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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NN, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7486/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036833204000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036833204000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comaprso in udienza.
Resistente/Appellato: prende atto dello sgravio della cartella comunicato dalla Regione Calabria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 novembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla
Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 5 dicembre 2024 (n. 7486/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 03420240036833204000, notificata il 30 settembre 2024, importo € 1.121,37, TASSA concessioni regionali;
allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente impugnava la cartella formulando diverse eccezioni:
1) Nullità per mancanza di avviso contestazione e in ogni caso per illegittimità costituzionale della norma di cui alla L.R. n. 56/2023 che consente per le tasse governative di procedere alla riscossione direttamente con cartella senza preventivo contradittorio o preventiva contestazione, in violazione ai principi generali dell'ordinamento;
2) Nullità per omessa adozione di atti prodromici;
3) Infondatezza della pretesa anche perché applicata retroattivamente tariffa in violazione dei principi generali di irretroattività delle norme sostanziali tributarie.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 26 gennaio 2025 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore.
In data 3 febbraio 2026 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento.
All'udienza del 20 febbraio 2026, ADER, unica parte presente, prendeva atto dello sgravio della cartella comunicato dall'Ente impositore, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata. Vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NN, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7486/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036833204000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036833204000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comaprso in udienza.
Resistente/Appellato: prende atto dello sgravio della cartella comunicato dalla Regione Calabria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29 novembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla
Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 5 dicembre 2024 (n. 7486/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 03420240036833204000, notificata il 30 settembre 2024, importo € 1.121,37, TASSA concessioni regionali;
allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente impugnava la cartella formulando diverse eccezioni:
1) Nullità per mancanza di avviso contestazione e in ogni caso per illegittimità costituzionale della norma di cui alla L.R. n. 56/2023 che consente per le tasse governative di procedere alla riscossione direttamente con cartella senza preventivo contradittorio o preventiva contestazione, in violazione ai principi generali dell'ordinamento;
2) Nullità per omessa adozione di atti prodromici;
3) Infondatezza della pretesa anche perché applicata retroattivamente tariffa in violazione dei principi generali di irretroattività delle norme sostanziali tributarie.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 26 gennaio 2025 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore.
In data 3 febbraio 2026 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento.
All'udienza del 20 febbraio 2026, ADER, unica parte presente, prendeva atto dello sgravio della cartella comunicato dall'Ente impositore, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata. Vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci