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca - Via Roma N. 13 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6605 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SO LI MO (breviter SO contribuente) ha impugnato l' Avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 6605 del Comune di Sciacca (cfr. provvedimento citato in atti).
Ha dedotto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento ed in subordine per la riduzione delle sanzioni (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune il quale ha controdedotto.
La SO contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura di diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- In tema di Avviso di accertamento Imu (anno qui di interesse 2019) non trova applicazione il c.d.
“preventivo contradditorio” che, per gli enti locali, è stato introdotto dal D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 in vigore dal 18 gennaio 2024.
2.- Il presupposto IMU è (in sintesi) costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (art. 13, c. 2, D. L. 201/2011).
Dalla scheda allegata all'Avviso si evincono i relativi elementi: il ricorrente ha avuto piena conoscenza dei presupposti di fatto e delle relative ragioni giuridiche: immobili sottoposti a tassazione e norme di legge richiamate.
3.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024) ha chiarito (in breve) che “ … l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta …”.
4. L'art. 13 c. 2 lett. d) D.L. n. 201/2011 ha introdotto una specifica esenzione IMU in favore dei soggetti appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine: il relativo immobile viene ritenuto “abitazione principale” pur in assenza del requisito della residenza anagrafica e/o della dimora abituale.
5.- L'esenzione in commento è subordinata - art. 2 c. 5 bis D.L. n. 102/2013 - alla presentazione “a pena di decadenza” di una dichiarazione della quale non è stata provata l'avvenuta presentazione.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 2925/2013) ha ritenuto che il carattere “costitutivo” di tale dichiarazione: ciò che rileva – quindi - non è l'esistenza astratta dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, bensì che tale sussistenza sia accompagnata, a pena di decadenza, della presentazione della dichiarazione d'esenzione. 6.- Il Giudice di vertice (Cassazione, n. 15407/2017 e n. 4333/2016 2925/2013) ha ritenuto le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati, pertanto “ … L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio”.
7.- Nel caso che qui ci occupa l'omessa presentazione della dichiarazione determina l'impossibilità di riconoscere l'operatività dell'agevolazione fiscale: la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza
28806/2023), ha (in sintesi) precisato che “ … la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione …” (di segno analogo:
Cassazione, n. 21465 del 2020).
8.- La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito (Ordinanza n. 32115 del 12/12/2024) che anche nella formulazione IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, deve ritenersi permanente l'obbligo della presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, al fine di potere ottenere le agevolazioni previste per i cd. “beni merce”.
L'inosservanza di tale obbligo – tuttavia – non può ritenersi rientrante nell'alveo degli “errori scusabili”:
l'istituto della disapplicazione delle sanzioni “per obiettive condizioni di incertezza”, di cui al combinato disposto degli articoli 8, Dlgs n. 546/1992, 6, Dlgs n. 472/1997, e 10, comma 3, legge n. 212/2000 – infatti
- si riferisce esclusivamente a situazioni di dubbi interpretativi sulla portata e sull'ambito di applicazione di disposizioni normative, che appaiano obiettivamente equivoche, tali da ammettere interpretazioni divergenti o anche di non consentire l'individuazione certa di un determinato significato (Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio - sentenza n. 1790 del 16 marzo 2024).-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN RO GI EG