Art. 26.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).