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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2304/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UC ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6298/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073630607000 REGISTRO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259000116028000 REGISTRO 2017
- sul ricorso n. 6614/2025 depositato il 19/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230100277674000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230122853832000 REGISTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259000116028000 REGISTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259000116028000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259000116028000, notificata in data 21 gennaio 2025, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn. 07120200073630607000, 07120230122853832000,
07120230100277674000, tutte per imposta di registro, rispettivamente per anno d'imposta 2017 e complessivi € 315,33; anno d'imposta 2018 e complessivi € 578,16; anno d'imposta 2019 e complessivi
€ 295,33.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: “1. Illegittimità della pretesa atteso che il procedimento a base è esente, rientrante nella nuova circolare n. 30 del 2022 dell'AE.
2. Illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti.
3. Prescrizione delle somme a titolo di sanzione e interessi.
4. Richiesta di applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione, ord. 26129 del 2.11.2017, la mancata impugnazione di un atto non previsto dalla legge, non determina la cristallizzazione del credito esattoriale, tanto comporta che indipendentemente che la notifica sia o meno regolare, la possibilità di impugnare con la notifica dell'atto successivo, la pretesa illegittima.
5. Illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali. 6)
Illegittimità delle sanzioni, le quali, sono stati ridotte dalla legge del 9 agosto del 2023, n. 111. 7) Calcolo degli interessi criptico, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17,
5554/17, 4516/12 e 8651/09. 8) Decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli”.
Con il ricorso si chiede volersi annullare e dichiarare che nulla è dovuto in merito all'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 07120200073630607000, 07120230122853832000,
07120230100277674000, con riserva di ripetizione in separata sede delle somme che fossero coattivamente riscosse;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio con attribuzione al difensore che si dichiara anticipatario.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimarcando correttezza e legittimità del proprio operato e chiedendo volersi: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate sulla cartella di pagamento in fase di impugnazione della successiva notifica dell'avviso di intimazione impugnata, avendone dimostrato la correttezza della notifica;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro l'intimazione di pagamento e le sottese cartella in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
All'odierna udienza, veniva disposta la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, e la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le cartelle di pagamento nn. 07120200073630607000, 07120230122853832000, 07120230100277674000, presupposte all'avviso di intimazione impugnato, sono state notificate, rispettivamente, in data 20 gennaio 2022, 8 dicembre 2023, 19 ottobre 2023, all'indirizzo p.e.c. Email_4, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna allegate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Gli atti presupposti, quindi, pur ritualmente notificati, non sono stati da parte ricorrente tempestivamente impugnati. Ne consegue quindi che eventuali vizi degli atti presupposti non possono più essere fatti valere con il presente ricorso, atteso che “ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo i vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (Cass. n. 701 del 15 gennaio 2014). In effetti, “in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoli ivi indicati, stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute” (Cass. n. 16814/14). Vanno quindi rigettati i motivi di ricorso che riguardano gli atti presupposti in questione ivi compresa l'eccezione relativa alla presunta esenzione dall'imposta e decadenza o prescrizione delle pretese tributarie maturata in data antecedente alla notifica della cartella, nonché dei criteri relativi al calcolo degli interessi.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha in proposito definitivamente stabilito che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Dalla notifica delle cartelle di pagamento riprende quindi a decorrere il termine di prescrizione connaturato al tributo, in questo caso decennale, vertendosi in materia di imposta di registro, che non risulta scaduto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Né sarebbe comunque neppure maturato anche un termine breve quinquennale valevole per interessi e sanzioni.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UC ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6298/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073630607000 REGISTRO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259000116028000 REGISTRO 2017
- sul ricorso n. 6614/2025 depositato il 19/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230100277674000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230122853832000 REGISTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259000116028000 REGISTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259000116028000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259000116028000, notificata in data 21 gennaio 2025, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn. 07120200073630607000, 07120230122853832000,
07120230100277674000, tutte per imposta di registro, rispettivamente per anno d'imposta 2017 e complessivi € 315,33; anno d'imposta 2018 e complessivi € 578,16; anno d'imposta 2019 e complessivi
€ 295,33.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: “1. Illegittimità della pretesa atteso che il procedimento a base è esente, rientrante nella nuova circolare n. 30 del 2022 dell'AE.
2. Illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti.
3. Prescrizione delle somme a titolo di sanzione e interessi.
4. Richiesta di applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione, ord. 26129 del 2.11.2017, la mancata impugnazione di un atto non previsto dalla legge, non determina la cristallizzazione del credito esattoriale, tanto comporta che indipendentemente che la notifica sia o meno regolare, la possibilità di impugnare con la notifica dell'atto successivo, la pretesa illegittima.
5. Illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali. 6)
Illegittimità delle sanzioni, le quali, sono stati ridotte dalla legge del 9 agosto del 2023, n. 111. 7) Calcolo degli interessi criptico, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17,
5554/17, 4516/12 e 8651/09. 8) Decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli”.
Con il ricorso si chiede volersi annullare e dichiarare che nulla è dovuto in merito all'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 07120200073630607000, 07120230122853832000,
07120230100277674000, con riserva di ripetizione in separata sede delle somme che fossero coattivamente riscosse;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio con attribuzione al difensore che si dichiara anticipatario.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimarcando correttezza e legittimità del proprio operato e chiedendo volersi: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate sulla cartella di pagamento in fase di impugnazione della successiva notifica dell'avviso di intimazione impugnata, avendone dimostrato la correttezza della notifica;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro l'intimazione di pagamento e le sottese cartella in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
All'odierna udienza, veniva disposta la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, e la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le cartelle di pagamento nn. 07120200073630607000, 07120230122853832000, 07120230100277674000, presupposte all'avviso di intimazione impugnato, sono state notificate, rispettivamente, in data 20 gennaio 2022, 8 dicembre 2023, 19 ottobre 2023, all'indirizzo p.e.c. Email_4, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna allegate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Gli atti presupposti, quindi, pur ritualmente notificati, non sono stati da parte ricorrente tempestivamente impugnati. Ne consegue quindi che eventuali vizi degli atti presupposti non possono più essere fatti valere con il presente ricorso, atteso che “ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo i vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (Cass. n. 701 del 15 gennaio 2014). In effetti, “in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoli ivi indicati, stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute” (Cass. n. 16814/14). Vanno quindi rigettati i motivi di ricorso che riguardano gli atti presupposti in questione ivi compresa l'eccezione relativa alla presunta esenzione dall'imposta e decadenza o prescrizione delle pretese tributarie maturata in data antecedente alla notifica della cartella, nonché dei criteri relativi al calcolo degli interessi.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha in proposito definitivamente stabilito che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Dalla notifica delle cartelle di pagamento riprende quindi a decorrere il termine di prescrizione connaturato al tributo, in questo caso decennale, vertendosi in materia di imposta di registro, che non risulta scaduto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Né sarebbe comunque neppure maturato anche un termine breve quinquennale valevole per interessi e sanzioni.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge.