Decreto cautelare 11 settembre 2025
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 15/04/2026, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06771/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10158 del 2025, proposto da
NO LI con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Paolo Mazzoli e Gabriele Vaccaro che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITLIA AD ISLAMABAD, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. HE AN;
Considerato che alla camera di consiglio del 14/04/26 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE AN, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HE AN |
IL SEGRETARIO