Art. 8. 1. Dopo l' art. 11 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 , modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 , e' introdotto l'art. 11-bis:
"Art. 11-bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualita').
- 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' con le norme comuni di qualita', ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono:
a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;
b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;
c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti".
"Art. 11-bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualita').
- 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' con le norme comuni di qualita', ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono:
a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;
b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;
c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti".