Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il GIP restituisca gli atti al P.M. perché provveda sulla destinazione delle cose sequestrate, nell'ipotesi in cui, richiedendo l'archiviazione, il P.M. medesimo si sia spogliato del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 13001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13001 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 18/01/2001
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 250
Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIETRO DUBOLINO Consigliere N. 029351/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di ROMA nei confronti di:
1) RM UL n. il 25/02/1931 avverso ORDINANZA del 19/05/2000 GIP TRIBUNALE di ROMA
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO Giuseppe - sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. VENEZIANO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio,
OSSERVA:
1. Il P.M. presso il tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 19/05/2000 con il quale il GIP dello stesso Tribunale, cui gli atti erano stati trasmessi con richiesta di archiviazione, li aveva restituiti al P.M. perché provvedesse in ordine alla restituzione dei beni in sequestro. Rilevava il P.M. ricorrente che il provvedimento del GIP doveva essere qualificato come atto abnorme, essendo stato adottato fuori dei presupposti legali.
2. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 409 c.p.p. il GIP, cui il P.M. abbia presentato richiesta di archiviazione, può in accoglimento della richiesta emettere il relativo decreto ovvero fissare l'udienza camerale e, ancora, disporre che il P.M. formuli l'imputazione. L'art. 263, comma 1, stabilisce inoltre che la restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
Soltanto nel corso delle indagini preliminari, ai sensi del 4^ comma dello stesso articolo, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il P.M..
Tale ultima situazione non ricorre evidentemente nel caso di specie poiché con la richiesta di archiviazione il P.M. si spoglia del procedimento i cui atti, giusta l'art. 408 c.p.p., vengono trasmessi al GIP perché provveda a norma del menzionato art. 409 c.p.p.. Correttamente, pertanto, il P.M. ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP di restituzione degli atti per la destinazione delle cose sequestrate, dovendo intendersi come tale non soltanto l'atto che per la sua singolarità si pone fuori del sistema organico della legge processuale, ma anche quello che, pur non estraneo al sistema normativo, sia comunque illegittimo e, sotto il profilo funzionale, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (v. Cass. Sez. Unite 22/11/2000 n. 34). Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Roma per l'ulteriore corso;
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001