CASS
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2024, n. 10938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10938 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile NZ BE, avvocato DAINELLI DO del foro di SIENA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese. udito il difensore di AR CE, avvocato DENARO ANTONINO del foro di PRATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/12/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato nei confronti dell'avvocato RA NO, che in udienza aveva personalmente 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10938 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/12/2023 rinunciato alla prescrizione, la sentenza del Tribunale di Siena del 12/05/2020 che lo aveva condannato ai sensi degli artt. 110, 640 e 61, comma 1, n. 7 c.p., unitamente alla concorrente AN IL, alla pena di mesi 8 di reclusione e 250 euro di multa con la sospensione condizionale della pena, nonché condannato, in solido con la IL, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile RO AN, rimettendo le parti avanti al giudice civile per l'integrale determinazione del risarcimento di cui veniva prevista una provvisionale dell'importo di euro 33.500. 2. Avverso la predetta decisione RA NO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e contestualmente richiesta di sospensione dell'esecuzione condanna civile. A tal fine formula tre distinti motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tardività della querela. Segnala, a tal proposito, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs. n.150 del 2022 l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p. non rileva più ai fini della procedibilità d'ufficio cilel delitto di truffa, che, perciò, esso è divenuto reato procedibile a querela. Nel caso di specie, la persona offesa presentò querela in data 10 settembre 2012, atto che, però, sarebbe tardivo rispetto alla consumazione dell'unico episodio attribuibile specificatamente all'imputato NO avvenuto il 28 aprile 2012, quando effettivamente l'imputato ricevette dalla persona offesa la somma di 3.500 euro;
con riguardo, invece, agli altri episodi di truffa in danno di RO AN, alcuni antecedenti (il mancato pagamento delle prestazioni offerte con il taxi da AN alla IL a far data dall'inizio del 2012) e altri successivi (ulteriori debiti sempre dell'imputata concorrente nei confronti del AN di cui alle due ricognizioni di debito di 25 e poi 30 mila euro), le motivazione delle sentenze di merito, ad avviso della difesa, appaiono viziate da manifesta illogicità in quanto sono esse stesse a rappresentare che il NO non compì alcun'altra condotta tipica oltre a quella del 28/04/2012, dato che gli artifici e raggiri videro protagonisti all:ri soggetti, oltre a AN IL, e non certo l'attuale ricorrente che sarebbe "uscito di scena", come affermato anche dal Tribunale di Siena. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile RO AN. In particolare, si evidenzia che l'elemento accusatorio cardine, ossia le dichiarazioni relative alle 2 rassicurazioni circa il fatto che la IL avrebbe ricevuto in tempi brevi la prospettata eredità, sarebbe emerso solo in dibattimento, a oltre sette anni dai fatti, e non già nelle dichiarazioni rilasciate dal AN alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini molti anni prima. Su tale incongruenza la motivazione della Corte di appello si sarebbe limitata a negare l'evidente contraddizione. L'inattendibilità della parte civile emergerebbe inoltre, secondo il ricorrente, anche dal fatto che le dazioni di denaro alla Bevilac:qua sarebbero in realtà dei prestiti gravati da interessi e non già, come ritenuto dai giudici di merito, come elargizioni a titolo gratuito;
vi sarebbe perciò, un'evidente inattendibilità del testimone chiave, non valutata correttamente dalla sentenza impugnata. 2.3 Il terzo motivo, invece, espone le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, evidenzianclo, a tal proposito, che sarebbe in corso la procedura di esecuzione immobiliare promossa dalla parte civile con messa all'asta dell'appartamento uso ufficio, ove il ric:orrente esercita da oltre quarant'anni la professione forense. La vendita dell'immobile comporterebbe, perciò, la paralisi della sua attività ed un grave danno economico causato dal trasferimento dello studio professionale in altra sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o perché manifestamente infondati. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, che riguarda l'eccezione di tardività della querela presentata dalla persona offesa RO AN in data 1° settembre 2012, sull'assunto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs. n.150 del 2022, il delitto di truffa aggravata ex art. 61, n.7, cod. pen., è divenuto procedibile a querela, si ritiene che esso è inammissibile perché manifestamente infondato. In via preliminare si ritiene ribadire quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva" (tra le tante cfr. Sez. 2, n.37584 del 05.07.02019, Di Lorenzo, Rv.277081-01). Secondo la stessa ricostruzione operata dal ricorrente i versamenti 3 di denaro fatti dalla persona offesa RO AN in favore della concorrente nel reato di truffa, AN IL, furono effettuati sino ad agosto 2012, come anche riportato nel capo di imputazione n.3). Ne consegue che la vittima della truffa fino a quel momento non era certamente consapevole dei raggiri posti in essere dalla coppia IL/NO; non appena si rese conto di essere stato truffato, nel giro di poche settimane, presentò la querela il 10 settembre 2012. Il ricorrente svolge una ricostruzione alternativa dei fatti, scindendo i vari momenti delle condotte decettive, in modo da attribuire a sè solamente la condotta che vide l'avv. RA NO sicuro protagonista dell'inganno, precisamente quella del 28 aprile 2012, quando effettivamente l'imputato ricevette dalla persona offesa la somma di 3.500 euro presso il suo studio professionale, mentre le altre condotte truffaldine, antecedenti e successive, sarebbero, a suo avviso, imputabili alla sola IL;
