Articolo 8 della Legge 16 agosto 1986, n. 530
Articolo 7Articolo 9
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30 agosto 1986
Art. 8. 1. I numeri 5) e 6) del primo comma dell'articolo 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205 , disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, sono sostituiti dai seguenti:
"5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'eta' necessaria per l'elettorato passivo;
6) dichiara l'inammissibilita' della lista nel caso in cui in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5) la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere".
2. L'articolo 31 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205 , disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. (Comitati consolari di assistenza). - All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai comitati istituiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare viene programmata ai sensi dell'articolo 3 della legge".
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (Adempimenti del comitato elettorale circoscrizionale in ordine all'esame ed all'ammissione delle liste). - Il comitato elettorale circoscrizionale, costituito a termini del precedente articolo, provvede, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ai seguenti adempimenti:
1) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 6, 16 e 17 della legge, e dal presente regolamento, e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilita';
2) invita i presentatori delle liste, indicati al quinto comma del precedente art. 6, a modificare i contrassegni delle liste stesse, qualora questi siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
3) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione della candidatura;
4) depenna i candidati che risultino compresi in piu' liste;
5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'eta' necessaria per l'elettorato passivo;
6) dichiara l'inammissibilita' della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4) e 5), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere;
7) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello di membri del comitato da eleggere, cancellandone gli ultimi nomi;
8) assegna a ciascuna delle liste ammesse, secondo il loro ordine di presentazione all'ufficio elettorale, un numero progressivo che viene riportato, nell'apposito spazio, sulle schede di votazione;
9) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti".
- Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 53 di detto decreto: "In particolare possono essere costituiti Comitati consolari di assistenza, cui puo' essere anche attribuito il compito di coordinare l'attivita' di altri Enti italiani che svolgano opera assistenziale a favore delle collettivita' italiane".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 205/1985 e' riportato nella nota all'art. 7.
Entrata in vigore il 30 agosto 1986