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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 22621 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che la ricorrente versa, sin dalla domanda amministrativa del 12 ottobre 2022, in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3, co.3, legge n.104/92; b) respinge l'altro capo di domanda;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, della metà delle CP_1 spese di difesa del giudizio, che liquida, per questa parte, per la fase di ATPO, in €. 5,00 per spese e €. 900,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e per il presente giudizio, per questa parte, in €. 5,00 per spese e €. 2.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe, da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 6/7/2023 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
b) in condizione di handicap grave ex art. 3, co.3, legge n.104/92 (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato: art. 4 d.lgs. n.62/2024);
c) in condizione di handicap (oggi: disabilità) ex art. 3, co.1 legge cit.; fatti che l' aveva omesso di accertare a seguito di domanda amministrativa CP_1 proposta il 12/10/2022. ~ 2 ~
Si costituiva in giudizio l' deducendo e documentando che in realtà la CP_1 condizione di handicap ex art.3, co.1 era stata riconosciuta in sede amministrativa già il 10/2/2023; e nel resto contestava le avverse pretese nel merito.
La esperita CTU si esprimeva il 18/4/2024 in senso positivo dalla domanda amministrativa quanto all'handicap grave;
e negativo quanto all'indennità di accompagnamento.
La con atto depositato il 16/5/2024, la contestava quanto al giudizio Pt_1 negativo, chiedendo omologa parziale sull'handicap che però il giudice della prima fase declinava il 31/7/2024, aderendo alla tesi dell'inammissibilità dell'istituto.
Con ricorso pervenuto il 12/6/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi stati e diritti, con le conseguenti condanne quanto all'indennità di accompagnamento. Resisteva tardivamente l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non CP_1 essere identificate le prestazioni perseguite;
per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della pronuncia su diritti e la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale quanto all'”accompagno”, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda attorea appare parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente il giudice rileva che la perizia esperita in prime cure, quanto all'accertamento dello stato di handicap grave dalla domanda amministrativa, appare sostenuta da motivazione esauriente, attento esame della documentazione prodotta ed indagini adeguate;
che essa non è stata contestata dall' né nella prima fase né in questa sede (circostanze pure rilevanti: Cass. CP_1
3377/2019 e 5720/2021); sì da meritare adesione e conseguente corrispondente accertamento.
3. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' riguardano la parte CP_1 negativa della perizia, ed appaiono infondate.
4. Il diritto perseguito risulta chiaramente identificato in ricorso.
5. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l' potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento per ATPO n. 22624/2023, sebbene tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino a 70 giorni dopo il 8/2/2024 (data di ~ 3 ~
inizio delle operazioni peritali), e quindi fino al 18/4/2024; termine per la contestazione “preventivo” fino a 30 gg. dopo (il 18/5/2024); la perizia risulta depositata il 18/4/2024, e contestata il 16/5/2024, assolutamente nel termine assegnato. Il ricorso del 12/6/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. La CTU di prime cure, pur se adeguatamente motivata, è parsa non contenere le indicazioni specifiche necessarie a confutare le obiezioni contro essa sollevate, specie in rapporto all'elevato rischio di caduta, del quale v'erano elementi documentali non vagliati.
8. La CTU esperita in questa sede ha però confermato chela ricorrente non versa né è mai versata in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento.
9. Tali conclusioni, sostenute, a seguito dell'integrazione resa il 15/3/2025, da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche e motivate controsservazioni. 10. Le spese di difesa delle due fasi del giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono per metà la soccombenza parziale dell' , e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. ~ 4 ~
11. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 22621 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che la ricorrente versa, sin dalla domanda amministrativa del 12 ottobre 2022, in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3, co.3, legge n.104/92; b) respinge l'altro capo di domanda;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, della metà delle CP_1 spese di difesa del giudizio, che liquida, per questa parte, per la fase di ATPO, in €. 5,00 per spese e €. 900,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e per il presente giudizio, per questa parte, in €. 5,00 per spese e €. 2.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe, da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 6/7/2023 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
b) in condizione di handicap grave ex art. 3, co.3, legge n.104/92 (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato: art. 4 d.lgs. n.62/2024);
c) in condizione di handicap (oggi: disabilità) ex art. 3, co.1 legge cit.; fatti che l' aveva omesso di accertare a seguito di domanda amministrativa CP_1 proposta il 12/10/2022. ~ 2 ~
Si costituiva in giudizio l' deducendo e documentando che in realtà la CP_1 condizione di handicap ex art.3, co.1 era stata riconosciuta in sede amministrativa già il 10/2/2023; e nel resto contestava le avverse pretese nel merito.
La esperita CTU si esprimeva il 18/4/2024 in senso positivo dalla domanda amministrativa quanto all'handicap grave;
e negativo quanto all'indennità di accompagnamento.
La con atto depositato il 16/5/2024, la contestava quanto al giudizio Pt_1 negativo, chiedendo omologa parziale sull'handicap che però il giudice della prima fase declinava il 31/7/2024, aderendo alla tesi dell'inammissibilità dell'istituto.
Con ricorso pervenuto il 12/6/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi stati e diritti, con le conseguenti condanne quanto all'indennità di accompagnamento. Resisteva tardivamente l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non CP_1 essere identificate le prestazioni perseguite;
per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della pronuncia su diritti e la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale quanto all'”accompagno”, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda attorea appare parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente il giudice rileva che la perizia esperita in prime cure, quanto all'accertamento dello stato di handicap grave dalla domanda amministrativa, appare sostenuta da motivazione esauriente, attento esame della documentazione prodotta ed indagini adeguate;
che essa non è stata contestata dall' né nella prima fase né in questa sede (circostanze pure rilevanti: Cass. CP_1
3377/2019 e 5720/2021); sì da meritare adesione e conseguente corrispondente accertamento.
3. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' riguardano la parte CP_1 negativa della perizia, ed appaiono infondate.
4. Il diritto perseguito risulta chiaramente identificato in ricorso.
5. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l' potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento per ATPO n. 22624/2023, sebbene tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino a 70 giorni dopo il 8/2/2024 (data di ~ 3 ~
inizio delle operazioni peritali), e quindi fino al 18/4/2024; termine per la contestazione “preventivo” fino a 30 gg. dopo (il 18/5/2024); la perizia risulta depositata il 18/4/2024, e contestata il 16/5/2024, assolutamente nel termine assegnato. Il ricorso del 12/6/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. La CTU di prime cure, pur se adeguatamente motivata, è parsa non contenere le indicazioni specifiche necessarie a confutare le obiezioni contro essa sollevate, specie in rapporto all'elevato rischio di caduta, del quale v'erano elementi documentali non vagliati.
8. La CTU esperita in questa sede ha però confermato chela ricorrente non versa né è mai versata in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento.
9. Tali conclusioni, sostenute, a seguito dell'integrazione resa il 15/3/2025, da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche e motivate controsservazioni. 10. Le spese di difesa delle due fasi del giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono per metà la soccombenza parziale dell' , e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. CP_1
Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. ~ 4 ~
11. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)