secondo il ricorrente, perciò, la data da cui far decorrere il tempo per presentare la querela dovrebbe retroagire al 28.04.2012, con la conseguenza che la querela del 01.09.2012 sarebbe quindi tardiva. Tale ricostruzione è però fallace, in quanto l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado a titolo di concorso con la citata IL per tutte le condotte descritte nel capo :3) dell'imputazione, che, come detto, risultano consumate fino ad agosto 2012. Per scindere la sua posizione giuridica da quella della concorrente il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la condanna per violazione dell'art. 110 cod. pen., contestando specificatamente l'ipotesi del concorso di persone nel reato con riferimento alle condotte successive al 28 aprile 2012. Non avendo impugnato la sentenza sotto questo profilo, la posizione del NO come concorrente nel reato con la IL per tutte le condotte a loro ascritte ex art 110 cod. pen., rimane coperta dal giudicato, né la Cassazione in sede di legittimità può modificare d'ufficio tale assetto giuridico. Peraltro, anche la sentenza della Corte fiorentina ribadisce che il NO risponde a titolo di concorso di tutte le condotte descritte nel capo 3), fornendo una motivazione congrua, che non risulta viziata per manifesta contraddittorietà o illogicità. Ne consegue che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni sin qui esposte. 3. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile RO AN. Il motivo è inammissibile perché ampiamente reiterativo di cloglianze proposte nell'atto di appello, disattese nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali 4 argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri, non massimata sul punto;
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Nel caso di specie, si rileva che la sentenza impugnata (alle pagg.15,16,17) ha svolto una dettagliata descrizione del contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concludendo che "la tesi difensiva è quindi infondata e non vi sono dubbi sulla credibilità e sul narrato del teste AN, coerente e logico nelle sue affermazioni". Si tratta di una valutazione di merito che esula dal giudizio di legittimità, laddove la sentenza impugnata offre una motivazione priva di manifesta contraddittorietà o illogicità e frutto di un'analisi puntuale delle dichiarazioni della persona offesa. 4. Il terzo motivo riguardante la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al risarcimento dei danni, è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 5 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che ha partecipato al giudizio e presentato conclusioni scritte più nota spese, liquidandole in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile NZ BE, avvocato DAINELLI DO del foro di SIENA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese. udito il difensore di AR CE, avvocato DENARO ANTONINO del foro di PRATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/12/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato nei confronti dell'avvocato RA NO, che in udienza aveva personalmente 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10938 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/12/2023 rinunciato alla prescrizione, la sentenza del Tribunale di Siena del 12/05/2020 che lo aveva condannato ai sensi degli artt. 110, 640 e 61, comma 1, n. 7 c.p., unitamente alla concorrente AN IL, alla pena di mesi 8 di reclusione e 250 euro di multa con la sospensione condizionale della pena, nonché condannato, in solido con la IL, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile RO AN, rimettendo le parti avanti al giudice civile per l'integrale determinazione del risarcimento di cui veniva prevista una provvisionale dell'importo di euro 33.500. 2. Avverso la predetta decisione RA NO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e contestualmente richiesta di sospensione dell'esecuzione condanna civile. A tal fine formula tre distinti motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla tardività della querela. Segnala, a tal proposito, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs. n.150 del 2022 l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p. non rileva più ai fini della procedibilità d'ufficio cilel delitto di truffa, che, perciò, esso è divenuto reato procedibile a querela. Nel caso di specie, la persona offesa presentò querela in data 10 settembre 2012, atto che, però, sarebbe tardivo rispetto alla consumazione dell'unico episodio attribuibile specificatamente all'imputato NO avvenuto il 28 aprile 2012, quando effettivamente l'imputato ricevette dalla persona offesa la somma di 3.500 euro;
con riguardo, invece, agli altri episodi di truffa in danno di RO AN, alcuni antecedenti (il mancato pagamento delle prestazioni offerte con il taxi da AN alla IL a far data dall'inizio del 2012) e altri successivi (ulteriori debiti sempre dell'imputata concorrente nei confronti del AN di cui alle due ricognizioni di debito di 25 e poi 30 mila euro), le motivazione delle sentenze di merito, ad avviso della difesa, appaiono viziate da manifesta illogicità in quanto sono esse stesse a rappresentare che il NO non compì alcun'altra condotta tipica oltre a quella del 28/04/2012, dato che gli artifici e raggiri videro protagonisti all:ri soggetti, oltre a AN IL, e non certo l'attuale ricorrente che sarebbe "uscito di scena", come affermato anche dal Tribunale di Siena. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile RO AN. In particolare, si evidenzia che l'elemento accusatorio cardine, ossia le dichiarazioni relative alle 2 rassicurazioni circa il fatto che la IL avrebbe ricevuto in tempi brevi la prospettata eredità, sarebbe emerso solo in dibattimento, a oltre sette anni dai fatti, e non già nelle dichiarazioni rilasciate dal AN alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini molti anni prima. Su tale incongruenza la motivazione della Corte di appello si sarebbe limitata a negare l'evidente contraddizione. L'inattendibilità della parte civile emergerebbe inoltre, secondo il ricorrente, anche dal fatto che le dazioni di denaro alla Bevilac:qua sarebbero in realtà dei prestiti gravati da interessi e non già, come ritenuto dai giudici di merito, come elargizioni a titolo gratuito;
vi sarebbe perciò, un'evidente inattendibilità del testimone chiave, non valutata correttamente dalla sentenza impugnata. 2.3 Il terzo motivo, invece, espone le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, evidenzianclo, a tal proposito, che sarebbe in corso la procedura di esecuzione immobiliare promossa dalla parte civile con messa all'asta dell'appartamento uso ufficio, ove il ric:orrente esercita da oltre quarant'anni la professione forense. La vendita dell'immobile comporterebbe, perciò, la paralisi della sua attività ed un grave danno economico causato dal trasferimento dello studio professionale in altra sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o perché manifestamente infondati. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, che riguarda l'eccezione di tardività della querela presentata dalla persona offesa RO AN in data 1° settembre 2012, sull'assunto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs. n.150 del 2022, il delitto di truffa aggravata ex art. 61, n.7, cod. pen., è divenuto procedibile a querela, si ritiene che esso è inammissibile perché manifestamente infondato. In via preliminare si ritiene ribadire quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva" (tra le tante cfr. Sez. 2, n.37584 del 05.07.02019, Di Lorenzo, Rv.277081-01). Secondo la stessa ricostruzione operata dal ricorrente i versamenti 3 di denaro fatti dalla persona offesa RO AN in favore della concorrente nel reato di truffa, AN IL, furono effettuati sino ad agosto 2012, come anche riportato nel capo di imputazione n.3). Ne consegue che la vittima della truffa fino a quel momento non era certamente consapevole dei raggiri posti in essere dalla coppia IL/NO; non appena si rese conto di essere stato truffato, nel giro di poche settimane, presentò la querela il 10 settembre 2012. Il ricorrente svolge una ricostruzione alternativa dei fatti, scindendo i vari momenti delle condotte decettive, in modo da attribuire a sè solamente la condotta che vide l'avv. RA NO sicuro protagonista dell'inganno, precisamente quella del 28 aprile 2012, quando effettivamente l'imputato ricevette dalla persona offesa la somma di 3.500 euro presso il suo studio professionale, mentre le altre condotte truffaldine, antecedenti e successive, sarebbero, a suo avviso, imputabili alla sola IL;
secondo il ricorrente, perciò, la data da cui far decorrere il tempo per presentare la querela dovrebbe retroagire al 28.04.2012, con la conseguenza che la querela del 01.09.2012 sarebbe quindi tardiva. Tale ricostruzione è però fallace, in quanto l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado a titolo di concorso con la citata IL per tutte le condotte descritte nel capo :3) dell'imputazione, che, come detto, risultano consumate fino ad agosto 2012. Per scindere la sua posizione giuridica da quella della concorrente il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la condanna per violazione dell'art. 110 cod. pen., contestando specificatamente l'ipotesi del concorso di persone nel reato con riferimento alle condotte successive al 28 aprile 2012. Non avendo impugnato la sentenza sotto questo profilo, la posizione del NO come concorrente nel reato con la IL per tutte le condotte a loro ascritte ex art 110 cod. pen., rimane coperta dal giudicato, né la Cassazione in sede di legittimità può modificare d'ufficio tale assetto giuridico. Peraltro, anche la sentenza della Corte fiorentina ribadisce che il NO risponde a titolo di concorso di tutte le condotte descritte nel capo 3), fornendo una motivazione congrua, che non risulta viziata per manifesta contraddittorietà o illogicità. Ne consegue che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni sin qui esposte. 3. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile RO AN. Il motivo è inammissibile perché ampiamente reiterativo di cloglianze proposte nell'atto di appello, disattese nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali 4 argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri, non massimata sul punto;
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Nel caso di specie, si rileva che la sentenza impugnata (alle pagg.15,16,17) ha svolto una dettagliata descrizione del contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concludendo che "la tesi difensiva è quindi infondata e non vi sono dubbi sulla credibilità e sul narrato del teste AN, coerente e logico nelle sue affermazioni". Si tratta di una valutazione di merito che esula dal giudizio di legittimità, laddove la sentenza impugnata offre una motivazione priva di manifesta contraddittorietà o illogicità e frutto di un'analisi puntuale delle dichiarazioni della persona offesa. 4. Il terzo motivo riguardante la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al risarcimento dei danni, è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 5 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che ha partecipato al giudizio e presentato conclusioni scritte più nota spese, liquidandole in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere estensore